Cassazione Civile, Ordinanza n. 02238/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto avente ad oggetto il servizio di recapito e servizi affini, nell'ambito del quale il lavoratore aveva prestato attività formalmente alle dipendenze di un soggetto diverso dalla società committente. I giudici di merito hanno accertato l'illiceità dell'intermediazione di manodopera da parte del datore formale e, conseguentemente, hanno dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e la società committente, con decorrenza dal 3.7.2006, inquadramento nel livello D addetto senior e condanna al pagamento delle differenze retributive. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 1369 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe sopperito a una carente prova dei fatti costitutivi della domanda e avrebbe male interpretato le difese della società; (2) violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, deducendo che il giudice di merito avrebbe trascurato elementi decisivi per escludere la somministrazione illecita, quali l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, l'assunzione del rischio d'impresa e l'assenza di prova dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo della committente; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. in punto inquadramento, per avere riconosciuto il livello rivendicato senza prova della comparazione con dipendenti dell'appaltante addetti alle medesime mansioni; (4) violazione degli artt. 2934 e 2697 c.c. per il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva valorizzato la sostanziale non contestazione delle circostanze allegate dal lavoratore, con conseguente esonero probatorio, e perché la critica relativa all'interpretazione delle difese della società investiva un apprezzamento di merito non denunciato nei limiti consentiti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e non a contestare l'interpretazione astratta dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003; inoltre l'accertamento sulla integrazione dei lavoratori nell'organizzazione della committente era coperto da doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la Corte di merito aveva ritenuto pacifica la riconducibilità delle mansioni al livello rivendicato, sicché non vi era stata violazione della regola sull'onere della prova. Ha infine rigettato il quarto motivo, rilevando che la decorrenza della prescrizione/decadenza va valutata in base al concreto atteggiarsi del rapporto e che, nel caso, il lavoratore non era mai stato formalmente alle dipendenze della committente, ma dell'appaltatore. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è deducibile solo se la censura investe il significato e la portata applicativa della norma, non la rivalutazione del fatto o l'apprezzamento delle risultanze di causa.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel regime applicabile ratione temporis, il sindacato di legittimità sul fatto è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, dedotto nel rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Per dedurre correttamente il vizio di omesso esame, il fatto deve essere specificamente indicato e localizzato negli atti.
L'onere della prova resta escluso quando i fatti allegati risultino sostanzialmente non contestati; la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto.
Non può essere utilizzato per censurare l'interpretazione delle domande e delle eccezioni, che attiene al giudizio di fatto del giudice di merito.
La genuinità dell'appalto va verificata in relazione all'effettivo affidamento del potere direttivo e organizzativo, non mediante una rivalutazione del merito in cassazione.
Il decorso della prescrizione va valutato tenendo conto del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e della situazione di fatto esistente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il controricorso è stato illustrato con memoria nel procedimento camerale.
La causa è stata decisa in camera di consiglio con procedimento camerale.
Massime di principio
- In sede di legittimità la denuncia di violazione di legge è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti di causa o una nuova valutazione delle prove.
- La sostanziale non contestazione dei fatti allegati dalla controparte può esonerare la parte onerata dalla prova dei medesimi fatti.
- L'interpretazione delle difese di parte e la valutazione della loro specificità appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei modi di legge.
- Ai fini della verifica della genuinità dell'appalto rileva il concreto esercizio del potere organizzativo e direttivo nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale, secondo l'effettivo assetto del rapporto.
- La decorrenza di termini di prescrizione o decadenza collegati a rapporti di lavoro va valutata secondo la situazione concreta del rapporto effettivamente intercorrente, non sulla base di un rapporto solo ipotetico o della successiva regolarizzazione giudiziale.
- Quando una sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado, le censure che richiedano una diversa ricostruzione del fatto incontrano il limite della doppia conforme.
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