Cassazione Penale, Sentenza n. 34349/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rallo Giovanni è stato imputato e condannato per il reato previsto dall'art. 95 D.P.R. n.115/2002: avrebbe omesso di comunicare, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata il 10/04/2013, la variazione del reddito complessivo del proprio nucleo familiare (euro 14.519,00 percepiti dal figlio convivente nell'anno 2013) che avrebbe reso incompatibile l'ammissione al beneficio. La difesa ha impugnato sostenendo la mancanza dell'elemento soggettivo (dolo), ipotizzando che la dichiarazione difforme potesse derivare da mera trascuratezza, incompletezza di conoscenza o errore scusabile, e lamentando carenza motivazionale sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva già confermato la condanna del Tribunale di Marsala. I giudici hanno ritenuto adeguata e puntuale la motivazione della Corte territoriale: la variazione reddituale era rilevante e sproporzionata rispetto al reddito originariamente dichiarato, proveniente dal figlio convivente, e tale da determinare la perdita del beneficio; gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e la documentazione resa in dibattimento hanno dimostrato la fondatezza della contestazione e hanno reso evidente la volontà di non comunicare la variazione, escludendo che la difformità derivi da mera leggerezza. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile nel ricorso e condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
delitto di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002 perché, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ... avendo percepito nell'anno 2013 reddito superiore al limite previsto, non comunicava ... la variazione dei limiti di reddito
Punisce l'omissione di comunicazione di variazioni reddituali rilevanti ai fini del mantenimento del gratuito patrocinio; richiede il dolo generico ma la volontà può essere desunta da elementi fattuali quali l'entità della variazione e la sua rilevanza per il beneficio ottenuto.
D.P.R. n.115/2002, art. 79, lett. d)
ai sensi dell'art. 79 lett. d) la variazione dei limiti di reddito ... entro trenta giorni
Stabilisce l'obbligo di comunicazione della variazione reddituale entro termini predeterminati (30 giorni) e costituisce presupposto procedurale dell'illiceità in caso di omissione.
riferimento alla soglia massima di legge per l'ammissione al patrocinio
Indica la soglia reddituale per l'accesso al beneficio; il superamento della soglia determina l'incompatibilità e può integrare il fatto tipico quando la variazione non viene comunicata.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 4
Consente la condanna al versamento di somme in favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili, applicata in questo caso per il versamento di euro 3.000.
Corte Costituzionale, sent. n.186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto non sussistente un'assenza di colpa che giustifichi l'esclusione delle sanzioni per l'inammissibilità.
Massime di principio
- Il reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002 richiede il dolo generico: il giudice può inferire la volontà di non comunicare dalla rilevanza e dalla sproporzione della variazione reddituale rispetto alla situazione dichiarata, soprattutto se la variazione incide sul mantenimento del beneficio.
- La percezione di redditi da parte di componenti conviventi del nucleo familiare non esclude la responsabilità del richiedente: se i redditi sono evidenti e di entità tale da superare la soglia, il mancato aggiornamento può essere ricondotto a volontà e non a mera distrazione.
- Nei casi in cui la discrepanza reddituale sia piccola o riferibile a voci non immediatamente conoscibili dal richiedente, deve essere effettuato un controllo più penetrante sull'elemento soggettivo per distinguere il dolo dalla colpa; in tali ipotesi il reato potrebbe non sussistere.
- Le risultanze degli accertamenti fiscali e la documentazione formale (es. comunicazioni INPS, visure fiscali) costituiscono prova idonea a dimostrare la difformità e a supportare deduzioni inerenti la volontà dolosa.
- Per impugnare efficacemente in Cassazione una motivazione che deduca il dolo sulla base della sproporzione reddituale è necessario contestare in modo specifico e circostanziato la motivazione dei giudici di merito; censure generiche di carenza motivazionale rischiano l'inammissibilità del ricorso.
- La condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende possono essere disposti anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34341/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34343/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34347/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34350/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34355/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34356/2023 del 04/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →