Cassazione Civile, Ordinanza n. 32368/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di una società ferroviaria, inquadrato come quadro Q2, ha agito per ottenere l’accertamento di avere svolto, dall’ottobre 2004, mansioni di livello superiore riconducibili alla figura di quadro Q1 e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive. La società ha contestato la continuità dell’adibizione alle mansioni superiori, sostenendo che essa fosse solo saltuaria e occasionale, per complessivi 211 giorni tra il 2004 e il 2008, e che si trattasse comunque di sostituzioni di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, ma la Corte d’appello, valorizzando la saltuarietà delle adibizioni, ha rigettato la pretesa. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2103 c.c. e 21 CCNL attività ferroviarie, sostenendo che i plurimi periodi di mansioni superiori rispondevano a una programmazione datoriale per fronteggiare carenze strutturali di organico; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’adibizione continuativa alle mansioni superiori dal secondo semestre 2005. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché introduceva una nuova prospettazione di frode alla legge non specificamente dedotta nei gradi di merito e perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio; il secondo perché il fatto indicato non era decisivo, essendo in ogni caso periodi inferiori a novanta giorni e mancando una domanda di accertamento della frode alla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto. La decisione di merito della Corte d’appello, che aveva rigettato la domanda di superiore inquadramento e differenze retributive, è rimasta quindi ferma. La Corte ha escluso sia la proponibilità in cassazione di una nuova tesi basata su una pretesa frode alla legge non coltivata nei giudizi di merito, sia la decisività del fatto omesso dedotto ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la sola ripetizione di incarichi inferiori a novanta giorni, intervallati da pause, non integra di per sé continuità utile a fondare il vizio denunciato.
Norme richiamate
consente di denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di legge, ma non di introdurre un nuovo tema di indagine non dedotto in fatto nei gradi di merito né di sollecitare una nuova valutazione del merito.
il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non ricorre quando il fatto allegato non è decisivo o richiede una nuova valutazione del materiale probatorio.
richiamato quale parametro per il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative conseguenze retributive e di inquadramento.
art. 21 CCNL delle attività ferroviarie del 16/04/2003
invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina contrattuale collettiva sulle mansioni superiori nel settore ferroviario.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
indicato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito introdurre una nuova causa petendi o una nuova prospettazione in fatto che non risulti specificamente dedotta nei giudizi di merito; la censura che presupponga tale novità è inammissibile.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove o degli elementi documentali, attività riservata al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto storico omesso sia realmente decisivo per la soluzione della controversia; non lo è quando, anche se considerato, non sarebbe idoneo da solo a sovvertire l’esito della lite.
- Ai fini del riconoscimento di mansioni superiori, la mera successione di incarichi di breve durata e intervallati non equivale automaticamente a svolgimento continuativo delle mansioni richieste, soprattutto se la diversa teoria difensiva non è stata tempestivamente introdotta in causa.
Come è indicizzato
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