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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34355/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conti Manuel: deduce vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 c.1 lett. e) c.p.p.) per presunta esclusione apodittica della liceità di acquisto da ditta "Balkan Pharmaceuticals" in Moldavia e per la mancata applicazione dell'art. 648 c.p. nella forma della speciale tenuità relativamente a un modesto acquisto di circa 130 euro. Sostiene che, se escluso l'acquisto illecito dalla Moldavia, il fatto sarebbe di tenuità e non integrerebbe la ricettazione. Zakharchenko Andriy: primo motivo (art. 606 c.1 lett. b) c.p.p.) lamenta erronea applicazione della norma perché i medicinali avrebbero scarso effetto dopante e dunque la condotta sarebbe inoffensiva o impossibile; secondo motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza e l'atteggiamento confessorio.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara entrambi i ricorsi inammissibili e conferma le statuizioni dei giudici di merito. Per Conti: i giudici d'appello hanno coerentemente riportato le dichiarazioni confessorie che indicano acquisti ripetuti tramite un fornitore denominato "Vlad" e l'uso di canali diversi da farmacie autorizzate, integrando i reati contestati (ricettazione e commercio illecito di sostanze dopanti e stupefacenti). La Corte ha inoltre ricordato che il commercio illecito di sostanze dopanti può concorrere con la ricettazione. Per Zakharchenko: la qualificazione delle sostanze come dopanti si desume dall'inclusione nelle classi dell'art. 2 della L. 14/12/2000 n. 376, indipendentemente dalla concreta efficacia; la negazione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata alla luce della rilevante consistenza dell'attività criminosa, della persistenza dopo il primo sequestro, della limitata collaborazione e delle modalità operative (intermediazione, uso di cellulare intestato a terzi). Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Usata per qualificare l'acquisto e la detenzione di sostanze provenienti da canali illeciti; la Corte ritiene integrata la ricettazione laddove le acquisizioni avvengano tramite fornitori non autorizzati e riconducibili a attività di reimpiego di beni illeciti

  • Legge 14 dicembre 2000 n. 376, art. 9, comma 7 (commercio di sostanze dopanti)

    Il commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie o dispensari autorizzati è reato autonomo e può concorrere con la ricettazione; tutela della salute degli atleti rispetto al patrimonio tutelato dalla ricettazione

  • Legge 14 dicembre 2000 n. 376, art. 2 (classificazione delle sostanze dopanti)

    La natura 'dopante' delle sostanze è desunta dall'inclusione nelle classi previste dall'art. 2; non rileva la concreta efficacia dopante al momento dell'immissione in commercio

  • art. 606 c.1 lett. e) c.p.p. (vizio di motivazione)

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse coerente e adeguata rispetto ai fatti e alle dichiarazioni confessorie

  • art. 606 c.1 lett. b) c.p.p. (inosservanza/erronea applicazione della legge penale)

    Invocato da Zakharchenko per contestare la qualificazione della condotta come punibile nonostante la presunta inefficacia dopante; la Corte ha affermato che l'errore di fatto sulla efficacia non esclude la sussistenza del reato quando le sostanze sono in classi previste dalla legge speciale

Massime di principio

  • L'inclusione di una sostanza nelle classi previste dalla legge antidoping (art. 2 L. 14/12/2000 n. 376) è sufficiente per qualificare la condotta come commercio illecito di sostanze dopanti, indipendentemente dalla prova di una concreta efficacia dopante.
  • L'acquisto o lo scambio effettuato tramite fornitori informali o intermediari (es. persone che parlano solo lingue estere, invio per posta per "sicurezza") e non tramite farmacie/dispensari autorizzati integra elementi idonei a configurare il reato di commercio illecito di dopanti e può concorrere con la ricettazione.
  • La ricettazione (art. 648 c.p.) e il commercio illecito di sostanze dopanti possono concorrere in astratto: si tutelano beni giuridici diversi (patrimoniale vs. salute pubblica/sportiva) e le fattispecie possono coesistere quando le condotte sono strutturalmente differenti.
  • La mera confessione o l'incensuratezza non impongono automaticamente la concessione delle attenuanti generiche: i giudici valutano la rilevanza dell'apporto collaborativo, la consistenza e la persistenza dell'attività delittuosa e le modalità operative.
  • La speciale tenuità della fattispecie è esclusa se l'attività illecita dimostrata supera l'ambito di un singolo modesto acquisto (es. presenza di commercio ripetuto o intermediazione internazionale).
  • Per censurare la motivazione in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con le argomentazioni dei giudici di merito; censure generiche o non specificamente riferite alla motivazione sono spesso inammissibili.

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