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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32363/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con cui era stato intimato alla titolare di una gelateria il pagamento di somme per differenze retributive in favore del lavoratore. La datrice di lavoro proponeva opposizione sostenendo di avere già pagato quanto dovuto, producendo buste paga quietanzate. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, ritenendo che il lavoratore non avesse tempestivamente e formalmente disconosciuto le firme apposte sulle buste paga, e revocava il decreto ingiuntivo. La Corte d'appello, invece, riformava la decisione, riteneva non operante la prescrizione presuntiva perché il rapporto e il credito traevano origine da un contratto scritto, disponeva verificazione calligrafica e accertava che solo alcune firme sulle buste paga erano autentiche mentre le altre erano apocrife; concludeva quindi che la datrice non aveva provato il pagamento integrale e rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In Cassazione la ricorrente deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2955 e 2956 c.c., censurando l'esclusione della prescrizione presuntiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato e, soprattutto, non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha ribadito che le prescrizioni presuntive operano nei rapporti che si svolgono senza formalità e non si applicano al credito che trae origine da un contratto stipulato per iscritto, salvi i crediti derivanti da prestazioni non fondate sul documento contrattuale. Poiché la Corte d'appello aveva escluso la prescrizione presuntiva proprio in ragione della fonte scritta del rapporto e del credito azionato, la decisione è stata ritenuta conforme al principio di diritto richiamato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché il controricorso era stato depositato tardivamente oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le prescrizioni presuntive, per loro natura, operano nei rapporti privi di formalità nei quali il pagamento avviene normalmente senza dilazione e senza rilascio di quietanza; non si applicano ai crediti che trovano fonte in un contratto stipulato per iscritto.
  • Quando il credito azionato deriva da un rapporto contrattuale documentato per iscritto, la parte debitrice non può utilmente opporre la prescrizione presuntiva per la porzione di credito che trova nel documento contrattuale la propria fonte.
  • Se il motivo di ricorso non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la censura è destinata a essere respinta o dichiarata inammissibile perché non coglie la decisione effettivamente adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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