Sentenza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del -OMISSIS- - Settore Servizi - Ufficio Servizi Fiscali, di cancellazione del ricorrente dall'elenco dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 241/1997, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, abilitato da anni al rilascio del visto di conformità e operante in una società tra avvocati e commercialisti, ha impugnato la cancellazione disposta dall'Agenzia delle Entrate in occasione della richiesta di rinnovo dell'iscrizione. L'Amministrazione aveva ritenuto insussistente il requisito del controllo diretto previsto dall'art. 23 del D.M. 164/1999, poiché l'amministratore unico della società era un'avvocata priva dei titoli per il visto ma munita di poteri gestori. Il primo motivo deduceva l'erronea interpretazione del controllo diretto: secondo il ricorrente, esso riguarda l'effettivo svolgimento personale delle verifiche professionali e non la titolarità della governance societaria. Il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 25 del D.M. 164/1999, che imporrebbe, per le irregolarità relative ai requisiti degli artt. 21-23, un processo verbale, una contestazione specifica e un termine non inferiore a novanta giorni per la regolarizzazione, anziché il solo preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Il terzo motivo contestava la decorrenza retroattiva della cancellazione al 1° gennaio 2025, benché il provvedimento fosse stato adottato il 24 aprile 2025, in assenza di una base normativa e in contrasto con l'affidamento dei contribuenti. Il quarto motivo riguardava il rilievo sulla polizza assicurativa, che il ricorrente assumeva regolarmente rinnovata e comunicata e comunque non decisivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di cancellazione. Ha interpretato il requisito del controllo diretto previsto dall'art. 23 del D.M. 164/1999 come riferito alla prestazione professionale in senso stretto: il professionista che appone il visto deve svolgere personalmente le verifiche dei dati e della documentazione, seguire le scritture contabili e applicare la normativa rilevante, assumendone paternità e responsabilità. Il requisito non impone invece una determinata forma societaria né la coincidenza tra il professionista che appone il visto e l'amministratore della società. Nel caso concreto risultava che il ricorrente svolgesse personalmente le attività tecniche, senza deleghe né effettiva interferenza dell'amministratore privo di qualificazione professionale. La posizione dell'Agenzia, fondata sul solo potere gestorio dell'amministratore, è stata ritenuta assertiva e meramente potenziale, non supportata da fatti dimostrativi di un'interferenza concreta. Ha inoltre ritenuto illegittimo il procedimento seguito: l'art. 25 del D.M. 164/1999 introduce uno speciale modulo procedimentale per la contestazione della perdita dei requisiti, con contestazione puntuale, processo verbale e termine di almeno novanta giorni per la regolarizzazione. Il ricorso al solo preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990 ha privato il professionista della possibilità effettiva di chiarire o sanare la criticità e non costituisce una mera irregolarità formale. Il rilievo sulla polizza assicurativa è stato considerato marginale e non idoneo a fondare autonomamente la cancellazione, risultando la polizza rinnovata e comunicata prima dell'avvio del procedimento. L'Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 241/1997
Individua la disciplina del visto di conformità e l'elenco dei soggetti legittimati al suo rilascio.
art. 21 D.M. 164/1999
Riguarda la comunicazione originaria e gli adempimenti necessari per l'abilitazione al rilascio del visto di conformità.
art. 23 D.M. 164/1999
Il requisito del controllo diretto riguarda lo svolgimento personale e responsabile delle verifiche professionali connesse al visto, non la titolarità della governance societaria.
art. 25 D.M. 164/1999
Prevede uno speciale procedimento per la contestazione della perdita dei requisiti, con contestazione puntuale, processo verbale e termine non inferiore a novanta giorni per la regolarizzazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non sostituisce il procedimento speciale previsto dall'art. 25 del D.M. 164/1999 quando sono contestate irregolarità relative ai requisiti per il visto.
art. 4-bis l. 247/2012
Disciplina la società tra avvocati, nell'ambito della quale il giudice ha riconosciuto la compatibilità tra struttura societaria e personale svolgimento dell'attività tecnica da parte del commercialista abilitato.
art. 10 Statuto del contribuente
È richiamato dal ricorrente in relazione all'illegittimità della decorrenza retroattiva della cancellazione e alla tutela dell'affidamento, ma il testo non espone una specifica autonoma statuizione del TAR su tale profilo.
Massime di principio
- Il requisito del "controllo diretto" dell'attività professionale richiesto per il rilascio del visto di conformità attiene allo svolgimento personale, effettivo e responsabile delle verifiche tecniche da parte del professionista che appone il visto; non richiede, in assenza di un'espressa previsione normativa, la coincidenza tra tale professionista e l'amministratore della società in cui l'attività è organizzata.
- La presenza di un amministratore societario privo dei titoli professionali per il rilascio del visto non è di per sé sufficiente a dimostrare l'assenza del controllo diretto del professionista abilitato; occorre accertare una concreta delega, esternalizzazione o interferenza nell'attività tecnica rilevante.
- Quando il D.M. 164/1999 prevede uno speciale procedimento per la contestazione della perdita dei requisiti necessari al rilascio del visto di conformità, l'Amministrazione deve rispettarne le garanzie, comprese la contestazione puntuale, la redazione del processo verbale e la concessione di un termine non inferiore a novanta giorni per la regolarizzazione; il solo preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non è sufficiente.
- La violazione delle forme procedimentali speciali poste a tutela della possibilità del professionista di chiarire, documentare o sanare le irregolarità incide sostanzialmente sulla legittimità del provvedimento e non costituisce una mera irregolarità formale.
- Un rilievo accessorio e non decisivo, relativo alla polizza assicurativa, non può sorreggere autonomamente la cancellazione dall'elenco quando dagli atti risulti che la polizza è stata regolarmente rinnovata e comunicata all'Amministrazione.
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