Cassazione Civile, Ordinanza n. 02242/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, disposto ai sensi della L. n. 124 del 1999, di personale già dipendente di un ente locale alle dipendenze del Ministero. I lavoratori chiedevano il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza e, in concreto, la rimozione degli effetti ritenuti peggiorativi del passaggio, sostenendo che l'inquadramento effettuato dall'amministrazione non avesse preservato integralmente il loro trattamento economico. Dopo una precedente sentenza rescindente della Cassazione, la Corte d'appello di Milano aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo inammissibili come nuove le allegazioni introdotte nel giudizio di rinvio e osservando, inoltre, che non era stata fornita prova di un effettivo peggioramento retributivo. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. e vizio motivazionale, per la mancata considerazione del pregiudizio retributivo subito nel passaggio da una amministrazione all'altra; 2) ancora violazione dell'art. 384 c.p.c. e vizio motivazionale, sempre in relazione alla comparazione tra i trattamenti economici; 3) violazione dell'art. 1, comma 218, L. n. 266 del 2005, per non avere la Corte territoriale valorizzato la retribuzione globale già in godimento ai fini della determinazione del trattamento spettante. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza rescindente imponeva solo di verificare se vi fosse stato o meno un peggioramento retributivo sostanziale al momento del trasferimento, mediante una comparazione globale riferita a quel momento, e non anche di accertare la conformità dell'inquadramento all'accordo sindacale o di riconoscere automaticamente tutta l'anzianità. Ha inoltre chiarito che, in materia di trasferimento di attività, possono essere computate solo voci retributive fisse e continuative: i premi e compensi incentivanti, essendo variabili e non certi nell'an e nel quantum, non rilevano ai fini del c.d. maturato economico. Le allegazioni dei ricorrenti, fondate su tali voci accessorie, non erano quindi idonee a dimostrare il denunciato peggioramento sostanziale. È stata altresì esclusa la necessità di disapplicare la normativa nazionale o di adire ulteriormente la Corte di giustizia UE, in quanto la Carta dei diritti fondamentali non era applicabile ratione temporis alla fattispecie.
La decisione
La Corte ha riconosciuto che il giudice di rinvio aveva errato nel qualificare come nuove e inammissibili le allegazioni dei lavoratori, poiché il carattere chiuso del giudizio di rinvio non opera quando nuove attività assertive o probatorie siano rese necessarie da ius superveniens o da una disciplina sopravvenuta applicabile al processo. Tuttavia ha ritenuto che tale errore non fosse decisivo, perché le circostanze dedotte dai ricorrenti per provare un peggioramento retributivo sostanziale non erano comunque idonee allo scopo: il premio incentivante invocato costituisce emolumento accessorio variabile e non certo, dunque non utile alla comparazione globale finalizzata a verificare la reformatio in peius. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel passaggio di personale per trasferimento di attività, si salvaguardano i diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore, ma non le mere aspettative né la pretesa a miglioramenti economici o a ricostruzioni di carriera secondo la disciplina del datore di destinazione. Ha quindi rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito e ponendo le spese a carico dei ricorrenti, con atto anche dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
La sentenza rescindente vincola il giudice di rinvio solo entro i limiti del decisum; in questo caso gli imponeva di verificare la sussistenza di un peggioramento retributivo sostanziale al momento del trasferimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per censurare il vizio motivazionale della sentenza di appello.
art. 1, comma 218, L. n. 266 del 2005
Richiamato quale disciplina del trattamento del personale trasferito; la Corte esclude che imponesse il riconoscimento automatico dell'intera anzianità o la disapplicazione del criterio seguito dal giudice di merito.
art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001
Interpretato nel senso che il passaggio di personale a seguito di trasferimento di attività garantisce il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, senza totale parificazione ai dipendenti del datore di destinazione.
artt. 17 e 18 CCNL 10 aprile 1999
I premi e compensi incentivanti previsti da tali disposizioni sono qualificati come voci accessorie correlate alla produttività e, perciò, non computabili nel maturato economico perché non certi nell'an e nel quantum.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 47 CDFUE
La Corte esclude ogni margine per la disapplicazione della norma nazionale, rilevando l'inapplicabilità ratione temporis della Carta alla fattispecie.
art. 52 CDFUE
Richiamato insieme all'art. 47 CDFUE per escludere un contrasto rilevante con la disciplina nazionale nel periodo considerato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al dictum rescindente, ma il divieto di nuove allegazioni non opera quando l'integrazione assertiva o probatoria sia resa necessaria da ius superveniens o da altra sopravvenienza normativa o costituzionale rilevante nel processo.
- Nel trasferimento di personale conseguente a trasferimento di attività, il controllo sulla reformatio in peius richiede una comparazione globale del trattamento economico al momento del passaggio, riferita alle voci certe e stabilmente percepite; non rilevano emolumenti occasionali, variabili o meramente eventuali.
- Ai fini della tutela del lavoratore trasferito vanno preservati i diritti già entrati nel suo patrimonio, non le mere aspettative di miglioramento né il diritto a una piena equiparazione ai dipendenti già in servizio presso il datore di destinazione.
- Premi e compensi incentivanti legati a produttività o obiettivi non entrano, di regola, nel calcolo del trattamento da salvaguardare se non sono fissi, continui e determinati nell'an e nel quantum.
- La deduzione di un peggioramento retributivo deve essere sorretta da allegazioni e prova idonee a dimostrare una diminuzione certa del compenso complessivo; in difetto, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda.
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