Cassazione Civile, Ordinanza n. 24681/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2012. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, in appello, ha annullato integralmente l'atto impositivo ritenendolo nullo per difetto di sottoscrizione: l'avviso era stato sottoscritto con firma digitale e poi notificato in formato cartaceo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973, 23 C.A.D., 137, commi 1 e 2, e 156 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente annullato un atto sottoscritto digitalmente e notificato su supporto cartaceo; (2) in subordine, violazione degli artt. 160 e 156 c.p.c. per non avere riconosciuto la sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la legittimità della notificazione di copia analogica di un atto informatico presuppone, secondo l'art. 23 C.A.D. e la giurisprudenza richiamata, l'attestazione di conformità della copia cartacea all'originale digitale. Nel caso concreto tale attestazione mancava; l'avviso riportava soltanto la dicitura "firmato digitalmente" accanto al nominativo del funzionario, senza idonea attestazione di conformità. Di conseguenza l'atto è stato ritenuto nullo per difetto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. La Corte ha inoltre escluso la sanatoria ex art. 156 c.p.c., trattandosi di nullità prevista dalla legge per un requisito formale di riferibilità dell'atto all'Ufficio. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda. È stato anche escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma evocata come parametro di legittimità per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento privo di sottoscrizione è nullo; la sottoscrizione è requisito formale di riferibilità dell'atto all'Ufficio.
Richiamato insieme alle norme sulla validità della notificazione degli atti tributari.
"Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"
La copia cartacea dell'atto informatico è equiparata all'originale solo se è attestata la conformità all'originale digitale.
artt. 137, commi 1 e 2, c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente sulla disciplina della notificazione.
La Corte ha escluso la sanatoria per raggiungimento dello scopo quando la nullità deriva dalla mancanza di un requisito formale essenziale di sottoscrizione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità/sanabilità della notificazione.
Norma processuale richiamata per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della qualità di amministrazione pubblica della parte soccombente.
Massime di principio
- La notificazione di una copia analogica di un atto tributario formato in digitale è valida solo se la copia reca attestazione di conformità all'originale informatico da parte del soggetto abilitato.
- In mancanza di attestazione di conformità, la sola dicitura che l'atto è "firmato digitalmente" non basta a dimostrare la regolare sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
- Il difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento integra una nullità prevista dalla legge per carenza di un requisito formale essenziale di imputazione dell'atto all'Ufficio.
- Quando la nullità riguarda un requisito formale essenziale di riferibilità dell'atto, non opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
- La legittimità della copia cartacea di un documento informatico va valutata distinguendo i casi in cui sia presente l'attestazione di conformità da quelli in cui tale attestazione manchi.
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