Cassazione Civile, Ordinanza n. 02244/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ricostituzione della pensione proposta da un lavoratore per ottenere i benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992. La Corte d'appello aveva ritenuto la domanda proponibile ma infondata nel merito per intervenuta prescrizione decennale, individuando il dies a quo nella data di presentazione della domanda amministrativa all'INAIL per la certificazione dell'esposizione (09.05.2005), momento dal quale il lavoratore avrebbe acquisito consapevolezza dell'esposizione. Con l'unico motivo di ricorso il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme in tema di decorrenza del termine prescrizionale, sostenendo che il termine non dovesse decorrere dalla semplice domanda all'INAIL ma solo dall'esito del procedimento certificativo presso tale ente, e ha dedotto anche omesso esame della certificazione INAIL del 20.08.2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il proprio precedente orientamento secondo cui il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto costituisce un autonomo diritto soggetto a prescrizione decennale, che decorre dal momento in cui il lavoratore abbia consapevolezza della propria esposizione; tale consapevolezza può desumersi già dalla presentazione all'INAIL della domanda di accertamento delle condizioni di esposizione, senza che sia necessario attendere la conclusione o l'esito favorevole del procedimento amministrativo. Poiché nel caso concreto la domanda all'INPS era intervenuta oltre dieci anni dopo la domanda all'INAIL, la prescrizione era maturata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
prevede la maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, azionata come autonomo diritto previdenziale
richiamato dal ricorrente in relazione alla decorrenza e ai presupposti del beneficio
art. 1A d.m. 12 marzo 2008
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 2, n. 2, d.m. 12 marzo 2008
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge
dedotto come omesso esame di un fatto decisivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto è un autonomo diritto previdenziale soggetto a prescrizione decennale, non limitata ai singoli ratei.
- La prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore abbia consapevolezza della propria esposizione al rischio, consapevolezza che può essere desunta dalla presentazione della domanda di accertamento all'INAIL.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione non è necessario attendere l'esito del procedimento amministrativo instaurato presso l'INAIL, essendo sufficiente l'attivazione della procedura da parte dell'interessato.
- Se la domanda previdenziale è proposta oltre dieci anni dal momento in cui è desumibile la consapevolezza dell'esposizione, il diritto è prescritto.
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