Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24171/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di fondi agricoli confinanti, uno dei quali sosteneva che l'altro avesse realizzato una recinzione oltre il confine reale, inglobando una porzione del proprio terreno adibito a oliveto. In primo grado veniva proposta un'azione di regolamento di confini con richiesta di apposizione di termini lapidei; la controparte resisteva sostenendo che la recinzione rispettasse i confini naturali già esistenti e formulando domanda riconvenzionale di usucapione del tratto conteso. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno ritenuto non provata l'esistenza di un confine reale diverso da quello catastale e hanno respinto l'usucapione, condannando al rilascio della porzione di fondo. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: nullità della sentenza per motivazione contraddittoria; omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulle prove testimoniali; violazione degli artt. 950 e 2697 c.c. per l'erronea ripartizione dell'onere probatorio; violazione dell'usucapione, invocando in subordine anche il compossesso pro indiviso su una quota ideale del terreno; violazione dell'art. 950, comma 4, c.c. per avere il giudice individuato il confine sulla base delle risultanze catastali anziché delle prove raccolte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una diversa valutazione delle prove testimoniali e dei fatti di causa, perché riservata al giudice di merito; ha escluso l'ammissibilità del motivo sull'omesso esame di fatti decisivi per la presenza di doppia conforme e comunque perché il fatto decisivo era in realtà una diversa lettura delle risultanze istruttorie; ha giudicato infondato il profilo sulla nullità della prova testimoniale, ritenendo la questione rinunciata in appello; ha dichiarato inammissibile la doglianza sull'onere probatorio perché rivolta alla decisione di primo grado e non censurata in appello; ha dichiarato inammissibile la nuova domanda di usucapione parziale/pro quota proposta per la prima volta in cassazione; ha infine ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 950 c.c., poiché, in mancanza di prova certa del confine dai titoli e dalle altre prove, era legittimo il ricorso alle mappe catastali e alle risultanze peritali. Il ricorrente è stato anche condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    le doglianze di legittimità non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; il vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. è soggetto ai restrittivi confini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente o contraddittoria non può essere invocata per ottenere un riesame del merito o una diversa lettura delle risultanze istruttorie

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il rilascio della porzione di fondo è conseguenza implicita della domanda di regolamento di confini

  • art. 244 c.p.c.

    la dedotta nullità della prova testimoniale non è rilevabile in cassazione se la relativa eccezione non è stata ritualmente riproposta o è da ritenersi rinunciata

  • art. 950 c.c.

    nella regolazione dei confini il giudice deve anzitutto cercare la linea di separazione nei titoli e nelle prove; solo se tali elementi sono mancanti o insufficienti può ricorrere alle mappe catastali come criterio sussidiario

  • art. 2697 c.c.

    la censura sull'onere probatorio è infondata se la questione è formulata come contestazione di merito della valutazione delle prove piuttosto che come reale errore sul riparto dell'onere

  • art. 1158 c.c.

    l'usucapione richiede la prova di un possesso utile, esclusivo e continuato per il tempo di legge; in difetto di prova del possesso, la domanda non può essere accolta

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile, salvo che il ricorrente indichi specifiche divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato

  • art. 327 c.p.c.

    decorso il termine lungo di impugnazione, non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti della parte non ricorrente quando la controversia riguarda situazioni sostanziali scindibili

  • art. 332 c.p.c.

    la litis denuntiatio è inutile quando sia ormai decorso il termine per impugnare nei confronti del litisconsorte pretermesso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore contributo unificato è dovuto nei casi previsti dalla norma

  • L. n. 346 del 1976, art. 2

    richiamato dal ricorrente in tema di usucapione, ma non rilevante ai fini della decisione

  • art. 950, comma 4, c.c.

    la censura secondo cui il giudice avrebbe dovuto fondarsi solo sulle risultanze istruttorie è respinta perché, in mancanza di prova certa del confine, il ricorso al catasto è consentito in via sussidiaria

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio, poiché la valutazione dell'attendibilità dei testi e la scelta delle prove ritenute decisive appartengono al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il ricorrente deduce, in realtà, una diversa lettura delle risultanze istruttorie o pretende che il fatto sia rivalutato sotto il profilo della maggiore attendibilità di una prova.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile salvo che emerga una reale divergenza tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Nell'azione di regolamento di confini, il giudice deve cercare prioritariamente la linea di demarcazione nei titoli di acquisto e negli altri elementi di prova disponibili; solo se tali elementi non siano sufficienti può fare ricorso alle mappe catastali come criterio sussidiario.
  • La domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata è compatibile e normalmente implicita nell'azione di regolamento di confini, per cui non integra extrapetizione.
  • L'usucapione, anche quando prospettata in chiave di compossesso, richiede la prova rigorosa di un possesso utile; in difetto di tale prova, la domanda non può essere accolta e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MateriePossessoProprietàImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.