Sentenza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento -del provvedimento del Comune di Sant'Urbano assunto al prot. n. 1739 del 5.3.2025, recante il “rigetto della richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) N. 886/2024”; -di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, conseguenti e/o connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 12 MW
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale fondato sull'asserita inidoneità dell'area per due ragioni: la distanza superiore a 500 metri dall'impianto di recupero energetico a biogas annesso alla discarica e la qualificazione dell'area come agricola di pregio. Ha dedotto la violazione dell'art. 20 del d.lgs. 199/2021, dell'art. 268, comma 1, lettera h), del d.lgs. 152/2006, dell'art. 3 della l. 241/1990, della disciplina statale e regionale sulle aree idonee e sulle procedure abilitative semplificate, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione, carenza e sviamento di potere. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 190/2024, un impianto da 12 MW non sarebbe più assoggettabile a PAS, ma richiederebbe l'autorizzazione prevista dal nuovo testo unico delle energie rinnovabili. Nel merito ha sostenuto che l'area fosse distante oltre 500 metri dall'impianto a biogas e che la disciplina regionale consentisse di escludere gli impianti nelle aree agricole di pregio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di interesse, ritenendo che l'art. 15 del d.lgs. 190/2024, che disciplina abrogazioni e procedure in corso, debba essere coordinato con l'art. 1, comma 3, dello stesso decreto. Quest'ultima disposizione mantiene temporaneamente applicabile la disciplina previgente fino all'adeguamento regionale e locale e comunque per il periodo massimo di 180 giorni dall'entrata in vigore del testo unico, impedendo il passaggio immediato al nuovo regime. Pertanto la PAS per impianti fotovoltaici fino a 12 MW era utilizzabile nel periodo considerato, anche se la procedura non poteva qualificarsi come già in corso ai sensi della disciplina transitoria speciale, non essendo stata completata la verifica di completezza documentale al 30 dicembre 2024. Nel merito, il primo motivo è stato accolto perché la discarica e l'annesso impianto di recupero energetico del biogas costituiscono, quando inseriti in un ciclo produttivo unitario, interdipendente e sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, un unico stabilimento ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera h), del d.lgs. 152/2006. Il Comune ha erroneamente calcolato la distanza considerando soltanto l'impianto a biogas e non l'intero complesso industriale; quest'ultimo ricadeva entro il perimetro di 500 metri previsto dall'art. 20, comma 8, lettera c-ter), n. 2, del d.lgs. 199/2021, rendendo l'area idonea ope legis. È stato accolto anche il secondo motivo: la mera qualificazione dell'area come agricola di pregio non può giustificare un divieto assoluto e generale di installazione di impianti fotovoltaici in un'area idonea per legge. Eventuali ostacoli devono rispettare la disciplina statale e devono essere motivati con riferimento concreto alla tipologia dell'impianto e alle caratteristiche dell'area, mediante una motivazione rafforzata. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni interpretative.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, d.lgs. 190/2024
Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente.
La disposizione introduce un periodo generale di ultrattività della disciplina previgente, impedendo l'immediata applicazione del nuovo regime dei titoli abilitativi e mantenendo operativa, nella finestra temporale prevista, la PAS per impianti fotovoltaici fino a 12 MW.
art. 15 d.lgs. 190/2024
Le disposizioni di cui all'allegato D ... sono abrogate ... Le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso ... per le quali la verifica di completezza della documentazione ... risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La norma disciplina l'abrogazione delle disposizioni previgenti e la salvaguardia delle procedure già istruite; deve essere coordinata con l'art. 1, comma 3, che conserva temporaneamente l'intera disciplina previgente durante il periodo di adeguamento.
art. 6 d.lgs. 28/2011
Costituisce la base normativa della Procedura Abilitativa Semplificata, applicabile nel periodo transitorio alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto del giudizio.
art. 20, comma 8, lettera c-ter), n. 2, d.lgs. 199/2021
Sono considerate aree idonee ... le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti ... nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento.
Le aree agricole entro 500 metri da uno stabilimento industriale sono idonee ope legis per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza dei vincoli rilevanti indicati dalla norma.
art. 268, comma 1, lettera h), d.lgs. 152/2006
Stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività.
La nozione di stabilimento comprende l'insieme unitario e interdipendente di più impianti e attività sottoposti a un unico centro decisionale, senza che rilevino l'accessorietà o la prevalenza funzionale di una componente rispetto all'altra.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego ha consentito alla società di formulare osservazioni prima dell'adozione del provvedimento definitivo; tali osservazioni non hanno impedito il successivo diniego, risultato tuttavia illegittimo per erronea valutazione dell'idoneità dell'area e insufficienza motivazionale.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego deve esplicitare un'istruttoria e una motivazione adeguate, soprattutto quando intenda negare un impianto in un'area qualificata come idonea dalla legge.
art. 20, commi 1, 6 e 8, d.lgs. 199/2021
La disciplina statale delle aree idonee impedisce l'introduzione di ostacoli generali e astratti ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore statale; le eventuali limitazioni devono essere concretamente motivate e non avere effetto espulsivo.
art. 88, comma 1, lettera d), c.p.a.
Consente al giudice di rinviare, per esigenze di sinteticità, alla motivazione di una precedente sentenza relativa a una censura analoga.
Massime di principio
- Nel periodo transitorio previsto dal d.lgs. 190/2024, l'art. 1, comma 3, mantiene applicabile la disciplina previgente dei regimi amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili fino all'adeguamento regionale e locale e comunque entro il termine massimo di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto; tale ultrattività riguarda l'intero quadro normativo previgente e non soltanto le disposizioni regionali o locali.
- Ai fini dell'individuazione delle aree agricole idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter), n. 2, del d.lgs. 199/2021, una discarica e il relativo impianto di recupero energetico a biogas costituiscono un unico stabilimento quando sono inseriti in un complesso ciclo produttivo unitario e interdipendente, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore.
- Il calcolo della distanza di 500 metri previsto dall'art. 20, comma 8, lettera c-ter), n. 2, del d.lgs. 199/2021 deve essere effettuato considerando l'intero stabilimento industriale unitariamente inteso, e non soltanto una delle sue componenti impiantistiche.
- La qualificazione di un'area come agricola di pregio non può fondare, da sola, un divieto generale e assoluto di installazione di impianti fotovoltaici quando l'area è idonea ope legis; eventuali ragioni ostative devono essere conformi alla disciplina statale e sorrette da una motivazione rafforzata, riferita concretamente alla tipologia dell'impianto e alle caratteristiche dell'area.
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