Cassazione Penale, Sentenza n. 34395/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina del 9/2/2023 che, in sede di rinvio come giudice dell'appello cautelare, aveva parzialmente accolto l'appello degli imputati limitando il sequestro preventivo all'importo di euro 557.000 e disponendo la restituzione dell'eventuale eccedenza. Il Procuratore deduce tre motivi: 1) violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'art. 5 d.l. n. 167/1990, sostenendo che le sanzioni amministrative per omessa dichiarazione di investimenti esteri (euro 7.762.072) costituiscono, per presunzione, redditi sottratti a tassazione e quindi profitto del reato; 2) motivazione apparente sulla quantificazione della pretesa tributaria, contestando la riduzione operata dal Tribunale basata su pronunce non definitive e su una quantificazione fornita dalla difesa senza criteri esplicitati, nonché l'omessa considerazione della nota dell'Agenzia delle Entrate che indicava importi complessivi maggiori; 3) mancata e insufficiente motivazione sul periculum in mora e sul mantenimento del sequestro di società e partecipazioni, nonostante siano indicate come strumenti dell'attività fraudolenta, chiedendo il mantenimento del sequestro anche con finalità impeditive e in vista della confisca ex art. 240 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato (in parte non consentito). In sintesi: 1) primo motivo respinto: la Corte conferma che l'art. 11 d.lgs. 74/2000 è reato di pericolo e che le sanzioni amministrative ex art. 5 d.l. 167/1990, pur rilevando per la presunzione di evasione, non si traducono automaticamente nel "profitto" penalmente rilevante; occorre che siano dimostrati atti dispositivi fraudolenti idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva; nel caso di specie il Tribunale ha correttamente escluso dall'ammontare del profitto la parte interessata da provvedimento di sgravio. 2) secondo motivo non ammesso per vizio di motivazione: la Corte esclude la caratteristica di motivazione apparente dell'ordinanza impugnata; il Tribunale ha adeguatamente valutato le pronunce tributarie, la consulenza tecnica della difesa (congrua e non contestata dal PM in aula) e la nota dell'Agenzia delle Entrate, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'annullamento dell'accertamento e lo sgravio amministrativo escludono l'ammissibilità del sequestro funzionale per l'importo annullato. 3) terzo motivo: in parte non comprensibile e comunque non deducibile in cassazione perché relativo a profili di fatto ed eccentrico rispetto alla questione principale. Esito pratico: ricorso rigettato; confermata la limitazione del sequestro a euro 557.000 e la restituzione di quanto in eccedenza.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Reato di pericolo: configurabile quando la simulazione o l'attività fraudolenta sono finalizzate a sottrarre al pagamento debiti tributari (imposte sui redditi, IVA, interessi e sanzioni) e quando vi sono atti dispositivi fraudolenti idonei a rendere più difficoltosa o inefficace la riscossione coattiva. Non si applica automaticamente alle sanzioni amministrative senza prova degli atti dispositivi fraudolenti.
art. 5 d.l. 28 giugno 1990, n. 167 (conv. L. 4 agosto 1990, n. 227)
Sanziona l'omessa dichiarazione di investimenti e attività finanziarie detenute all'estero; costituisce illecito amministrativo che rende operativa la presunzione di evasione, ma le sanzioni amministrative non determinano di per sé il profitto penalmente sequestrabile salvo che emergano atti dispositivi fraudolenti.
art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 (conv. L. n. 102/2009)
Prevede la presunzione di evasione relativamente ad attività finanziarie detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato; la Corte richiama che la presunzione rileva per gli accertamenti tributari ma non automatizza la riconducibilità della sanzione amministrativa al profitto penale senza elementi ulteriori.
artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.
Reati in relazione ai quali era stato originariamente disposto il sequestro; il procedimento cautelare è stato poi limitato al reato tributario (art. 11 d.lgs. 74/2000). La Corte ricorda il quadro fattuale e le imputazioni.
Norma sulla confisca per equivalente: richiamata nella discussione sul mantenimento del sequestro con finalità impeditive e ai fini della confisca; la Corte osserva che il sequestro funzionale alla confisca è condizionato all'effettiva sussistenza del profitto giudizialmente accertato.
Riguarda i vizi della motivazione non consentiti in sede di cassazione: la Corte richiama i limiti della censura motivazionale in cassazione e distingue tra motivazione apparente (sanabile con annullamento) e motivazione che, invece, si fonda su elementi processuali concreti.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative per omessa dichiarazione di investimenti esteri (art. 5 d.l. 167/1990) non costituiscono automaticamente "profitto" penalmente sequestrabile: occorre dimostrare atti dispositivi fraudolenti che abbiano effettivamente inciso sulla recuperabilità delle somme (rendimento della riscossione coattiva).
- Un provvedimento amministrativo di sgravio o l'annullamento dell'accertamento tributario, anche se non definitivo, può escludere la sussistenza della pretesa erariale ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente.
- Il giudice del rinvio puo' legittimamente ridurre il quantum del sequestro valorizzando consulenze tecniche della difesa e pronunce tributarie se tali elementi risultano congrui e non adeguatamente contestati dal pubblico ministero; la motivazione è "apparente" solo se del tutto avulsa dalle risultanze o apodittica.
- Per mantenere un sequestro preventivo con finalità impeditive o in vista della confisca occorre che permangano esigenze di cautela (periculum in mora) e che sussista un rapporto di proporzione tra profitto confiscabile e valore dei beni sequestrati; la mera qualificazione di una società come "strumento" di frode richiede elementi probatori concreti.
- Le doglianze sulla motivazione e sulla quantificazione del debito tributario sono parzialmente limitate in cassazione: non tutte le contestazioni sulla valutazione quantitativa sono rivedibili se fondate su apprezzamenti di fatto consolidati o su atti processuali valutati dal giudice di merito.
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