Cassazione Civile, Ordinanza n. 24173/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Nel giudizio di merito era stata accolta una domanda di petizione ereditaria proposta da alcuni eredi di un de cuius nei confronti di altro soggetto, con condanna al rilascio di un terreno sito nel Comune di Sarule. Gli eredi della convenuta soccombente hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma i controricorrenti hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito. La Corte ha esaminato preliminarmente l'eccezione processuale e ha rilevato che il ricorso era stato notificato a mezzo PEC il 25 ottobre 2017 all'indirizzo tratto dall'INI-PEC, perfezionandosi in quella data, mentre la notificazione presso il domicilio eletto era stata avviata contestualmente ma perfezionata successivamente. Poiché il termine di venti giorni per il deposito ex art. 369 c.p.c. decorreva dalla prima notificazione validamente eseguita, il deposito effettuato il 16 novembre 2017 è stato ritenuto tardivo rispetto alla scadenza del 14 novembre 2017.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c., ritenendo fondata l'eccezione dei controricorrenti sulla tardività del deposito del ricorso rispetto alla notificazione perfezionata via PEC. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
il termine di venti giorni per il deposito del ricorso decorre dalla notificazione già perfezionata; il deposito tardivo comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012
la notificazione può validamente effettuarsi all'indirizzo PEC del difensore risultante dal RegIndE, indipendentemente dalla sua indicazione in atti.
ha modificato l'art. 16-sexies e conferma la validità della notificazione PEC al difensore tratto dai registri ufficiali.
norma di conversione richiamata quale base della disciplina delle notifiche telematiche.
norma di conversione richiamata quale base della disciplina delle notifiche telematiche.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di definizione sfavorevole del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita via PEC all'indirizzo del difensore tratto dai registri pubblici è valida e fa decorrere il termine per il deposito del ricorso previsto dall'art. 369 c.p.c., anche se la notificazione presso il domicilio fisico sia stata avviata nella stessa data o sia perfezionata successivamente.
- Il destinatario non ha un diritto esclusivo a ricevere le notificazioni soltanto presso il domiciliatario indicato in atti, quando la notificazione via PEC sia validamente eseguita all'indirizzo risultante dai registri ufficiali.
- La tardività del deposito del ricorso per cassazione rispetto al termine decorrente dalla notificazione perfezionata determina l'improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il ricorrente soccombente è normalmente condannato alle spese e può essere gravato dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Come è indicizzato
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