Cassazione Civile, Ordinanza n. 19130/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2007, con i quali l’Ufficio aveva rideterminato maggiori redditi per euro 70.485,00 e contestato l’omessa ritenuta sui maggiori utili distribuiti a favore di due soci titolari di quote non qualificate. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo la gestione societaria antieconomica e dunque legittimo l’accertamento induttivo. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR si era limitata ad affermazioni stereotipate sull’antieconomicità senza spiegare in concreto le ragioni della decisione e senza confrontarsi con le difese e le prove della contribuente; 2) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la congruità del reddito rispetto allo studio di settore e i redditi complessivamente percepiti dai soci e dal loro nucleo familiare; 3) violazione delle norme su onere della prova e presunzioni semplici, sostenendo che la pretesa antieconomicità fosse smentita dalla congruità dei dati dichiarati e dal livello dei redditi dei soci; 4) violazione delle norme in tema di motivazione degli atti impositivi e di riparto dell’onere probatorio, perché l’Ufficio avrebbe richiamato indici medi di settore/regionali senza specificarli adeguatamente; 5) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, per genericità dei motivi. L’Agenzia si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR nulla per motivazione solo apparente: i giudici di merito avevano affermato in modo apodittico l’antieconomicità dell’impresa e la presenza di indizi di evasione, senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e senza indicare in concreto quali fossero le anomalie decisive poste a base dell’accertamento induttivo. Sono stati dichiarati inammissibili il quarto e il quinto motivo; i restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la decisione tributaria deve essere sorretta da una motivazione effettiva e non meramente apparente; la sua mancanza o apparenza determina nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione apparente integra un error in procedendo deducibile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è volto a censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova nell’accertamento tributario e nella dimostrazione dell’antieconomicità.
richiamato per l’uso delle presunzioni semplici nella ricostruzione del reddito.
le presunzioni utilizzabili dall’Ufficio devono essere gravi, precise e concordanti nel metodo analitico-induttivo.
art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità della ricostruzione del reddito e la base presuntiva dell’accertamento.
art. 39, comma secondo, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente, nei casi di scritture contabili complessivamente inattendibili per gravi irregolarità, l’accertamento induttivo puro anche mediante elementi indiziari non qualificati.
richiamato in relazione alla motivazione degli atti impositivi.
richiamato per la dedotta inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per genericità dei motivi.
richiamato con riferimento alla costituzione dell’Agenzia ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale e consentire il controllo sul ragionamento decisorio.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limita ad affermazioni generiche o stereotipate che non consentono di comprendere il percorso logico seguito e di controllare la correttezza della decisione.
- In tema di accertamento tributario fondato su antieconomicità, il giudice deve indicare in modo concreto quali siano gli elementi sintomatici della gestione irragionevole e non può limitarsi a richiamare formule astratte o indici non specificati.
- L’accertamento induttivo richiede una corretta sussunzione della fattispecie nel paradigma normativo applicabile: occorre distinguere tra metodo analitico-induttivo, che richiede presunzioni gravi, precise e concordanti, e accertamento induttivo puro, ammesso solo in presenza di scritture gravemente e complessivamente inattendibili.
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce errori processuali o vizi di motivazione relativi ad atti del processo o ad atti impositivi deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando nel ricorso il contenuto degli atti e dei passaggi rilevanti su cui fonda la censura.
- Le censure di omesso esame di fatti decisivi richiedono l’indicazione di circostanze specifiche, effettivamente discusse tra le parti e idonee, se considerate, a mutare l’esito del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18981/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18982/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18983/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18984/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18985/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18986/2025 del 11/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →