Cassazione Civile, Ordinanza n. 12635/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da una socia lavoratrice, della delibera di esclusione dalla cooperativa e del conseguente licenziamento. Il Tribunale aveva annullato sia l'esclusione sia il recesso, ordinando la reintegrazione. In appello, però, la decisione è stata riformata nel merito: la Corte territoriale ha ritenuto che la lavoratrice avesse tenuto condotte gravemente inadempienti nell'esecuzione di mansioni assistenziali verso un ospite, omettendo una prestazione dovuta e inducendo una collega a registrare in modo non corretto le prestazioni eseguite; tali fatti, per gravità e per la delicatezza delle mansioni affidate, avrebbero compromesso il vincolo fiduciario e giustificato sia l'esclusione dalla cooperativa sia il licenziamento per giusta causa, anche alla luce dello statuto sociale e del codice disciplinare del CCNL applicato. Con il ricorso per cassazione la socia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2119 c.c. e della l. n. 604/1966, art. 1, nonché dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente ravvisato una condotta di gravità sufficiente a integrare la giusta causa e la legittimità del recesso; oltre a omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 7 l. n. 300/1970 e dell'art. 42 del CCNL di settore, per avere ritenuto proporzionato e giustificato il provvedimento espulsivo e il correlato licenziamento; 3) violazione dell'art. 2533 c.c. per avere reputato giustificata la delibera di esclusione anche in base allo statuto della cooperativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito. La Corte d'appello aveva infatti motivato in modo adeguato e non apparente, descrivendo condotte deliberate e idonee a compromettere definitivamente il rapporto fiduciario, soprattutto in ragione della fragilità degli utenti assistiti. La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito e che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non ricorrenti nel caso di specie. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge, ma non di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti delle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
non può essere invocato per sollecitare una rivalutazione delle prove da parte della Corte di cassazione.
la giusta causa di recesso è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità perché fondata su una valutazione di merito adeguatamente motivata.
L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 1
richiamata in relazione alla giustificazione del licenziamento, ma la censura è stata ritenuta diretta contro l'apprezzamento di merito.
art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300
invocato per sostenere la violazione delle garanzie disciplinari e la sproporzione della sanzione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 42 del C.C.N.L. per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo del 16.12.2011
richiamato per la proporzionalità della sanzione disciplinare, ma la valutazione della sua applicazione concreta è stata reputata questione di merito.
invocato con riguardo alla legittimità dell'esclusione del socio dalla cooperativa, ma la Corte ha ritenuto la censura non scrutinabile perché diretta contro il merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, presupposti dichiarati nel caso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, le censure formalmente qualificate come violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di sostituzione dell'apprezzamento del merito.
- Il vizio motivazionale denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi confinato alle sole anomalie motivazionali radicali, come mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente o incomprensibile, non al semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
- La valutazione della gravità della condotta, della proporzionalità della sanzione disciplinare e della lesione del vincolo fiduciario appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non illogica.
- Quando il giudice di merito accerta che una condotta del lavoratore, per la natura delle mansioni e per la fragilità dei destinatari della prestazione, è idonea a compromettere il rapporto fiduciario, la giusta causa di recesso può essere ritenuta integrata senza che la Cassazione possa sostituirsi nella ponderazione del fatto.
- L'argomento relativo alla violazione di norme disciplinari o statutarie è inammissibile in cassazione se, sotto la veste della violazione di legge, mira soltanto a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
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