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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32310/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una lavoratrice assunta con contratto a termine dal 15 settembre 2008 presso il Ministero dell'Interno, a seguito di idoneità in una procedura concorsuale del 2007, aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine e delle proroghe fino al 31 dicembre 2016, con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 e al pagamento delle differenze retributive per anzianità. La Corte d'appello, su impugnazione del Ministero, ha invece rigettato le domande ritenendo che la successiva stabilizzazione a tempo indeterminato, avvenuta dal 1 gennaio 2019 all'esito di una procedura riservata avviata per superare il precariato, escludesse il danno risarcibile. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità/inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., perché l'atto di appello sarebbe stato meramente reiterativo delle difese di primo grado e non avrebbe specificato le statuizioni censurate; 2) violazione dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 e dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che l'indennità per lavoro precario spetti comunque in presenza di contratti a termine reiterati e non sia esclusa dalla successiva stabilizzazione, che peraltro sarebbe avvenuta troppo tardi e non causalmente collegata all'illegittimità dei contratti; 3) omessa considerazione della data della sentenza di primo grado e del tempo trascorso prima della stabilizzazione, deducendo che quest'ultima non avrebbe avuto valenza riparatoria; 4) omessa pronuncia sull'anzianità di servizio e violazione della direttiva 1999/70/CE, della clausola 4 e delle norme interne sulla parità di trattamento, perché la Corte d'appello avrebbe omesso di statuire sul riconoscimento dell'anzianità maturata nei rapporti a termine. Il Ministero ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non aveva trascritto, localizzato o prodotto l'atto di appello, limitandosi a una censura generica contro l'affermazione della Corte territoriale sulla specificità dei motivi d'appello. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo: ha richiamato l'orientamento secondo cui, anche fuori dal settore scolastico, la stabilizzazione costituisce misura idonea a escludere il danno da reiterazione abusiva dei contratti a termine, purché si tratti di una reale assunzione a tempo indeterminato causalmente riconducibile alla reiterazione stessa e non di una mera chance; nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato che la stabilizzazione della lavoratrice era avvenuta automaticamente all'esito di una procedura riservata, avviata prima del giudizio e proseguita durante il processo, con immissione in ruolo dal 1 gennaio 2019. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello, rigettando il ricorso della lavoratrice, aveva implicitamente respinto anche la domanda relativa all'anzianità di servizio; inoltre la doglianza sulla violazione della disciplina europea e interna non era autosufficiente, non essendo stato indicato e localizzato il contratto integrativo invocato. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ha distinto i diversi vizi dedotti, evidenziando che alcune censure erano in realtà formulate in modo non coerente con la rubrica del motivo o comunque non autosufficienti.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse stato rispettato dall'appellante.

  • art. 434 c.p.c.

    Nel rito del lavoro l'atto di appello deve individuare le censure rivolte alla sentenza di primo grado; la parte ricorrente non ha dimostrato la violazione di tale onere.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare, trascrivere o localizzare gli atti e i documenti su cui si fonda; la mancata produzione/localizzazione dell'atto di appello e del contratto integrativo ha determinato l'inammissibilità di parte delle censure.

  • art. 369 c.p.c.

    È richiesto il deposito dei documenti su cui il ricorso si fonda; la mancata osservanza dell'onere ha inciso sull'ammissibilità delle doglianze.

  • art. 32, comma 5, L. 4 novembre 2010, n. 183

    L'indennità per la reiterazione abusiva dei contratti a termine è stata invocata come misura risarcitoria; la Corte ha ribadito che può essere esclusa quando vi sia una effettiva stabilizzazione causalmente collegata ai contratti reiterati.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    Le norme sul lavoro a termine nella pubblica amministrazione sono state richiamate in relazione alla pretesa risarcitoria e al divieto di conversione, ma la Corte ha valorizzato la successiva stabilizzazione come fatto idoneo a escludere il danno unitario.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno della tutela contro l'abuso del termine; la Corte ha applicato l'orientamento interno secondo cui la stabilizzazione effettiva elide il pregiudizio risarcibile.

  • clausola 4 della direttiva 1999/70/CE

    Invocata per la parità di trattamento in materia di anzianità di servizio; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 6 d.lgs. n. 368 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente in tema di anzianità e trattamento del lavoratore a termine; la censura è stata respinta per ragioni processuali.

  • art. 25 d.lgs. n. 81 del 2015

    Richiamato come norma interna di recepimento della disciplina sulla parità di trattamento; non è stato esaminato nel merito per difetto di autosufficienza.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi anche ai fini della rilevazione dell'eccezione di stabilizzazione, purché sulla base di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi alla reiterazione di contratti a termine, la successiva stabilizzazione a tempo indeterminato può escludere il diritto all'indennità risarcitoria da precariato solo se si tratti di un'effettiva assunzione, causalmente collegata alla reiterazione dei contratti e non di una mera possibilità di futura assunzione.
  • L'eccezione di stabilizzazione è un'eccezione in senso lato e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, purché si fondi su allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili nel processo; nel rito del lavoro, ciò può avvenire anche mediante i poteri istruttori officiosi del giudice.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure che presuppongono l'esame di atti o documenti devono rispettare rigorosamente gli oneri di autosufficienza: occorre trascrivere, localizzare o produrre i documenti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La deduzione di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, rigettando integralmente la domanda, abbia implicitamente disatteso tutte le questioni con essa incompatibili; la censura va formulata solo se resta effettivamente non deciso un capo autonomo della domanda.
  • La tutela contro l'abuso del contratto a termine non comporta automaticamente, in presenza di una successiva stabilizzazione, il cumulo del risarcimento con la piena ricostruzione economica se il giudice accerta che l'immissione in ruolo ha già neutralizzato il pregiudizio risarcibile secondo il criterio del danno unitario.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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