Cassazione Penale, Sentenza n. 34341/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Campobasso che confermava la condanna pronunciata dal Giudice di pace per il reato di cui all'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose). L'imputato, alla guida di un mezzo agricolo, è accusato di negligenza generica e specifica nella manovra di retromarcia su strada interpoderale, con conseguente tamponamento del furgone condotto da Maiorano Eliseo e lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. I ricorsi censurano: 1) la correzione di un presunto errore materiale nel dispositivo della sentenza di primo grado (art. 130 c.p.p.), 2) vizio di motivazione per mancata valutazione delle testimonianze a discarico, 3) violazione di legge nella determinazione della pena (per l'imputato) e mancata valutazione dei motivi di gravame (per il responsabile civile).
La decisione
In data 07/04/2023 è pervenuta la remissione della querela sottoscritta dalla parte civile Maiorano Eliseo e la relativa accettazione da parte dell'imputato Testa Luciano. Per tale motivo la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela e ha revocato le statuizioni civili. Le spese sono state poste a carico del querelato Testa Luciano. Decisione resa in data 11 aprile 2023.
Norme richiamate
Norma sostanziale invocata quale fattispecie contestata: lesioni personali colpose derivanti da condotta di guida imprudente e da mancata verifica nelle manovre di retromarcia.
Richiamata in relazione alla correzione di un presunto errore materiale nel dispositivo della sentenza di primo grado; i ricorrenti contestavano la legittimità di tale correzione operata in sede d'appello.
visto l'art. 538 c.p.p., condanna l'imputato
Citato nel dispositivo della sentenza di primo grado come norma richiamata ai fini della condanna; la Corte ha esaminato anche la questione relativa alla eventuale correzione materiale del dispositivo che richiamava tale norma.
Massime di principio
- La remissione di querela, validamente sottoscritta dalla parte offesa e accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela e comporta l'annullamento delle sentenze penali anche in grado d'appello, con revoca delle statuizioni civili connesse.
- Se la remissione di querela interviene durante il procedimento d'appello e risulta regolarmente documentata, il rimedio processuale dei ricorsi può diventare irrilevante perché il motivo di impugnazione si estingue insieme al reato.
- Le correzioni di errori materiali nel dispositivo (ex art. 130 c.p.p.) possono essere oggetto di contestazione in appello se modifica effettiva la portata della decisione; tuttavia tale censura diventa priva di rilievo quando il reato si estingue per remissione di querela.
- La remissione può avere anche effetti sulle statuizioni civili: se il fondamento dell'azione penale si estingue per remissione di querela il giudice può revocare le statuizioni civili connesse; è opportuno verificare tempestivamente la sussistenza e la forma della remissione.
- Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato quando la remissione determina l'annullamento del procedimento nei confronti di quest'ultimo; è importante accertare quale soggetto sia formalmente indicato come querelato.
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