Cassazione Civile, Ordinanza n. 02239/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva ottenuto in precedenti giudizi due pronunce definitive: una sulla spettanza dell'indennità fissa prevista dal CCNL dirigenti per aziende editrici e stampatrici, e un'altra sul risarcimento del danno da demansionamento, liquidato equitativamente in relazione a nove mesi sulla base della retribuzione netta mensile. Nel presente giudizio chiedeva ulteriori somme che assumeva ancora dovute: interessi e rivalutazione sulla somma capitale riconosciuta nella prima causa; interessi moratori ex art. 31 del CCNL sulle somme non contestabili; differenze e accessori sulla somma liquidata per demansionamento; e accessori sulle somme già versate dalla società in esecuzione della sentenza sul demansionamento. La società resisteva sostenendo, tra l'altro, la copertura da giudicato di alcune domande e l'inapplicabilità dell'art. 31 CCNL perché le somme erano state oggetto di contestazione giudiziale e accertate solo all'esito del processo. Il ricorrente per cassazione articolava otto motivi: denunciava nullità della sentenza e motivazione apparente sulla non applicabilità dell'art. 31 CCNL; violazione del principio di infrazionabilità del credito e delle norme processuali; errata interpretazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c. e dell'art. 31 CCNL; omesso esame di un preteso riconoscimento datoriale delle indennità; nullità della sentenza e violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. sulla domanda relativa al danno da demansionamento; nonché errori nella nozione di mensilità e nella determinazione del danno, oltre a un'ulteriore doglianza su un'affermazione incidentale relativa alle voci retributive computabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte d'appello secondo cui l'art. 31 del CCNL tutela solo somme effettivamente dovute con certezza e non contestate in modo ragionevole, mentre le pretese del lavoratore riguardavano importi che erano stati oggetto di controversia giudiziale e accertati solo con sentenza passata in giudicato. Da ciò consegue che gli interessi moratori previsti dalla clausola collettiva non erano dovuti e che la domanda, se proposta separatamente, era comunque non frazionabile. Quanto al danno da demansionamento, la Corte ha confermato che il titolo del diritto era esclusivamente la sentenza che aveva riconosciuto il danno e lo aveva liquidato equitativamente richiamando la retribuzione netta mensile; pertanto non era consentito ricalcolare la somma sulla base di istituti retributivi del CCNL, dovendo il parametro essere quello stabilito dal giudicato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 21 CCNL dirigenti
Richiamato come fonte dell'indennità oggetto del precedente giudizio; non è la base per il ricalcolo del danno da demansionamento nel presente processo.
art. 31 CCNL dirigenti aziende editrici e stampatrici
interesse del 9% annuo sulle somme che non potevano essere ragionevolmente contestate
La clausola si applica solo a somme effettivamente dovute con certezza e non ragionevolmente contestabili al momento della cessazione del rapporto; non si estende a crediti accertati solo all'esito di un giudizio.
artt. 1362, 1363, 1371 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere un'interpretazione diversa della clausola collettiva; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione letterale e sistematica data dal giudice di merito.
artt. 99, 100, 104 c.p.c.
Invocati in relazione alla pretesa infrazionabilità della domanda; la Corte ha escluso che tali norme imponessero di ammettere la richiesta separata degli interessi moratori.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare ultrapetizione o omissioni sulla domanda di ricalcolo del danno; la censura è stata respinta perché la liquidazione era vincolata al giudicato precedente.
art. 113 c.p.c.
Invocato con riferimento alla decisione sul danno da demansionamento; non ha portato a cassazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno di censure di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d'appello sufficiente e coerente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro di impugnazione per violazione di legge; le doglianze sono state respinte.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per nullità della sentenza e motivazione apparente; la Corte ha escluso i vizi denunciati.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso la decisività del fatto dedotto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La clausola collettiva che prevede un interesse moratorio maggiorato per il ritardo nel pagamento di somme "non ragionevolmente contestabili" si applica soltanto ai crediti che risultino già certi e indiscussi al momento della cessazione del rapporto; essa non copre le somme che divengono dovute solo a seguito di un accertamento giudiziale.
- Quando una pretesa accessoria dipende dal medesimo credito principale già oggetto di un giudizio, la sua proposizione separata può essere considerata non frazionabile se avrebbe dovuto essere formulata congiuntamente alla domanda originaria.
- Se un danno è stato riconosciuto e liquidato con sentenza passata in giudicato mediante criterio equitativo ancorato a un parametro specifico, la successiva quantificazione non può essere rieditata invocando autonomamente diverse voci contrattuali o retributive non previste dal titolo giudiziale.
- Ai fini della prova della non contestabilità di una somma rileva la sua oggettiva certezza al momento del pagamento, non un preteso riconoscimento unilaterale se la questione è stata comunque devoluta e definita in giudizio.
- Le censure di motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi non sono fondate quando la decisione di merito dà conto, in modo logicamente coerente, del rapporto tra la clausola applicata, la natura contestata del credito e il giudicato formatosi tra le parti.
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