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Sentenza

Sentenza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento -della deliberazione del Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 2 della Marca Trevigiana assunta al prot. n. 2596 del 29.12.2023, di approvazione degli atti dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della struttura complessa per l'U.O.C. Farmacia – Treviso, indetto con deliberazione del Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 2 della Marca Trevigiana n. 1052 del 26 maggio 2023, pubblicato con protocollo n. 98742 del 26 maggio 2023; -del verbale della Commissione esaminatrice del 20 dicembre 2023; -di tutti gli atti della procedura presupposti, successivi e comunque connessi, ivi compresa la nomina del dott. Filippo Sconza quale soggetto proclamato vincitore, nei limiti dell’interesse declinato dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202400311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa U.O.C. Farmacia, inclusi la valutazione della Commissione, la graduatoria e la nomina del candidato primo classificato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda con 58,45 punti, ha impugnato la graduatoria e gli atti di nomina del candidato risultato primo con 61,15 punti, deducendo la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, della d.G.R. Veneto n. 1096/2022, dell'avviso pubblico e dei criteri prefissati dalla Commissione. Ha contestato, in particolare, la valutazione di tre elementi del curriculum: la posizione funzionale e gli incarichi ricoperti; la tipologia e quantità delle prestazioni effettuate nel decennio precedente; la tipologia delle istituzioni presso cui i candidati avevano lavorato. Sono stati dedotti eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, arbitrarietà, erroneo apprezzamento dei dati, contrasto tra criteri prefissati e concreta applicazione, insufficienza della motivazione e sviamento. La ricorrente ha chiesto in via principale di essere proclamata vincitrice e, in subordine, la rinnovazione della valutazione dei due candidati. L'Azienda ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha contestato nel merito la fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha affermato la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ritenendo che, dopo la modifica dell'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 introdotta dall'art. 20 della l. n. 118/2022, la procedura per il conferimento di incarichi di direzione di strutture complesse rientri nelle procedure concorsuali quando preveda una Commissione, criteri predeterminati, valutazione comparativa, colloquio e graduatoria vincolante. Nel merito, ha respinto le censure relative alla posizione funzionale e agli incarichi, rilevando che i punteggi indicati dalla Commissione costituivano intervalli massimi e non valori fissi da moltiplicare aritmeticamente per la durata degli incarichi; la valutazione era qualitativa e doveva considerare anche specificità, autonomia e struttura di servizio. Ha respinto anche le censure relative alla tipologia delle istituzioni, poiché l'esperienza della ricorrente presso l'U.L.S.S. di Belluno era stata considerata e la Commissione aveva applicato criteri omogenei, mentre la doglianza sul maggiore punteggio risultava generica e comunque non evidenziava manifesta illogicità. Ha invece accolto la censura relativa alla valutazione della tipologia e quantità delle prestazioni. La Commissione aveva attribuito al vincitore 16 punti per una corrispondenza alta e alla ricorrente 12 punti per una corrispondenza medio-alta, ma senza esplicitare adeguatamente il confronto tra i curricula e senza spiegare la prevalenza del candidato che non aveva maturato la specifica esperienza in un ospedale hub di medio-grandi dimensioni a carattere generalista, espressamente richiesta dal profilo di ruolo. La motivazione è stata ritenuta lacunosa e non conforme ai criteri dell'avviso. Il TAR ha quindi annullato i verbali e la graduatoria nei limiti necessari e ha ordinato alla Commissione di rivalutare entrambi i candidati limitatamente a tale elemento, esternando le ragioni della diversa valutazione e dell'eventuale prevalenza di un curriculum sull'altro. La domanda di immediata proclamazione della ricorrente non è stata accolta. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni […]

    La procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di una struttura complessa sanitaria rientra nella giurisdizione amministrativa quando sia strutturata come selezione comparativa con Commissione, criteri predeterminati, graduatoria e nomina del candidato col punteggio migliore.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...] incluse le controversie concernenti [...] il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali

    La regola generale sulla giurisdizione ordinaria in materia di rapporti di lavoro e incarichi dirigenziali non esclude la specifica giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali prevista dal comma 4.

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992

    sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati

    La selezione deve svolgersi mediante valutazione comparativa dei curricula e delle competenze, secondo criteri previamente fissati, con formazione della graduatoria; il direttore generale deve nominare il candidato che ha conseguito il miglior punteggio.

  • art. 20 l. n. 118/2022

    La novella ha rafforzato la struttura concorsuale delle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture complesse sanitarie, valorizzando la valutazione comparativa rispetto alla precedente impostazione fiduciaria.

  • d.G.R. Veneto n. 1096/2022, Allegato A

    la commissione, prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nel relativo verbale, del curriculum dei candidati e procede ad effettuare la relativa valutazione

    La Commissione deve predeterminare e formalizzare i criteri di valutazione del curriculum; nel caso concreto tali criteri dovevano essere applicati con motivazione sufficiente a rendere comprensibile il confronto tra i candidati.

Massime di principio

  • Quando una procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale sanitario di struttura complessa prevede una Commissione esaminatrice, criteri predeterminati, valutazione comparativa dei curricula, colloquio e graduatoria vincolante, essa ha natura concorsuale e le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.
  • I punteggi massimi o gli intervalli previsti dalla lex specialis per categorie di incarichi non si traducono necessariamente in coefficienti fissi da applicare aritmeticamente alla durata dell'esperienza; salvo diversa previsione, la Commissione può svolgere una valutazione qualitativa complessiva considerando specificità dell'incarico, autonomia, struttura di servizio e durata.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali di una Commissione di concorso non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa e si giustifica solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, inattendibilità o violazione dei criteri prefissati.
  • Quando il bando individua specifiche esperienze come elementi caratterizzanti il profilo professionale richiesto, la motivazione della Commissione deve rendere comprensibile il peso attribuito a tali esperienze e il confronto tra i curricula; una mera qualificazione sintetica come corrispondenza alta o medio-alta non è sufficiente se non spiega la diversa valutazione e la prevalenza di un candidato privo di un'esperienza espressamente richiesta.
  • L'annullamento della graduatoria per carenza di motivazione nella valutazione di un singolo elemento comporta, quando non sia possibile determinare direttamente il diverso esito della selezione, la riedizione della valutazione limitatamente a quell'elemento nei confronti dei candidati interessati, senza automatica proclamazione del ricorrente quale vincitore.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciProfessioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiSanitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizione

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