Sentenza n. 145/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione: 1.- della nota prot. n. 19894 del Comune di Amalfi Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del 14.10.2024, notificata a mezzo pec in pari data, recante dichiarazione di inefficacia della CILA prot. n. 21116 del 31.10.2023 e successive integrazioni; 2.- nonché di ogni altro presupposto, connesso, collegato, conseguente ed, in ogni caso, richiamato nella nota sub 1 ed, in particolare per quanto di ragione e ferma la proponenda impugnazione della sentenza del TAR Salerno, Sez. II, 04.09.2024, n. 1616, dell’ordinanza sanzionatoria N. 31/E. U./2023 reg. gen. ord. n. 32/2023 prot. gen. 15.388 del 3/8/2023, emessa dal Responsabile del Settore Edilizia privata, Urbanistica e Protezione del Comune di Amalfi, recante ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi; nonché per l’accertamento e per la declaratoria: a.- dell’obbligo del Comune di Amalfi di istruire e determinarsi in ordine alla domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36 TU 380/012 e dell’art. 181 TU 42/2004 anche per violazione ed elusione della sentenza intervenuta inter partes TAR Salerno, Sez. II, 04.09.2024, n. 1616, ponendo in essere le fasi procedimentali pretermesse; b.- dell’obbligo del Comune di Amalfi di istruire la domanda di sanatoria di cui alla CILA prot. n. 21116 del 31.10.2023 e successive integrazioni in quanto domanda di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01 come statuito dalla sentenza intervenuta inter partes TAR Salerno, Sez. II, 04.09.2024, n. 1616, anche eventualmente a mezzo richiesta di integrazione documentale; il tutto anche mercè l’accertamento della illegittimità: - del silenzio-inadempimento tenuto dal Comune di Amalfi sulla diffida del 27.09.2024 ovvero per mancato esercizio della funzione pubblica in ordine al contenuto di detta diffida e, in particolare, avuto riguardo alle domande sub lettere a) e b) poc’anzi esposte; e per l’accertamento e per la declaratoria; e per la conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Amalfi ad esprimersi in ordine alla sanzione in precedenza irrogata con nuovo provvedimento con contenuto reiterativo e di rettifica della precedente ingiunzione n. 31/2023, anche al fine delle eventuali ulteriori ipotetiche sanzioni ovvero della sopravvenuta revoca e/o inefficacia, anche implicita, di detta precedente ingiunzione alla luce della istruttoria contenuta nell’atto impugnato sub n. 1 del presente atto; ed inoltre: per l’accertamento della persistente inesigibilità del ripristino ingiunto con l’ordinanza n. 31/2023; nonché, ancora, per l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dal Comune di Amalfi sulla diffida del 27.09.2024 ovvero per mancato esercizio della funzione pubblica in ordine al contenuto di detta diffida, in particolare, avuto riguardo al ritiro dell’atto di accertamento di inottemperanza del 24.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inefficacia della CILA presentata in sanatoria, oltre all'ordinanza di demolizione e al verbale di accertamento di inottemperanza; silenzio del Comune e della Soprintendenza sulla domanda di accertamento di conformità collegata alla compatibilità paesaggistica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato una CILA in sanatoria relativa a opere abusive realizzate in area paesaggisticamente vincolata, successivamente all'ordinanza comunale di demolizione. Il Comune, dopo avere riqualificato gli interventi come ristrutturazione edilizia, aveva dichiarato inefficace la CILA ritenendo che tale strumento non fosse idoneo a sanare gli abusi. La ricorrente ha dedotto, nei confronti di tale atto, violazione degli artt. 6-bis, 35 e 36 d.P.R. 380/2001, dell'art. 181 d.lgs. 42/2004, della l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, errore sui presupposti, travisamento, sviamento, violazione del giudicato e illegittima compressione del diritto di proprietà. Ha inoltre riproposto l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione n. 31/2023 e del verbale di inottemperanza, nonché chiesto l'accertamento del silenzio-inadempimento del Comune sulla diffida e sulla domanda di sanatoria, con obbligo di attivare il subprocedimento paesaggistico presso la Soprintendenza. Il ricorso cumulava un'azione ordinaria di annullamento con un'azione avverso il silenzio, soggetta a rito speciale. Il Collegio ha ritenuto applicabile il rito ordinario ai sensi dell'art. 32 c.p.a. La nuova impugnazione dell'ordinanza di demolizione è stata contestata come tardiva, anche perché la precedente sentenza del TAR aveva già dichiarato irricevibile la relativa impugnazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività la parte del ricorso diretta contro l'ordinanza di demolizione n. 31/2023. Ha precisato che la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità può incidere temporaneamente sull'efficacia dell'ordine demolitorio, ma non riapre né sospende il termine decadenziale per impugnarlo; l'eventuale diniego della sanatoria deve essere impugnato autonomamente. Ha inoltre rilevato la carenza di attualità dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza e del verbale di inottemperanza, in quanto la pendenza della domanda di sanatoria impediva l'adozione di ulteriori provvedimenti sanzionatori. L'istanza di autotutela sull'ordinanza non imponeva comunque al Comune un obbligo di provvedere, trattandosi di atto ormai definitivo. Nel merito dell'azione avverso il silenzio, il ricorso è stato accolto: poiché la domanda edilizia era accompagnata da una richiesta di autorizzazione o compatibilità paesaggistica, non poteva formarsi il silenzio-rigetto previsto dall'art. 36 d.P.R. 380/2001 prima dell'acquisizione del parere della Soprintendenza. Il Comune avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Soprintendenza e non poteva considerare esaurito il procedimento senza tale valutazione. È stato quindi ordinato al Comune di trasmettere gli atti alla Soprintendenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; la Soprintendenza dovrà esprimere il parere nel termine di legge, decorso il quale il Comune potrà decidere anche in sua assenza. È stata altresì annullata la dichiarazione di inefficacia della CILA, poiché fondata sul presupposto che la procedura di sanatoria fosse già definita negativamente, mentre essa era ancora pendente. L'amministrazione potrà adottare ulteriori provvedimenti, ove fondati su diversi e legittimi profili ostativi, e dovrà rivalutare la qualificazione degli interventi anche ai fini dell'eventuale autotutela sull'ordinanza di demolizione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
a fronte di una domanda da proporre con rito ordinario e una con il rito speciale si applica il rito della prima
In caso di cumulo di domande connesse soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario quando questa è la forma processuale propria della domanda principale o comunque della prima domanda proposta.
La trattazione con rito ordinario di una controversia soggetta a rito speciale non determina, di per sé, una patologia processuale quando sia garantita la pienezza del contraddittorio.
in ipotesi d'istanza congiunta di sanatoria e di compatibilità paesaggistica, i termini per la formazione del silenzio-rigetto ... decorrono solo dall'adozione del parere ad opera della competente Soprintendenza
Quando la domanda di accertamento di conformità edilizia è collegata a una richiesta di autorizzazione o compatibilità paesaggistica, il termine per il silenzio-rigetto non decorre fino all'acquisizione del parere paesaggistico necessario alla definizione del procedimento.
La verifica della compatibilità paesaggistica delle opere realizzate in area vincolata costituisce un passaggio necessario del procedimento quando la domanda di sanatoria è collegata agli aspetti paesaggistici.
prefigura l'iniziativa di annullamento dell'atto in termini di mera 'possibilità'
La presentazione di un'istanza di annullamento in autotutela di un provvedimento definitivo non determina, di regola, un obbligo dell'amministrazione di provvedere e non può essere utilizzata per eludere il termine decadenziale di impugnazione.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 può incidere temporaneamente sull'efficacia dell'ordine di demolizione, ma non impedisce né rende superflua l'impugnazione dell'ordinanza entro il termine decadenziale; l'eventuale diniego della sanatoria costituisce un atto autonomamente impugnabile.
- Quando una domanda di sanatoria edilizia è accompagnata da una richiesta di autorizzazione o compatibilità paesaggistica, il silenzio-rigetto previsto dall'art. 36 d.P.R. 380/2001 non può formarsi prima che la Soprintendenza abbia espresso il proprio parere. L'amministrazione comunale deve quindi attivare e completare il subprocedimento paesaggistico.
- L'amministrazione non può dichiarare inefficace una CILA o definire negativamente il procedimento edilizio assumendo che la sanatoria sia già esclusa, quando il procedimento di accertamento di conformità e il necessario subprocedimento paesaggistico siano ancora pendenti; il provvedimento è viziato per difetto del presupposto.
- La richiesta di annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo definitivo non genera, di per sé, un obbligo giuridico di provvedere, poiché non può diventare uno strumento per eludere la decadenza dall'impugnazione giurisdizionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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