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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34527/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che il ricorso fosse stato proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto, valorizzando la data del visto del pubblico ministero risultante dal fascicolo informatico. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non provasse una comunicazione effettuata nelle forme di legge; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che il giudice di merito aveva trascurato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio, secondo cui non era stata eseguita alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non poteva gravare sul Pubblico Ministero la prova della data di effettiva conoscibilità dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché il ricorso riportava immediatamente i motivi senza ricostruire in modo chiaro e completo i fatti sostanziali e processuali. In ogni caso, la Corte ha ritenuto che la decisione del Tribunale fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità: per l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia opera il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di tale forma, resta applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché risultava comunque decorso anche tale termine, l’opposizione era tardiva. Le spese del giudizio di cassazione non sono state regolate e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    prevede l’opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    indica che il decreto di pagamento va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell’art. 170

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza determina inammissibilità

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione

  • art. 327 c.p.c.

    in assenza di comunicazione o notificazione, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione del provvedimento

  • art. 136 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare il riparto dell’onere della prova circa l’avvenuta comunicazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché il controllo di legittimità richiede una chiara ricostruzione del contesto sostanziale e processuale.
  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in difetto di tali forme, si applica il termine lungo d’impugnazione ex art. 327 c.p.c.
  • La mera mancata prova di una comunicazione rituale non impedisce di verificare se l’opposizione sia comunque tardiva per decorso del termine lungo dalla pubblicazione del provvedimento.
  • Quando il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, il ricorso che non ne scardini il principio di diritto è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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