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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02230/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un collaboratore giornalistico volta a ottenere l’accertamento della natura del rapporto intercorso con una società editoriale e la conseguente condanna al pagamento di differenze retributive. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda; in corso di causa erano state rese anche ordinanze istruttorie poi richiamate dal lavoratore come incompatibili con la decisione finale. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che i motivi di gravame non si confrontassero con le ragioni della sentenza di primo grado ma si limitassero a denunciare la pretesa contraddittorietà tra ordinanze istruttorie e decisione finale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione degli artt. 279 e 420 c.p.c. e nullità della sentenza definitiva per contrasto con le ordinanze aventi asserita efficacia decisoria; (2) violazione dell’art. 434 c.p.c. perché l’appello sarebbe stato specifico e avrebbe individuato le parti della decisione da impugnare e le modifiche richieste; (3) violazione delle norme sul lavoro subordinato e sulla disciplina contrattuale giornalistica, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente un rapporto subordinato con qualifica di collaboratore fisso e ignorato la pretesa contraddizione interna alla decisione di primo grado; (4) violazione delle norme sul rapporto di collaborazione giornalistica e sulla determinazione del compenso; (5) violazione delle norme sulla contestazione dei conteggi per non avere la Corte esaminato la mancata contestazione specifica da parte della società dei conteggi allegati in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse pronunciato una declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e di pertinenza dei motivi rispetto al decisum di primo grado, e che il ricorrente non avesse censurato efficacemente tale ratio decidendi. In particolare, il secondo motivo di ricorso non spiegava perché i motivi di appello dovessero considerarsi specifici e pertinenti rispetto alla sentenza del Tribunale, mentre gli altri motivi attaccavano profili di merito o questioni diverse dalla statuizione di rito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 409 n. 3 c.p.c.

    richiamato per qualificare la domanda originaria come relativa a collaborazione coordinata e continuativa in ambito lavoristico

  • art. 434 c.p.c.

    l’appello deve contenere una critica specifica e pertinente alle ragioni della decisione impugnata, altrimenti è inammissibile

  • art. 279 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il valore delle ordinanze e la natura della decisione finale

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alle ordinanze istruttorie rese nel giudizio di primo grado

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 2094 c.c.

    richiamato dal ricorrente nella censura sulla qualificazione del rapporto come subordinato

  • art. 409 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per rivendicare la natura coordinata e continuativa del rapporto

  • art. 423 c.p.c.

    le ordinanze rese in corso di causa sono considerate anticipatorie e destinate a essere assorbite o revocate con la decisione finale

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la dedotta mancata contestazione dei conteggi

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la dedotta mancata contestazione dei conteggi

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di determinazione del compenso

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di compenso delle professioni intellettuali

  • L. 3 febbraio 1963, n. 69

    richiamata dal ricorrente per la disciplina professionale giornalistica

  • d.P.R. 3 maggio 1972, n. 212

    richiamato dal ricorrente con riferimento ai titoli del tariffario dei giornalisti fino al 2006

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, dopo la riforma dell’art. 434 c.p.c., il gravame è inammissibile se non contiene una critica chiara e puntuale delle ragioni poste a base della sentenza impugnata; non basta contestare in modo generico la decisione o richiamare presunte incongruenze di ordinanze istruttorie.
  • Chi censura in cassazione una declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve confrontarsi direttamente con quella ratio decidendi, spiegando perché i motivi di appello fossero invece specifici e pertinenti; il mero rinvio all’atto di appello non è sufficiente.
  • Le ordinanze istruttorie rese nel corso del giudizio, ove abbiano natura anticipatoria, non vincolano la decisione finale, che può discostarsene senza che ciò integri di per sé una nullità.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere pertinenti alla statuizione effettivamente impugnata: censure attinenti al merito sono inidonee a scalfire una decisione di rito fondata sull’inammissibilità dell’appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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