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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34343/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna inflittale per il reato previsto dall'art. 125 del DPR 30 maggio 2002, n. 115: le è contestata l'omissione di comunicare le variazioni di reddito rilevanti per il mantenimento del patrocinio a spese dello Stato relativamente al procedimento civile R.G. n. 2058/12 (opposizione a precetto). I motivi di ricorso indicati erano, in sintesi: nullità della sentenza per difetto/erronea motivazione (errata indicazione della data di inizio della controversia), mancanza dell'elemento soggettivo per aver cessato l'interesse dopo lo sfratto del 20/09/2012, invocazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. per mancanza di certezza e assenza di danno allo Stato (o applicazione dell'art. 131-bis c.p.), e declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e difetto di specificazione dei motivi ai sensi della normativa processuale, ritenendo che la ricorrente non abbia puntualmente confutato i punti decisivi della sentenza impugnata. In particolare la Corte ha rilevato che la controversia civile era stata introdotta nel 2012 e si era conclusa nel 2017 (deposito della comparsa conclusionale), per cui le variazioni di reddito rilevanti debbono essere valutate fino alla definizione del procedimento; lo sfratto del 20/09/2012 non comportava automaticamente la cessazione dell'interesse processuale. La Corte ha inoltre ritenuto infondata l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, avendo l'omissione avuto carattere perdurante, e ha escluso la prescrizione in quanto si tratta di reato omissivo permanente il cui termine prescrizionale decorre dal giorno in cui la situazione di permanenza è cessata (25/02/2017). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 DPR 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha ritenuto integrato il reato per omissione di comunicazione delle variazioni di reddito utili al mantenimento del gratuito patrocinio, con omissioni ritenute perduranti fino alla definizione del procedimento civile.

  • art. 158 cod. pen.

    Per i reati omissivi a carattere permanente il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la situazione di permanenza; nel caso di specie la Corte ha ritenuto cessata la permanenza il 25/02/2017, quindi la prescrizione non era maturata.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione deve richiamare specificamente i motivi tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p.; la mancata indicazione chiara e puntuale determina l'inammissibilità per aspecificità.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Il principio della specificità dei motivi d'impugnazione è funzionale a delimitare la devoluzione alla Corte di Cassazione; l'omessa o generica indicazione dei motivi comporta la dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha valutato e ritenuto non applicabile l'acquittamento per mancata certezza dei fatti o per inesistenza di reato, poiché la prova della perdurante omissione era ritenuta sufficiente.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta applicabile in presenza di una omissione protratta nel tempo; la Corte ha ritenuto che la ridotta offensività non fosse configurabile.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 1878/1991; Sez. 1, n. 3847/1992; Sez. 4, n. 18195/2013)

    La giurisprudenza è richiamata a sostegno del principio secondo cui il ricorso per cassazione deve indicare i motivi previsti dalla legge e che, nei reati legati al gratuito patrocinio, rilevano le variazioni intervenute sino alla definizione del procedimento.

Massime di principio

  • Il reato per omissione di comunicazione delle variazioni di reddito relative al gratuito patrocinio ha carattere permanente: rilevano le variazioni intervenute fino alla definizione formale del procedimento civile.
  • La mera cessazione materiale dell'interesse (es. esecuzione dello sfratto) non equivale automaticamente alla cessazione del procedimento: rileva la data di definizione processuale e gli atti difensivi successivi.
  • In Cassazione il ricorso deve essere specifico e richiamare i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.; la genericità dei motivi determina l'inammissibilità.
  • Per i reati omissivi permanenti la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza (art. 158 c.p.): va individuata con precisione la data di cessazione per valutare la prescrizione.
  • L'invocazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta della offensività: omissioni perduranti tendono a escluderne l'applicabilità.
  • Se si intende contestare la motivazione di merito in sede di legittimità, occorre articolare censure puntuali sui passaggi logico-giuridici della sentenza impugnata e riferirsi espressamente alle norme di cui all'art. 606 c.p.p.

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