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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34350/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso condanna per lesioni colpose (morso di un cane maremmano, fatto del 27/08/2018). L'imputato impugna la sentenza del Giudice di Pace di L'Aquila con tre motivi: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per omissione rispetto alla prova che avrebbe dimostrato l'assenza di una posizione di garanzia in capo a Pandolfi (sostiene che la proprietaria aveva liberato il cane e che Pandolfi non era custode); 2) censura della qualificazione giuridica della condotta (art. 590 c.p. e art. 40, comma 2 c.p.), sostenendo che non vi fu trasferimento della custodia e quindi nessun dovere di impedire l'evento; 3) vizio di motivazione e mancata motivazione del quantum, con riferimento agli artt. 132 e 133 c.p., poiché sarebbe stata applicata una sanzione prossima al massimo senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rigetta i motivi perché: (i) il primo motivo è inammissibile nella parte che denuncia violazione dell'art. 192 c.p.p. se non dedotto nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.; (ii) il secondo motivo è infondato in fatto e diritto poiché il Giudice di merito ha ritenuto credibili le dichiarazioni delle persone offese secondo cui Pandolfi si era qualificato come conduttore del cane e aveva rassicurato sulla mansuetudine dell'animale, configurando così una posizione di custodia/detenzione di fatto; la Corte richiama giurisprudenza consolidata secondo cui la posizione di garanzia sorge anche dalla detenzione materiale e di fatto (non è necessaria la proprietà); (iii) il terzo motivo è manifestamente infondato perché la pena pecuniaria irrogata dal giudice di merito era modesta (500,00 euro) e inferiore al massimo consentito (fino a 927,00 euro ai sensi del comma 5 dell'art. 590 c.p.). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso (importo indicato nel dispositivo non riportato nel testo fornito).

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sui criteri di valutazione della prova. La Corte ricorda che l'eventuale violazione dell'art. 192 c.p.p. non è sanzionata automaticamente a pena di nullità e può essere dedotta in cassazione solo nei limiti e modi previsti dall'art. 606 c.p.p. (quindi come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulti dal provvedimento impugnato o da atti specifici).

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. c) e lett. e))

    Regolamenta i motivi di ricorso per cassazione. La Corte richiama che la violazione di norme processuali ha rilievo solo se prevista a pena di nullità/inutilizzabilità/inammissibilità/decadenza (lett. c). L'inosservanza dell'art. 192 può essere fatta valere ai sensi della lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) solo se il vizio risulta dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati.

  • art. 590 cod. pen. (lesioni personali colpose)

    comma 5 citato relativamente al massimo edittale

    Tipizzazione del reato di lesioni colpose e disciplina del relativo trattamento sanzionatorio; il giudice di merito ha applicato una pena pecuniaria nella misura consentita dalla norma, tenendo conto del numero delle persone offese e dei limiti previsti dal comma 5.

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    Disciplina della condotta omissiva e rilevanza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento; la Corte ha ritenuto che la posizione di garanzia (dovere di custodia) potesse essere riconosciuta sulla base dei fatti e delle dichiarazioni, giustificando l'applicazione dell'art. 590.

  • art. 672 cod. pen.

    Richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale: impone obblighi di custodia e cautele per animali potenzialmente pericolosi; la Corte di legittimità interpreta l'obbligo come collegato al possesso o alla detenzione materiale e di fatto, non necessariamente alla proprietà civilistica.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Norme relative alla determinazione della pena e ai criteri applicabili. La censura sul quantum è stata ritenuta infondata perché la misura irrogata dal giudice di merito era compatibile con i limiti di legge e adeguatamente contenuta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata relativamente alla mancata responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte verifica che non sussistano i presupposti per escludere la colpa del ricorrente nella formazione dell'impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • La posizione di garanzia nei reati derivanti dalla custodia di animali può sorgere anche dalla mera detenzione materiale e di fatto, e non richiede la titolarità proprietaria in senso civilistico.
  • Chi si qualifica come 'conduttore' o si comporta in modo da assumere la gestione dell'animale (es. rassicurare terzi sulla mansuetudine) può essere ritenuto detentore/custode e quindi obbligato a cautele per prevenire danni.
  • In cassazione la censura sulla violazione dell'art. 192 c.p.p. è soggetta ai limiti dell'art. 606 c.p.p.: non può essere prospettata genericamente, ma solo come vizio della motivazione quando il difetto emerga dal provvedimento o da atti specificamente indicati.
  • La determinazione del quantum sanzionatorio da parte del giudice di merito deve essere motivata, ma una pena pecuniaria contenuta entro i limiti di legge e non prossima al massimo in termini sproporzionati tende a essere confermata in sede di legittimità se compatibile con i parametri normativi.
  • I motivi di cassazione che lamentano omissioni probatorie devono indicare e allegare/esporre specificamente le fonti (attestati, dichiarazioni, documenti) di cui si discute, altrimenti rischiano di essere inammissibili o manifestamente infondati.

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