Cassazione Civile, Ordinanza n. 24175/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una società, di un semirimorchio che, secondo quanto accertato in causa, presentava difformità rispetto al prototipo omologato e aveva subito due cedimenti strutturali, tali da impedirne sia la circolazione sia la rivendita. In primo grado l'attrice aveva chiesto la declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione del contratto di vendita; il tribunale aveva respinto le domande ritenendo prescritta la garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., insussistente la prova dell'errore essenziale e della sua riconoscibilità, e infondata la nullità per contrarietà a norme imperative. In appello la società acquirente aveva impugnato specificamente il solo capo relativo alla nullità del contratto, sostenendo che la difformità del bene venduto rispetto all'omologazione ne determinasse la nullità e censurando la motivazione della corte territoriale, la quale aveva invece ritenuto legittimo l'atto amministrativo di omologazione e non provate anomalie dell'attività amministrativa o false certificazioni. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., 1418 c.c., 75, 76 e 77 cod. strada, 116 e 167 c.p.c., oltre a vizio di omesso esame, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente escluso la nullità per mancanza di prova di falsità o irregolarità dell'omologazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che le difformità del veicolo rispetto all'omologazione del prototipo non integravano una nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., ma semmai una fattispecie riconducibile all'aliud pro alio ex art. 1497 c.c., con eventuale rimedio risolutorio. Tuttavia tale diversa qualificazione giuridica non era stata devoluta con l'appello, sicché la questione risultava coperta dal giudicato formatosi sulle altre domande rigettate in primo grado. È stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. perché proposto contro una sentenza d'appello confermativa della decisione di primo grado, in un giudizio soggetto all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per l'eccezione di prescrizione della garanzia per vizi della cosa venduta, ritenuta fondata nei gradi di merito
le difformità del bene rispetto al prototipo omologato sono state ricondotte, in astratto, a questa figura e non alla nullità del contratto
la nullità del contratto è stata esclusa perché la difformità del bene non è stata ritenuta causa di nullità negoziale
dedotto come norma violata, ma il motivo è stato ritenuto infondato
dedotto come norma violata, ma il motivo è stato ritenuto infondato
dedotto come norma violata in relazione alla valutazione della prova
dedotto come norma violata
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato come parametro del motivo di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo di omesso esame è stato dichiarato inammissibile
preclude il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. contro sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado
richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità per difetto di conformità del veicolo
richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità per difetto di conformità del veicolo
richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità per difetto di conformità del veicolo
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Le difformità del bene venduto rispetto al prototipo o al modello omologato non integrano, di per sé, una nullità del contratto, ma possono al più porre un problema di inesattezza della prestazione o di consegna di aliud pro alio, con rimedi diversi dalla nullità.
- Quando una questione giuridica non sia stata devoluta con l'appello, essa resta coperta dal giudicato formatosi sui capi non impugnati e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile contro una sentenza d'appello che confermi integralmente la decisione di primo grado, nei casi previsti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- La nullità del contratto richiede la violazione di norme imperative o un vizio strutturale del negozio, non essendo sufficiente la sola non conformità materiale del bene venduto alle caratteristiche del prototipo omologato.
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