Cassazione Civile, Ordinanza n. 24176/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una donazione di nuda proprietà effettuata da una donna in favore della nipote. In primo grado il Tribunale aveva annullato la donazione per errore sul motivo. In appello la donataria aveva contestato tale esito sostenendo, tra l'altro, che l'atto avesse natura di donazione modale e che non fosse risolubile per inadempimento; gli eredi della donante avevano proposto appello incidentale subordinato insistendo sulla revocazione per ingratitudine, deducendo che la donataria, pur titolare della sola nuda proprietà, aveva estromesso la donante dal possesso dell'appartamento, lo aveva ristrutturato e si era appropriata di mobili e suppellettili. In cassazione la donataria ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma i controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che la sentenza di appello fosse stata ritualmente notificata presso il domicilio eletto del difensore, con conseguente decorrenza del termine breve. La ricorrente ha replicato invocando la prevalenza del domicilio digitale PEC e negando l'efficacia della notifica eseguita presso il domicilio fisico eletto.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, poiché ha accolto l'eccezione preliminare dei controricorrenti. Ha ritenuto valida la notificazione della sentenza d'appello eseguita presso il domicilio fisico eletto del difensore ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nonostante l'esistenza di un indirizzo PEC. Ha quindi stabilito che il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorreva dalla compiuta giacenza della raccomandata informativa, maturata il 13 ottobre 2017, con scadenza il 12 dicembre 2017. Poiché il ricorso era stato notificato solo il 28/29 marzo 2018, è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La notificazione eseguita ai sensi di questa norma, quando il destinatario non è reperito, si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, ovvero, in caso di compiuta giacenza anteriore, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione; la notifica eseguita presso il domicilio fisico eletto resta valida anche dopo l'introduzione del domicilio digitale.
L'eventuale nullità della notifica è sanata se il destinatario ha comunque ricevuto la raccomandata informativa e lo scopo dell'atto notificatorio risulta raggiunto.
La conoscenza si presume al momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario; la presunzione è superabile solo provando senza colpa l'impossibilità di prenderne cognizione.
art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012
L'introduzione del domicilio digitale non ha carattere esclusivo e non elimina la possibilità di elezione di un domicilio fisico ai fini delle notificazioni.
art. 52, comma 1, d.l. n. 90 del 2014
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento dell'art. 16-sexies nel d.l. n. 179/2012.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 90 del 2014.
Richiamato nel racconto della causa per la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine.
Richiamato nel racconto della decisione di primo grado, che aveva annullato la donazione per errore sul motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza effettuata presso il domicilio fisico eletto del difensore è valida e idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, anche se la parte abbia indicato un indirizzo PEC, salvo che risulti una scelta esclusiva del domicilio digitale.
- L'art. 140 c.p.c., dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, attribuisce rilievo decisivo al ricevimento della raccomandata informativa o, in caso di compiuta giacenza, al decorso di dieci giorni dalla spedizione, quale momento perfezionativo per il destinatario.
- L'omissione di adempimenti della procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. determina nullità e non inesistenza della notificazione; la nullità è sanata quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e il destinatario sia stato posto in condizione di conoscerne il deposito.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il dies a quo del termine breve va individuato in base al momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario secondo la disciplina applicabile, non sulla base della mera data di spedizione dell'atto notificato.
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