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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34395/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina del 9/2/2023 che, in sede di rinvio come giudice dell'appello cautelare, aveva parzialmente accolto l'appello degli imputati limitando il sequestro preventivo all'importo di euro 557.000 e disponendo la restituzione dell'eventuale eccedenza. Il Procuratore deduce tre motivi: 1) violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'art. 5 d.l. n. 167/1990, sostenendo che le sanzioni amministrative per omessa dichiarazione di investimenti esteri (euro 7.762.072) costituiscono, per presunzione, redditi sottratti a tassazione e quindi profitto del reato; 2) motivazione apparente sulla quantificazione della pretesa tributaria, contestando la riduzione operata dal Tribunale basata su pronunce non definitive e su una quantificazione fornita dalla difesa senza criteri esplicitati, nonché l'omessa considerazione della nota dell'Agenzia delle Entrate che indicava importi complessivi maggiori; 3) mancata e insufficiente motivazione sul periculum in mora e sul mantenimento del sequestro di società e partecipazioni, nonostante siano indicate come strumenti dell'attività fraudolenta, chiedendo il mantenimento del sequestro anche con finalità impeditive e in vista della confisca ex art. 240 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato (in parte non consentito). In sintesi: 1) primo motivo respinto: la Corte conferma che l'art. 11 d.lgs. 74/2000 è reato di pericolo e che le sanzioni amministrative ex art. 5 d.l. 167/1990, pur rilevando per la presunzione di evasione, non si traducono automaticamente nel "profitto" penalmente rilevante; occorre che siano dimostrati atti dispositivi fraudolenti idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva; nel caso di specie il Tribunale ha correttamente escluso dall'ammontare del profitto la parte interessata da provvedimento di sgravio. 2) secondo motivo non ammesso per vizio di motivazione: la Corte esclude la caratteristica di motivazione apparente dell'ordinanza impugnata; il Tribunale ha adeguatamente valutato le pronunce tributarie, la consulenza tecnica della difesa (congrua e non contestata dal PM in aula) e la nota dell'Agenzia delle Entrate, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'annullamento dell'accertamento e lo sgravio amministrativo escludono l'ammissibilità del sequestro funzionale per l'importo annullato. 3) terzo motivo: in parte non comprensibile e comunque non deducibile in cassazione perché relativo a profili di fatto ed eccentrico rispetto alla questione principale. Esito pratico: ricorso rigettato; confermata la limitazione del sequestro a euro 557.000 e la restituzione di quanto in eccedenza.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Reato di pericolo: configurabile quando la simulazione o l'attività fraudolenta sono finalizzate a sottrarre al pagamento debiti tributari (imposte sui redditi, IVA, interessi e sanzioni) e quando vi sono atti dispositivi fraudolenti idonei a rendere più difficoltosa o inefficace la riscossione coattiva. Non si applica automaticamente alle sanzioni amministrative senza prova degli atti dispositivi fraudolenti.

  • art. 5 d.l. 28 giugno 1990, n. 167 (conv. L. 4 agosto 1990, n. 227)

    Sanziona l'omessa dichiarazione di investimenti e attività finanziarie detenute all'estero; costituisce illecito amministrativo che rende operativa la presunzione di evasione, ma le sanzioni amministrative non determinano di per sé il profitto penalmente sequestrabile salvo che emergano atti dispositivi fraudolenti.

  • art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 (conv. L. n. 102/2009)

    Prevede la presunzione di evasione relativamente ad attività finanziarie detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato; la Corte richiama che la presunzione rileva per gli accertamenti tributari ma non automatizza la riconducibilità della sanzione amministrativa al profitto penale senza elementi ulteriori.

  • artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.

    Reati in relazione ai quali era stato originariamente disposto il sequestro; il procedimento cautelare è stato poi limitato al reato tributario (art. 11 d.lgs. 74/2000). La Corte ricorda il quadro fattuale e le imputazioni.

  • art. 240 c.p.

    Norma sulla confisca per equivalente: richiamata nella discussione sul mantenimento del sequestro con finalità impeditive e ai fini della confisca; la Corte osserva che il sequestro funzionale alla confisca è condizionato all'effettiva sussistenza del profitto giudizialmente accertato.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Riguarda i vizi della motivazione non consentiti in sede di cassazione: la Corte richiama i limiti della censura motivazionale in cassazione e distingue tra motivazione apparente (sanabile con annullamento) e motivazione che, invece, si fonda su elementi processuali concreti.

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative per omessa dichiarazione di investimenti esteri (art. 5 d.l. 167/1990) non costituiscono automaticamente "profitto" penalmente sequestrabile: occorre dimostrare atti dispositivi fraudolenti che abbiano effettivamente inciso sulla recuperabilità delle somme (rendimento della riscossione coattiva).
  • Un provvedimento amministrativo di sgravio o l'annullamento dell'accertamento tributario, anche se non definitivo, può escludere la sussistenza della pretesa erariale ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente.
  • Il giudice del rinvio puo' legittimamente ridurre il quantum del sequestro valorizzando consulenze tecniche della difesa e pronunce tributarie se tali elementi risultano congrui e non adeguatamente contestati dal pubblico ministero; la motivazione è "apparente" solo se del tutto avulsa dalle risultanze o apodittica.
  • Per mantenere un sequestro preventivo con finalità impeditive o in vista della confisca occorre che permangano esigenze di cautela (periculum in mora) e che sussista un rapporto di proporzione tra profitto confiscabile e valore dei beni sequestrati; la mera qualificazione di una società come "strumento" di frode richiede elementi probatori concreti.
  • Le doglianze sulla motivazione e sulla quantificazione del debito tributario sono parzialmente limitate in cassazione: non tutte le contestazioni sulla valutazione quantitativa sono rivedibili se fondate su apprezzamenti di fatto consolidati o su atti processuali valutati dal giudice di merito.

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