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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18831/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un licenziamento collettivo intimato nel 2016 a una lavoratrice addetta al settore del trasporto aereo. La Corte d’appello aveva ritenuto che, tra due società del gruppo, vi fosse un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; perciò la verifica degli esuberi nella procedura collettiva avrebbe dovuto riguardare l’intera platea dei dipendenti del gruppo e non solo quelli della società formalmente datrice di lavoro. In conseguenza, aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinato la reintegrazione e riconosciuto una tutela risarcitoria parametrata a dodici mensilità, oltre contributi. La società ricorrente ha censurato la decisione con quattro motivi: 1) violazione della disciplina speciale del settore del trasporto aereo e degli accordi sindacali del 2011-2012, sostenendo che i licenziamenti del 2016 discendevano dalla crisi del 2011 e che la platea degli esuberi dovesse essere limitata all’azienda originariamente in crisi, senza coinvolgere società sane successivamente entrate nel gruppo; 2) violazione delle norme sui licenziamenti collettivi e sull’unico centro di imputazione, deducendo che la platea dei licenziandi andasse riferita al solo complesso aziendale della singola impresa e che, comunque, mancasse la prova di una contemporanea utilizzazione delle prestazioni lavorative tra le diverse società; 3) violazione della normativa aeronautica interna ed եվ europea, assumendo che nel settore aereo non fosse possibile una gestione unitaria e promiscua dei naviganti tra società distinte e che neppure i contratti di wet lease potessero dimostrare confusione tra le strutture; 4) violazione della disciplina sull’indennità risarcitoria ex art. 18 Stat. lav., contestando l’esclusione della detrazione dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendum oltre il periodo di dodici mesi considerato dalla Corte territoriale. Nel corso del giudizio di cassazione, però, la società ricorrente ha notificato rinuncia al ricorso, comunicata alla controparte, che non l’ha accettata ma ha chiesto la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata dalla società ricorrente e ha dichiarato estinto il processo. Ha poi condannato le società rinuncianti al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa, perché l’estinzione del giudizio per rinuncia impedisce tale conseguenza.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    comunicazione della proposta del relatore e fissazione dell'adunanza camerale

    viene richiamato come base procedurale per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 1-bis L. n. 291 del 2004

    come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 134 del 2008, convertito dalla L. n. 166 del 2008

    invocato dalla ricorrente per sostenere la speciale disciplina dei licenziamenti nel trasporto aereo e il previo utilizzo della cassa integrazione

  • art. 5 L. n. 223 del 1991

    richiamato come norma sulla procedura e sui criteri del licenziamento collettivo

  • art. 2359 c.c.

    richiamato ai fini dei rapporti societari di controllo e del gruppo

  • art. 2497 c.c.

    richiamato ai fini dei rapporti di direzione e coordinamento tra società

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per la nozione di lavoratore subordinato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove e l'allegazione dei fatti

  • art. 776 cod. nav.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina speciale del settore aeronautico

  • art. 779 cod. nav.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina speciale del settore aeronautico

  • Regolamento (CE) n. 859/2008

    capo C, OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)

    invocato per affermare la rigidità della disciplina aeronautica e l’impossibilità di uso promiscuo delle risorse

  • Regolamento (CE) n. 1008/2008

    art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)

    richiamato a sostegno della specificità dell’organizzazione del servizio di trasporto aereo

  • Regolamento (UE) n. 965/2012

    Allegato 3, capo C, sezione 1 ORO. CEuro 125

    richiamato a sostegno della disciplina tecnica dell’operatività aeronautica

  • art. 18 L. n. 300 del 1970

    richiamato per la tutela reintegratoria e per il criterio di quantificazione dell’indennità risarcitoria; la Corte d’appello aveva escluso la tutela dei commi 1 e 2 e applicato il comma 4

  • art. 390, ultimo comma, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso produce effetti processuali dopo notificazione o comunicazione alla controparte, senza necessità di accettazione

  • art. 391, secondo comma, c.p.c.

    la regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa al potere discrezionale del collegio, che può condannare la parte che ha dato causa al processo

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio per relationem a precedenti decisioni conformi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile in caso di declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia

  • art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'aliunde perceptum/percipiendum dovesse incidere sul quantum dell’indennità risarcitoria

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    usato per il richiamo sintetico ai precedenti della Corte

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta notificata o comunicata alla parte contraria, determina l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
  • In caso di rinuncia al ricorso, la regolazione delle spese resta affidata al potere discrezionale della Corte, che può porle a carico della parte rinunciante.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o inammissibile.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non entra nel merito dei motivi dedotti, limitandosi a prenderne atto e a dichiarare l’estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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