Cassazione Civile, Ordinanza n. 24244/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero aveva impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998. Il Giudice di Pace aveva respinto il ricorso, ritenendo rilevante la sua pericolosità sociale desunta da plurime condanne penali, in particolare per spaccio di stupefacenti, e negando che fosse provata una stabile convivenza o un vincolo affettivo con una cittadina italiana tale da incidere sul bilanciamento tra espulsione e tutela dei legami familiari. Avverso l'ordinanza di rigetto è stato proposto ricorso straordinario per cassazione con un unico motivo, formalmente denunciando violazione di legge e difetto di motivazione, ma sostanzialmente criticando la valutazione di pericolosità e la mancata considerazione del presunto legame affettivo e del comportamento tenuto durante l'esecuzione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure miravano in realtà a ottenere un riesame nel merito delle valutazioni di fatto già compiute e motivate dal giudice di pace, senza indicare uno specifico fatto decisivo omesso dal giudice di merito. Quanto alla pericolosità, il giudice di pace aveva valorizzato in modo specifico le condanne penali, anche per reati di spaccio, in coerenza con l'art. 4, comma 3, del T.U. immigrazione. Quanto al preteso rapporto stabile con una donna residente in Italia, la Corte ha ritenuto corretto il prudente apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice di merito e ha escluso rilievo probatorio a una autodichiarazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dalla stessa parte. Non sono state liquidate spese, non avendo la prefettura svolto difese, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011
ricorso avverso il decreto di espulsione
costituisce il rito utilizzato per l'impugnazione del provvedimento espulsivo davanti al giudice di pace
art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998
fonte del potere del Prefetto di disporre l'espulsione
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998
specifica indicazione contenuta nell'art. 4, comma 3
le condanne per reati indicati dalla norma, tra cui lo spaccio di stupefacenti, sono valorizzabili ai fini del giudizio di pericolosità
prudente apprezzamento del materiale probatorio
la valutazione della prova spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
principio di non contestazione
il principio opera in generale ma non nei processi aventi ad oggetto diritti indisponibili
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice
norme sul rito camerale applicato al ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità sussiste il presupposto per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mira in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Per censurare validamente il mancato esame di un fatto decisivo occorre indicare uno specifico fatto storico, discusso tra le parti, la cui considerazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso; non basta un generico dissenso sulla ricostruzione della vicenda.
- Il giudizio di pericolosità dello straniero ai fini dell'espulsione può fondarsi sulla pluralità e gravità delle condanne penali, con particolare rilievo per i reati espressamente indicati dalla disciplina dell'immigrazione.
- La valutazione dell'attendibilità e del peso delle prove, compresa la distinzione tra mera coabitazione e stabile convivenza, rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
- Le autodichiarazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non hanno, di regola, efficacia probatoria piena nel processo civile; la loro eventuale rilevanza non può essere affermata in via automatica e, nei giudizi su diritti indisponibili, non opera il principio di non contestazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24168/2022 del 04/08/2022
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24169/2022 del 04/08/2022
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24171/2022 del 04/08/2022
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24173/2022 del 04/08/2022
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24175/2022 del 04/08/2022
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24176/2022 del 04/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →