Cassazione Penale, Sentenza n. 34347/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per guida senza patente (fatto del 5/9/2018) e propone due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 530, comma 2, e 192, commi 1 e 2, c.p.p.; censura l'attendibilità del testimone (Luogotenente dei Carabinieri) poiché in abiti civili, fuori servizio, in luogo poco illuminato, con riconoscimento effettuato anche tramite foto non decifrabile; (2) nullità della notificazione del decreto di citazione in appello per presunta consegna alla madre non convivente e residente altrove, con riferimento agli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, e 157, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello che ha valorizzato l'osservazione diretta ripetuta e a distanza ravvicinata del Luogotenente, nonché la sua conoscenza dell'imputato per ragioni di ufficio, valutazioni che legittimano l'apprezzamento della attendibilità del teste; inoltre la doglianza sulla violazione dell'art. 192 c.p.p. è inammissibile in cassazione se l'inosservanza non è sanzionata con nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c). Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto non assorbente la presunta irregolarità della notifica: la giurisprudenza ammette che l'omessa indicazione dello stato di convivenza nella relata non determini automaticamente nullità quando l'ufficiale abbia fondato affidamento che l'atto giunga a conoscenza dell'interessato (onere per il destinatario di provare il contrario); alla luce di precedenti (tra cui Amato e Bibbiani) la notifica non è stata dichiarata nulla. Infine è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 530 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che le valutazioni di attendibilità del teste siano adeguatamente motivate e non vizianti ai sensi dell'art. 530
art. 192 c.p.p.
Il vizio relativo a questa norma è stato ritenuto inammissibile in cassazione quando l'inosservanza non comporti la nullità sancita dall'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 178 c.p.p.
Richiamato in relazione alle regole di notifica al domicilio/residenza; la Corte ha valutato la rilevanza pratica dell'omessa indicazione dello stato di convivenza alla luce della giurisprudenza
art. 179 c.p.p.
Norma sulla nullità della notificazione della citazione: la Corte ha ricordato che la nullità assoluta opera solo quando l'atto sia inidoneo a determinare la conoscenza effettiva dell'imputato
art. 157 c.p.p.
Richiamato in relazione alle modalità di notifica e alla legittimità formale dell'atto; la Corte lo ha considerato nel contesto della giurisprudenza che ammette la sanatoria in presenza di conoscenza effettiva
art. 606 c.p.p.
La Corte ha osservato che solo le violazioni sanzionate espressamente con nullità ai sensi di questa norma possono costituire motivo di cassazione; perciò l'eccezione fondata su art. 192 è inammissibile se non è nullità tutelata da art. 606
art. 184 c.p.p.
Richiamata implicitamente nella giurisprudenza citata: disciplina la sanatoria delle notificazioni quando l'irregolarità non impedisca la conoscenza effettiva dell'atto
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in favore della parte resistente
Massime di principio
- La valutazione dell'identità personale da parte di un teste è rimessa, salvo motivazione contraria, al libero apprezzamento del giudice: osservazioni ripetute, a distanza ravvicinata e la conoscenza pregressa dell'imputato accrescono l'affidabilità della testimonianza
- Le violazioni di norme processuali non determinano automaticamente la nullità rilevante in sede di cassazione: solo le inosservanze sanzionate espressamente come causa di nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) possono formare oggetto di motivo in cassazione
- La notifica di atti giudiziari a persone conviventi o a familiari non produce sempre nullità se manca l'esplicita menzione della convivenza; occorre valutare se l'ufficiale aveva fondato e ragionevole affidamento che l'atto giungesse a conoscenza dell'imputato (onere probatorio a carico del destinatario per dimostrare il contrario)
- Irregolarità di forma nella notifica possono essere sanate (art. 184 c.p.p.) quando dall'insieme degli elementi emerge la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'interessato
- In situazioni simili è strategico per la difesa provare l'assenza di effettiva conoscenza dell'atto (es. certificazioni, testimonianze, prove di residenza/convivenza diverse) se si vuol far valere la nullità della notifica
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