Sentenza n. 101/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale Settore VI Opere Pubbliche e Infrastrutture n. 1493 del 03.09.2025, con cui il Comune di Alessandria ha deliberato l'"Affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025-2026. CIG: B7994D6898", in favore di Bus Company s.r.l.; - dei verbali di gara relativi all'affidamento "Del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025-2026. CIG: B7994D6898", con la relativa proposta di aggiudicazione alla ditta Bus Company S.r.l.; - dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche da parte dei Commissari, nonché dei singoli giudizi espressi dai Commissari sull'Elemento 1 dell'offerta tecnica dei concorrenti; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati, nonché per la dichiarazione di nullità o comunque di inefficacia - del contratto, ove medio tempore stipulato tra le parti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a, con conseguente accertamento dell'obbligo di procedere alla aggiudicazione della procedura alla odierna ricorrente, e per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione all'odierna ricorrente della procedura di gara ovvero, in subordine, ove questo non fosse possibile, al risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi in ragione della illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione alla società controinteressata del servizio di trasporto scolastico per l'anno 2025-2026, unitamente ai verbali di gara, ai punteggi e ai giudizi della commissione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo, con un unico motivo articolato in due profili, la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del disciplinare, dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità manifesta e disparità di trattamento. In primo luogo, ha sostenuto che, nella valutazione dell'Elemento 1 relativo all'organizzazione del servizio e al progetto di esercizio, la commissione avrebbe valorizzato illegittimamente il parco veicoli anziché il maggior numero di unità lavorative offerte: avendo la ricorrente previsto due unità di personale aggiuntive rispetto all'aggiudicataria, avrebbe dovuto ottenere un punteggio superiore. In secondo luogo, ha contestato la mancata attribuzione di 9 punti per l'Elemento 4, sostenendo che i tre mezzi elettrici offerti avrebbero dovuto essere premiati con 3 punti ciascuno. Ha chiesto anche la dichiarazione di nullità o inefficacia del contratto, l'aggiudicazione in proprio favore e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Nel corso del giudizio è emerso che i tre mezzi elettrici erano immatricolati come ordinari autobus per trasporto persone e non come scuolabus; inoltre, l'offerta conteneva un elenco eterogeneo di mezzi, con elementi di incompletezza quanto alla loro idoneità al servizio scolastico.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Quanto al primo profilo, il TAR ha interpretato l'Elemento 1 del disciplinare nel senso che esso non riguardava esclusivamente il numero delle risorse umane, ma la complessiva organizzazione del servizio, comprendente mezzi, personale e coordinamento con il Comune e gli istituti scolastici. La commissione poteva quindi valutare globalmente completezza, chiarezza, congruenza e adeguatezza del progetto, senza essere obbligata a premiare automaticamente l'offerta con il maggior numero di dipendenti. I giudizi attribuiti alla ricorrente, fondati sulla relazione poco dettagliata e confusa e sull'impiego di mezzi non chiaramente idonei al trasporto scolastico, non sono risultati macroscopicamente illogici o abnormi. L'offerta dell'aggiudicataria, invece, descriveva più dettagliatamente struttura organizzativa, personale, sedi, coordinamento, pianificazione e strumenti tecnologici. Tali valutazioni rientravano nella discrezionalità tecnica della commissione e non erano sindacabili nel merito dal giudice. Quanto al secondo profilo, il TAR lo ha dichiarato improcedibile per carenza di interesse, poiché, una volta ritenuta infondata la censura principale, l'eventuale attribuzione dei 9 punti non avrebbe comunque consentito alla ricorrente di colmare il distacco dalla prima classificata né di ottenere l'aggiudicazione. Il giudice ha comunque ritenuto la censura infondata anche nel merito: i mezzi elettrici erano autobus ordinari e non scuolabus, quindi non rispettavano le prescrizioni capitolari applicabili a tutti gli automezzi utilizzati per il servizio. La loro destinazione ai servizi supplementari per il trasporto di persone disabili non era stata prevista espressamente nell'offerta, non costituiva deroga alle prescrizioni tecniche e avrebbe comunque lasciato soltanto dodici mezzi idonei a fronte dei tredici richiesti. È stata quindi esclusa anche la possibilità di un uso promiscuo dei veicoli. Le domande di aggiudicazione, di inefficacia del contratto e risarcitorie sono state conseguentemente respinte. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023
La procedura è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
Ha disciplinato la comunicazione dell'esito della gara e l'accesso alla documentazione dei concorrenti.
art. 18.1.1 del disciplinare di gara
Descrizione del servizio sotto il profilo dell’organizzazione e della gestione delle attività di coordinamento con il Comune e con gli istituti scolastici evidenziando gli elementi essenziali del progetto proposto.
Il criterio sull'organizzazione del servizio comprende la valutazione complessiva degli elementi essenziali del progetto, delle risorse umane e strumentali e del loro coordinamento; non si limita al conteggio del personale.
art. 18.1.4 del disciplinare di gara
3 punti per ogni mezzo ad alimentazione elettrica.
Il punteggio premiale per i mezzi elettrici presuppone che i veicoli offerti siano conformi alle prescrizioni tecniche e funzionali della lex specialis.
art. 14 del capitolato speciale d'appalto
L’appaltatore dovrà garantire la messa a disposizione del servizio di n. 13 automezzi, di cui almeno n.1 con pedana per il trasporto disabili.
Imponeva la disponibilità di tredici automezzi conformi alla normativa sul trasporto scolastico e riferiva tale requisito a tutti gli automezzi utilizzati per il servizio.
art. 9 del capitolato speciale d'appalto
L’appaltatore, inoltre, si obbliga ad effettuare con idoneo mezzo speciale fornito di autista ed accompagnatore il servizio di accompagnamento delle persone disabili.
Prevedeva servizi supplementari obbligatori, ma non introduceva una deroga espressa ai requisiti tecnici stabiliti per gli automezzi né consentiva di imputare d'ufficio determinati veicoli a tali servizi.
artt. 1362 ss. c.c.
I criteri ermeneutici civilistici sono stati utilizzati per interpretare la lex specialis secondo il significato complessivo delle sue clausole, evitando di rendere prive di effetto le previsioni relative agli elementi essenziali del progetto.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Invocati dalla ricorrente per la dichiarazione di nullità o inefficacia del contratto e per le conseguenti misure di tutela, ma non applicati per effetto del rigetto dell'impugnazione.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base per la tutela cautelare monocratica inizialmente concessa dal Presidente della Sezione; la successiva istanza cautelare collegiale è stata respinta.
Massime di principio
- Nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un criterio riferito all'organizzazione del servizio e al progetto di esercizio può legittimamente essere interpretato come volto a valutare la complessiva struttura organizzativa dell'offerta, comprendendo risorse umane, mezzi, coordinamento, pianificazione e strumenti tecnologici, e non soltanto il numero dei lavoratori impiegati.
- La commissione di gara non è tenuta ad attribuire automaticamente un punteggio superiore all'offerta che preveda un maggior numero di unità lavorative quando la lex specialis richieda una valutazione complessiva della completezza, chiarezza, congruenza ed efficacia del progetto organizzativo.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione di gara non può sostituire il giudizio dell'amministrazione e resta circoscritto alla verifica di errori macroscopici, abnormità, illogicità manifesta, travisamento o carenze istruttorie evidenti.
- Quando la lex specialis impone che tutti gli automezzi utilizzati per un servizio di trasporto scolastico siano conformi alla normativa speciale e richiede un numero minimo di scuolabus, ordinari autobus per trasporto persone non possono essere considerati idonei, salvo un'espressa e valida deroga della disciplina di gara.
- La destinazione prospettata solo in giudizio di alcuni mezzi a servizi supplementari non consente di superare i requisiti tecnici dell'offerta, se tale destinazione non risulta dall'offerta stessa e se la lex specialis non prevede una deroga espressa; inoltre, la mancata attribuzione di un punteggio non utile a modificare l'esito della gara è improcedibile per carenza di interesse.
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