Cassazione Civile, Ordinanza n. 24169/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasceva da una condanna di merito che imponeva al proprietario di un locale seminterrato di arretrare il manufatto sino a 5 metri dal confine con il fondo limitrofo. Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello sostenendo, con due motivi strettamente connessi, la violazione degli artt. 873, 2653 nn. 1 e 5 c.c. e di una disposizione del regolamento edilizio comunale, deducendo che la CTU non avrebbe dimostrato una sporgenza sensibile dell'opera, perché il manufatto era sostanzialmente e integralmente interrato. Sosteneva inoltre che il nulla osta rilasciato dal precedente proprietario del fondo confinante, richiesto dal Comune, non dovesse essere trascritto per essere opponibile ai successivi acquirenti. Con un terzo motivo lamentava violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse disposto l'arretramento mentre gli attori avrebbero domandato solo il ripristino dello stato dei luoghi. I controricorrenti resistevano chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che il manufatto non era completamente interrato, presentava una parte fuori terra e possedeva i caratteri della costruzione rilevante ai fini delle distanze legali. Ha inoltre ribadito che una limitazione del diritto reale altrui, traducendosi in una servitù contraria al limite di legge, per essere opponibile al terzo acquirente deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2643 c.c. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato non scrutinabile perché dedotto per la prima volta in cassazione, senza che risultasse dalla sentenza impugnata la previa proposizione della questione in appello e senza produzione dell'atto d'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
Ai fini delle distanze legali, rileva la nozione di costruzione in senso ampio, comprendente anche manufatti non completamente interrati dotati di stabilità e immobilizzazione al suolo.
art. 952 c.c.
È richiamato per affermare che, ai fini dello ius aedificandi, è costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato avente solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo.
art. 954 c.c.
È richiamato in relazione alla nozione di costruzione rilevante per le distanze e l'edificazione.
art. 2653 c.c.
La domanda volta ad accertare la violazione delle distanze e a ottenere l'arretramento è qualificata come actio negatoria servitutis e, per questa ragione, è soggetta a trascrizione anche ai fini dell'opponibilità e dell'interruzione dell'usucapione.
art. 2643 c.c.
La limitazione del diritto reale altrui, traducendosi in una servitù di contenuto contrario al limite legale violato, deve essere trascritta per essere opponibile al terzo acquirente.
art. 112 c.p.c.
La censura è inammissibile in cassazione se proposta per la prima volta e non risulta dedotta nel grado di appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non coincide con quella di edificio: è sufficiente un manufatto non completamente interrato che presenti solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche se soltanto in parte fuori terra.
- Ai fini dell'art. 873 c.c. possono rilevare anche terrapieni e locali in essi ricompresi quando assolvono a una funzione di stabilizzazione del piano di campagna o di sopraelevazione del suolo.
- La limitazione convenzionale del diritto del vicino, quando si traduca in una servitù contraria al limite legale delle distanze, per essere opponibile ai terzi acquirenti deve risultare da trascrizione.
- L'azione diretta a far dichiarare la violazione delle distanze e a ottenere l'arretramento dell'opera ha natura di actio negatoria servitutis e segue il regime di trascrivibilità previsto per le domande che incidono su diritti reali e sull'usucapione.
- In cassazione non sono scrutinabili questioni prospettate per la prima volta nel ricorso se non risulta che siano state dedotte nei gradi di merito e se il ricorrente non consente il controllo mediante produzione degli atti rilevanti.
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