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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31840/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due rapporti di conto corrente bancario, il primo acceso nel 1990 e poi proseguito, dal 2007, con un secondo conto collegato. La società correntista ha chiesto la rideterminazione del saldo sostenendo l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocismo e usura, nonché l'erroneità di segnalazioni in Centrale Rischi. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, dichiarando la nullità delle clausole sugli interessi del primo conto e rideterminando il saldo; la Corte d'appello ha invece accolto l'appello della banca e respinto la domanda, ritenendo che la documentazione prodotta fosse troppo lacunosa per consentire un accertamento attendibile del saldo, anche tramite CTU. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ultrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse deciso su un tema non devoluto dalla banca; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., per avere la Corte negato la prova dell'indebito nonostante l'orientamento che consente ricostruzioni contabili anche in presenza di lacune documentali, e per avere erroneamente rifiutato l'azzeramento del saldo iniziale; 3) motivazione apparente o comunque violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per l'affermazione apodittica secondo cui la documentazione mancante era 'troppa' e la CTU risultava inattendibile; 4) violazione dell'art. 342 c.p.c. per l'inammissibilità del motivo di appello incidentale sulle segnalazioni in Centrale Rischi, che la ricorrente riteneva invece specificamente individuabili e conseguenti all'illegittimità degli interessi addebitati.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. In via preliminare ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso della banca: la contestazione della legittimazione processuale del soggetto che aveva conferito la procura alle liti era tempestiva perché proposta con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., ma nel merito l'eccezione è stata comunque rigettata, poiché le procure notarili prodotte erano sufficientemente identificabili e probatorie. Nel merito, tutti i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili: il primo perché la Corte d'appello aveva effettivamente censurato la lacunosità della documentazione e l'inattendibilità della ricostruzione del saldo; il secondo perché le censure non colpivano la ratio decidendi, che era l'insufficienza probatoria complessiva e non il solo tema dell'azzeramento del saldo; il terzo perché la motivazione non era apparente, ma semmai la ricorrente contestava l'apprezzamento di fatto sulla sufficienza della prova, non sindacabile in cassazione nei termini dedotti; il quarto perché l'appello incidentale sulle segnalazioni in Centrale Rischi era stato correttamente dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    divieto di ultrapetizione

    la Corte ha escluso che il giudice d'appello avesse pronunciato su un thema decidendum estraneo alle censure della banca, ritenendo che la questione della lacunosità documentale e dell'attendibilità della CTU fosse stata devoluta

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare l'indebito grava sul correntista che agisce per la ripetizione di somme asseritamente non dovute

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle risultanze istruttorie e dell'attendibilità della CTU è rimessa al giudice di merito, salvo i limiti del sindacato di legittimità

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca, è meramente apparente o presenta un'anomalia motivazionale rilevante ex lege

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione per contestare la sufficienza argomentativa della sentenza d'appello

  • art. 24 Cost.

    evocato per interpretare in senso costituzionalmente orientato il regime delle contestazioni sulla rappresentanza processuale nel rito camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come veicolo per denunciare nullità processuali e vizi di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il controllo in cassazione è limitato all'omesso esame di fatti decisivi, non alla mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione

  • art. 119 TUB

    richiamato come facoltà della parte di ottenere dalla banca copia della documentazione contabile

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato in tema di ordine di esibizione documentale, la cui mancata richiesta è stata valorizzata dalla Corte d'appello

  • art. 1284 c.c.

    in assenza di valida pattuizione degli interessi ultralegali, si applica il tasso legale in via sostitutiva

  • art. 2714 c.c.

    le copie di atti pubblici spedite nelle forme di legge fanno piena prova come l'originale; la Corte ha ritenuto probanti le copie prodotte delle procure notarili

  • art. 2715 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2714 c.c. per la disciplina probatoria delle copie di atti depositati presso pubblici ufficiali

  • art. 2700 c.c.

    l'attestazione del notaio pubblico ufficiale conferisce fede privilegiata all'esistenza dell'atto e alla sua provenienza

  • art. 215, n. 2, c.p.c.

    in mancanza di disconoscimento, la scrittura privata prodotta si ha per riconosciuta quanto alla provenienza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. è stata ritenuta, nel caso concreto, il primo atto difensivo utile per contestare la legittimazione processuale della parte costituita in cassazione

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito di documenti in cassazione per provare la rappresentanza processuale, ove necessario

  • art. 342 c.p.c.

    l'atto di appello deve contenere censure specifiche, con individuazione degli atti e delle ragioni di illegittimità; il rinvio generico ad atti di primo grado non basta

  • art. 3, comma 27, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    richiamato per la disciplina del novellato art. 372 c.p.c. e della sua applicazione temporale

  • art. 35 d.lgs. n. 149/2022

    richiamato per la disciplina transitoria del rito di cassazione

  • art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197

    richiamato nel quadro della disciplina transitoria del nuovo art. 372 c.p.c.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    richiamato in dispositivo ai fini delle spese e del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito bancario il correntista ha l'onere di provare l'andamento del rapporto e gli addebiti asseritamente illegittimi; se la documentazione prodotta è eccessivamente lacunosa e non consente una ricostruzione attendibile nemmeno con l'ausilio della consulenza tecnica, la domanda può essere respinta.
  • La consulenza tecnica contabile non può supplire in modo arbitrario a lacune probatorie troppo estese: il giudice deve poter ricostruire il rapporto su basi documentali sufficientemente affidabili, anche mediante elementi integrativi, ma non può fondare la decisione su una ricostruzione meramente opinabile.
  • In cassazione il vizio di ultrapetizione sussiste solo se il giudice decide su un tema realmente estraneo alle censure devolute; non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la decisione si colloca nel perimetro della contestazione sulla sufficienza della prova documentale e sull'attendibilità della CTU.
  • La censura di motivazione apparente è accoglibile solo se il difetto emerge dal testo della sentenza; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie o lamentare l'insufficienza del ragionamento decisorio, se la ratio è comunque comprensibile.
  • L'appello in materia civile deve contenere una critica specifica della decisione impugnata; il richiamo generico ad atti di primo grado, senza una puntuale individuazione delle doglianze e dei fatti contestati, non soddisfa il requisito di specificità dell'art. 342 c.p.c.
  • In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, la contestazione dei poteri del soggetto che conferisce la procura alle liti può essere proposta tempestivamente dalla controparte anche nel rito camerale di cassazione; una volta sollevata, la parte deve fornire la prova del potere rappresentativo quando esso derivi da atto non soggetto a pubblicità legale.
  • Le copie di procure notarili o di atti pubblici, se identificabili in modo certo e non utilmente disconosciute, possono essere considerate munite di efficacia probatoria, non essendo decisiva la sola assenza materiale di timbro o sottoscrizione quando l'origine dell'atto sia comunque verificabile.
  • L'azzeramento del saldo iniziale del primo estratto disponibile è tema che presuppone un adeguato quadro allegatorio e probatorio; in mancanza di elementi idonei a stabilire il saldo nel periodo non documentato, la ricostruzione del conto resta preclusa o comunque non affidabile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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