Sentenza del 16/12/2022 n. 36910 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli - Sezione Staccata di Salerno che, in appello avverso una sentenza di primo grado che aveva deciso il merito (rigettando il ricorso della contribuente), aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario disponendo che le controversie relative alla COSAP spettano al giudice ordinario, alla luce della pronuncia di illegittimità costituzionale del D.Lgs. 546/1992, art. 2, comma 2 (modificato dal D.L. 203/2005). Il ricorso denunciava che il giudice d'appello non poteva rilevare d'ufficio la questione di giurisdizione dopo che il giudice di primo grado aveva deciso il merito (pronunciandosi implicitamente sulla giurisdizione) e che, non essendo la questione stata specificamente impugnata, si era formato un giudicato interno che precludeva la rilevazione della giurisdizione in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (con assorbimento del secondo), ritenendo che il giudice d'appello non avrebbe potuto rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione in assenza di specifico gravame sul punto, perché la decisione di primo grado aveva già deciso il merito (pertanto era sorta una statuizione implicita sulla giurisdizione che ha formato giudicato interno). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti indicati e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania (nuova composizione) anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2
La norma attribuiva la giurisdizione sulle controversie tributarie al giudice tributario; la sua parte che includeva le controversie relative alla COSAP è stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., sent. 14 marzo 2008, n. 64). Tuttavia la Cassazione ha precisato che la declaratoria di illegittimità non opera automaticamente sui procedimenti in corso quando si è già formato un giudicato interno sulla giurisdizione.
Modificava il D.Lgs. 546/1992 attribuendo al giudice tributario le controversie sulla COSAP: la Corte Costituzionale ha censurato tale attribuzione, ma la Cassazione ricorda che la relativa pronuncia non cancella il giudicato interno formato anteriormente.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63
"canone per l'occupazione di Spazi ed aree pubbliche (COSAP)"
Individua la fonte normativa del canone COSAP; la questione centrale è il riparto di giurisdizione sulle controversie relative a tale canone.
Richiamato nelle censure di parte ricorrente in relazione al principio di giudicato e alla conservazione degli effetti delle sentenze, come parametro invocato per sostenere la formazione del giudicato interno.
Richiamato dalla parte per questioni di competenza e giurisdizione; la Corte, nel merito, richiama comunque il principio che le questioni rilevabili d'ufficio si coordinano con le regole delle impugnazioni.
Invocato nelle doglianze sulla nullità o vizio di motivazione delle sentenze impugnate; la Corte ha condiviso l'impiego della regola del giudicato interno sancita dalla giurisprudenza di legittimità.
Art. 136 Cost.
Richiamato in relazione all'irretroattività degli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale rispetto alle questioni già decise e alla struttura del processo; la Corte sottolinea che la declaratoria di illegittimità non travolge automaticamente le statuizioni già formatesi per giudicato interno.
Riferimenti giurisprudenziali (Sezioni Unite e pronunce della Cassazione)
La Corte si è richiamata a consolidata giurisprudenza di Cassazione (Sezioni Unite) secondo la quale ogni statuizione di merito comporta una pronuncia implicita sulla giurisdizione e che il giudice dell'impugnazione non può riesaminare d'ufficio la giurisdizione in assenza di specifico gravame sul punto, salvo che non vi sia stata pronuncia successiva che abbia deciso implicitamente la questione.
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che disciplina la ripartizione di giurisdizione non produce automaticamente effetti su tutti i processi in corso: se in primo grado è stata decisa la causa nel merito, si può formare un giudicato interno sulla giurisdizione che impedisce al giudice d'appello di rimettere la questione in discussione d'ufficio.
- Quando il giudice di primo grado decide il merito, la decisione contiene implicitamente una statuizione sulla giurisdizione; il soccombente deve impugnare specificamente anche la questione di giurisdizione in appello, altrimenti si forma giudicato interno e la questione non può essere sollevata successivamente d'ufficio.
- Il potere/dovere del giudice di rilevare d'ufficio questioni processuali (anche di giurisdizione) va coordinato con le regole delle impugnazioni: non può prevalere sul principio del giudicato interno se la questione è già stata implicitamente risolta da una statuizione anteriore.
- In controversie relative alla COSAP, salvo che non si sia formato un giudicato interno favorevole al giudice tributario, la giurisprudenza di merito e costituzionale ha ritenuto che la competenza spetti al giudice ordinario a seguito della declaratoria di incostituzionalità del richiamato profilo del D.Lgs. 546/1992.
- Per tutelare la conservazione delle proprie pretese processuali, la parte che impugna una sentenza che ha deciso il merito dovrebbe proporre, se opportuno, motivi specifici relativi alla giurisdizione; l'omissione di tale impugnazione può determinare la perdita dell'opportunità di ottenere la rimessione della causa al giudice ritenuto competente.
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