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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02237/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un ex dipendente aveva agito per ottenere il risarcimento di un rilevante danno alla salute, allegando di aver contratto atassia a causa dell'esposizione a campi elettromagnetici durante l'attività lavorativa alle dipendenze della società. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando anche una consulenza tecnica d'ufficio espletata in appello e reputando tardive le osservazioni del consulente di parte dell'appellante alla bozza di CTU. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 195 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale dichiarato tardive le osservazioni alla CTU; 2) violazione dell'art. 421 c.p.c. per non avere la Corte d'appello acquisito d'ufficio le prove ritenute indispensabili; 3) omesso/insufficiente esame di punti decisivi e vizi motivazionali; 4) violazione degli artt. 91 ss. c.p.c. e 112 c.p.c. in relazione alla regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili, osservando che il ricorso, sotto la veste di violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e della prova tecnica, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che le contestazioni alla CTU, quando tardive, possono essere giudicate tali dal merito, e che l'uso dei poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro richiede comunque che ne sia stata sollecitata l'attivazione. Anche la censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile perché la Corte d'appello aveva applicato il principio di soccombenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando integralmente la decisione di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria del lavoratore. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La decisione si fonda sul carattere meramente rivalutativo delle censure, sull'inammissibilità dell'uso dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per contestare la ricostruzione del fatto e sulla correttezza del rilievo di tardività delle osservazioni alla CTU, nonché sulla mancata deduzione ammissibile di un error in procedendo o di una specifica omissione valutativa da parte del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 195 c.p.c.

    comma terzo; ultimo comma

    Il termine per le osservazioni alla CTU, ove assegnato nel subprocedimento peritale, ha natura ordinatoria e acceleratoria; la sua tardiva osservanza non impedisce al giudice di rilevare la tardività delle osservazioni e, nel rito applicabile, la disciplina novellata non era comunque temporalmente operante nel giudizio introdotto prima dell'entrata in vigore della riforma.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della censura, ma non idoneo a sovvertire la valutazione di tardività delle osservazioni alla CTU, né a fondare un sindacato di legittimità sulla ricostruzione del materiale probatorio.

  • art. 421 c.p.c.

    I poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro hanno natura di potere-dovere, ma la loro omessa attivazione è censurabile solo se la parte ne abbia sollecitato l'esercizio; nel caso concreto tale sollecitazione non risultava allegata o dimostrata.

  • art. 88 c.p.c.

    Le contestazioni tardive alla CTU possono essere valutate, in concreto, anche come comportamento non conforme a lealtà e probità processuale.

  • art. 92 c.p.c.

    Il giudice può tener conto della condotta processuale intempestiva nella regolazione delle spese di lite.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per evidenziare il rapporto tra lealtà processuale, comportamento dilatorio e ragionevole durata del processo.

  • art. 360 c.p.c.

    Non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove; il n. 5 consente solo la denuncia di omesso esame di un fatto storico decisivo, con puntuale indicazione del fatto, del dato da cui risulta, e del momento di deduzione processuale.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico e gli atti da cui esso emerge ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 369 c.p.c.

    È richiesto il deposito degli atti e documenti rilevanti a sostegno della censura di omesso esame.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato come disciplina delle nullità del procedimento consulenziale, distinta dalle semplici contestazioni di merito alla CTU.

  • art. 157 c.p.c.

    Le nullità relative del procedimento di consulenza tecnica devono essere dedotte secondo le regole proprie, diverse dalle mere osservazioni critiche sulla perizia.

  • art. 175 c.p.c.

    I termini interni fissati dal giudice nel procedimento peritale trovano giustificazione anche nei generali poteri di direzione e organizzazione del processo.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza; la censura è ammissibile solo in caso di violazione del principio o di motivazione illogica sulla compensazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma la sentenza d'appello aveva provveduto espressamente sulle spese, sicché non emergeva un vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, pur formalmente qualificata come violazione di legge o vizio motivazionale, miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
  • L'art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, e il ricorrente deve indicarlo specificamente, precisando dove e quando sia stato dedotto e da quali atti risulti.
  • Le contestazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, se non integrano nullità del procedimento peritale, sono mere difese e possono essere formulate nel corso del giudizio; tuttavia il giudice di merito può valutarne la tardività e, se del caso, tenerne conto nella regolazione delle spese.
  • Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi del giudice ex art. 421 c.p.c. sono esercitabili e sindacabili in cassazione solo se la parte dimostri di averne chiesto l'attivazione, non essendo sufficiente una doglianza generica sulla mancata acquisizione di prove.
  • La censura sul governo delle spese processuali è ammissibile in cassazione solo nei limiti del mancato rispetto del principio di soccombenza o di una motivazione manifestamente illogica sulla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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