Cassazione Civile, Ordinanza n. 24168/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale elevato dalla Polizia Stradale per una violazione amministrativa contestata a una società di autotrasporto estera, sorpresa a effettuare in Italia un trasporto internazionale di merci avendo a bordo soltanto una fotocopia a colori della licenza comunitaria, e non l'originale o una copia certificata conforme. Il Giudice di pace prima e il Tribunale poi hanno ritenuto integrata la violazione dell'art. 46, comma 1, L. n. 298/1974, sul presupposto che il Reg. CE n. 1072/2009 imponga che la licenza comunitaria o la copia certificata conforme debbano trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibite ai controlli. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del principio di legalità e dell'art. 1 L. n. 689/1981, assumendo che il regolamento europeo richiederebbe solo il possesso dei documenti e non consentirebbe di sanzionare la mera mancanza materiale dell'originale o copia conforme; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 46 L. n. 298/1974, per interpretazione contra legem della fattispecie; 3) violazione delle disposizioni preliminari al codice civile e del sistema delle fonti, per asserita prevalenza attribuita a fonti prive di efficacia sulla legge; 4) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., per motivazione ritenuta tautologica e priva di reale ragionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo la decisione di merito. Ha affermato che, nel caso della licenza comunitaria per l'autotrasporto internazionale, l'obbligo di avere a bordo del veicolo l'originale o una copia certificata conforme non è un requisito meramente formale estraneo alla sanzione, ma costituisce una vera e propria condizione di esercizio prevista dal regolamento europeo e richiamata dalle disposizioni generali del titolo autorizzativo. La mancata disponibilità a bordo della copia certificata conforme, sostituita da una mera fotocopia, integra quindi la violazione sanzionata dall'art. 46, comma 1, L. n. 298/1974. La Corte ha ritenuto infondato anche il motivo sulla motivazione, reputando la sentenza di appello adeguatamente motivata. Non sono state liquidate spese in cassazione per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre disposto l'obbligo, per la ricorrente, del pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 46, comma 1, L. n. 298/1974
"chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli ... violando le condizioni ed i limiti stabiliti nella licenza o nella autorizzazione"
La norma sanziona non solo l'esecuzione del trasporto senza titolo, ma anche la violazione delle condizioni di esercizio stabilite nella licenza o autorizzazione, tra cui l'obbligo di avere a bordo il titolo in originale o copia certificata conforme.
art. 4, par. 4, Reg. CE n. 1072/2009
"la licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell'allegato II"; "tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego"
Il regolamento europeo impone che la licenza comunitaria e le copie certificate rispettino il modello legale e che l'allegato ne disciplini anche le condizioni di impiego, tra cui il possesso a bordo del veicolo per l'esibizione ai controlli.
Invocato dalla ricorrente come principio di legalità; la Corte esclude la violazione perché la condotta era già sanzionata da una previsione normativa applicabile.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza impugnata è stata considerata adeguatamente motivata e conforme al requisito della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale richiamata per le censure di violazione di legge sollevate dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata la norma processuale richiamata per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
artt. 1 e segg. disp. prel. c.c.
Invocati dalla ricorrente in relazione al sistema delle fonti; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione del sistema gerarchico delle fonti.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per autotrasporto internazionale, il possesso a bordo del veicolo dell'originale o della copia certificata conforme della licenza comunitaria può costituire una condizione di esercizio la cui violazione integra l'illecito sanzionato dalla norma interna.
- Quando una fonte europea vincolante stabilisce non solo il contenuto del titolo autorizzativo ma anche le condizioni di impiego, il giudice può sussumere nella fattispecie sanzionatoria la mancata osservanza dell'obbligo di esibizione del documento durante il controllo.
- Ai fini dell'art. 46 L. n. 298/1974 non rileva soltanto la mancanza assoluta del titolo, ma anche la violazione delle condizioni espressamente apposte al titolo stesso, se queste impongono la presenza del documento a bordo.
- La mera fotocopia di un titolo autorizzativo non equivale, di regola, alla copia certificata conforme richiesta dalla disciplina di settore, quando la normativa imponga la disponibilità del documento in forma autentica o conforme.
- La censura di motivazione è infondata quando la sentenza di merito espone, in modo comprensibile e non meramente apparente, il percorso logico-giuridico che conduce alla qualificazione della condotta e all'applicazione della sanzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24169/2022 del 04/08/2022
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24171/2022 del 04/08/2022
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24173/2022 del 04/08/2022
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24175/2022 del 04/08/2022
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24176/2022 del 04/08/2022
- ordinanza_civile · 4 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24177/2022 del 04/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →