Cassazione Civile, Ordinanza n. 02243/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionati)
La controversia
Alcuni pensionati, tra cui anche l'erede di un soggetto già deceduto, avevano chiesto il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto prevista dalla disciplina previgente. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo maturata la decadenza speciale introdotta dalla normativa del 2003, per mancata tempestiva presentazione della domanda amministrativa all'INAIL. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) nullità della sentenza di appello e violazione degli artt. 6 CEDU, 24 e 111 Cost. per la distanza temporale tra decisione e deposito; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa considerazione dell'art. 47, comma 6-bis, d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 e dell'art. 3, comma 132, l. 350/2003; 3) vizio di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 111 Cost.; 4) omesso esame del fatto decisivo che alcuni ricorrenti erano già pensionati prima del 2 ottobre 2003, circostanza che avrebbe reso inapplicabile la decadenza introdotta dalla disciplina più recente; 5) violazione delle norme sulla maggiorazione amianto e sulla decadenza, per avere la Corte territoriale applicato la decadenza semestrale senza verificare prima se i ricorrenti rientrassero nel regime transitorio che salva la disciplina previgente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che, in materia di benefici previdenziali per esposizione all'amianto, la decadenza speciale di cui all'art. 47, comma 5, d.l. 269/2003 non si applica ai lavoratori rientranti nel regime previgente salvato dal comma 6-bis dello stesso articolo, cioè a coloro che avevano già maturato il diritto a pensione alla data di entrata in vigore del decreto, o che si trovavano nelle ulteriori situazioni contemplate dalla norma transitoria. Ne deriva che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere automaticamente tardiva la domanda per mancata presentazione all'INAIL entro il termine semestrale, senza prima verificare se per i singoli interessati dovesse applicarsi la disciplina anteriore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Costituisce la disciplina previgente dei benefici previdenziali per esposizione ad amianto, che può continuare ad applicarsi nei casi salvati dalla norma transitoria successiva.
art. 47, comma 5, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
Introduce una decadenza speciale dall'azione giudiziaria per i benefici amianto, ma non è applicabile indiscriminatamente a tutti i lavoratori interessati.
art. 47, comma 6-bis, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
Fa salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che avevano già maturato il diritto a pensione alla data di entrata in vigore del decreto, nonché per altri soggetti specificamente indicati.
art. 3, comma 132, L. 350/2003
Richiamato come norma transitoria rilevante ai fini dell'applicazione del regime previgente e della verifica della decadenza.
D.M. 27 ottobre 2004
Nella parte in cui estendeva il termine di decadenza anche ai lavoratori esclusi dalla nuova disciplina è stato ritenuto in contrasto con la fonte primaria e quindi disapplicato.
art. 6 CEDU
Invocato dai ricorrenti in relazione alla durata del processo, ma i motivi sul punto sono stati assorbiti.
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti come parametro costituzionale di tutela giurisdizionale, ma la censura è stata assorbita.
art. 111 Cost.
Invocato sia per il profilo della ragionevole durata sia per il vizio di motivazione, ma i relativi motivi sono stati assorbiti o non esaminati nel merito.
Richiamato nel secondo motivo per lamentare ultrapetizione o omissione di pronuncia; motivo assorbito.
Richiamato nel terzo motivo per vizio di motivazione apparente o mancante; motivo assorbito.
È la norma processuale utilizzata per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- In materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto, la decadenza speciale introdotta dalla normativa del 2003 non può essere applicata automaticamente: occorre prima verificare se il richiedente rientri in una delle ipotesi transitorie che conservano la disciplina previgente.
- La norma transitoria che fa salve le disposizioni anteriori prevale sulla disciplina successiva di decadenza quando il lavoratore abbia già maturato il diritto a pensione alla data di entrata in vigore del decreto o si trovi nelle ulteriori situazioni espressamente protette.
- Un atto regolamentare non può estendere la decadenza prevista dalla fonte primaria a soggetti che la legge ha espressamente escluso dal nuovo regime; in tale parte va disapplicato.
- Il giudice di merito, prima di dichiarare la decadenza dall'azione, deve accertare la concreta appartenenza del richiedente al regime applicabile, verificando i presupposti di fatto del diritto e della disciplina transitoria.
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