Cassazione Civile, Ordinanza n. 21399/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una dipendente di un ente previdenziale per ottenere le differenze retributive corrispondenti all'inquadramento superiore nell'area C, posizione economica C1, per il periodo in cui asseriva di avere svolto mansioni riconducibili a tale livello, anziché a quello B3. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva solo parzialmente ridotto il periodo riconosciuto, ritenendo provato lo svolgimento di mansioni di livello C1 dal 15.12.2004 al 2.1.2008. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, nonché dei principi costituzionali e convenzionali richiamati, sostenendo che la lavoratrice non avesse svolto tutte le fasi del processo relativo alle prestazioni a sostegno del reddito, né avesse assunto responsabilità nella conduzione di strutture organizzative, e lamentando altresì l'omessa applicazione del CCNL 2006-2009 per il periodo successivo al 30.9.2007. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la ricostruzione di fatto compiuta dai giudici di merito e la qualificazione delle mansioni svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure dell'ente, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti storici già accertati dai giudici di merito, in particolare circa l'esistenza di un processo produttivo affidato alla responsabilità della lavoratrice e lo svolgimento da parte sua di tutte le fasi di tale processo. Ha inoltre osservato che la doglianza esulava dai limiti del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., come riformulato, e che si trattava di una doppia conforme, senza che il ricorrente avesse indicato le differenti rationes decidendi delle sentenze di primo e secondo grado. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancata costituzione della resistente. È stato infine dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati dal ricorrente per censurare l'interpretazione del CCNL, ma la Corte non entra nel merito dell'interpretazione contrattuale perché ritiene il ricorso inammissibile in quanto diretto alla rivalutazione del fatto.
Invocato dal ricorrente in tema di mansioni superiori e inquadramento, ma la censura è ritenuta inammissibile perché incentrata sulla ricostruzione dei fatti e delle prove.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 6 CEDU, senza che la Corte svolga un esame autonomo sul punto, ritenendo assorbente l'inammissibilità della doglianza.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente in via argomentativa, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Il sindacato di legittimità sul fatto storico è ammesso nei soli limiti del vizio motivazionale riformulato; non è consentita una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in mancanza, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza processuale dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, tende a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
- L'individuazione delle 'fasi' di un processo lavorativo e la verifica se il dipendente abbia svolto mansioni riferibili a un'area superiore costituiscono accertamenti di fatto, sindacabili in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., come riformulato.
- In caso di doppia conforme, la parte ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in difetto, la censura non è ammissibile.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito attraverso la contestazione della ricostruzione probatoria compiuta dai giudici di merito.
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