Sentenza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento della cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della riscossione della Provincia di Venezia n. 119 2025 0004980849 000, ruolo n. 2025/002087, ricevuta da Az. Ag. Bosco di Levada di Facchin Maurizio & C. s.s. in data 6.05.2025 e inerente il pagamento del c.d. “prelievo latte” per l'annata 2002-2003, per una somma intimata complessiva pari ad € 155.362,26.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento relativa al prelievo latte per l’annata 2002-2003, per complessivi euro 155.362,26
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda agricola)
Prevale il privato
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la cartella deducendo: violazione dell’art. 12 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 8-ter l. 33/2009; violazione di legge ed eccesso di potere in relazione agli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies l. 33/2009 e all’art. 21-septies l. 241/1990; prescrizione del credito ai sensi degli artt. 2934 e 2946 c.c.; violazione dell’art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973 e dell’art. 1283 c.c., nonché difetto di motivazione. La ricorrente ha evidenziato che il Tribunale di Crema aveva annullato l’imputazione del prelievo relativa alla campagna lattiera 2002-2003 notificata al primo acquirente e che il TAR Veneto, con sentenza n. 936/2022, aveva annullato l’ingiunzione di pagamento AGEA.AGA.2016.0002074, atto presupposto della cartella. AGEA ha dichiarato di stare procedendo al discarico della cartella e di voler riavviare il recupero mediante una nuova intimazione e una successiva cartella.
La decisione
Il TAR ha applicato il principio della ragione più liquida, esaminando prioritariamente la censura relativa all’illegittimità derivata della cartella dagli atti presupposti già annullati e assorbendo le ulteriori censure di merito. Poiché l’imputazione del prelievo notificata al primo acquirente e l’ingiunzione di pagamento nei confronti dell’azienda agricola erano state annullate con precedenti sentenze, la cartella, fondata su tali atti presupposti, è stata ritenuta viziata in via derivata e annullata. Il motivo relativo alla prescrizione è stato esaminato separatamente e respinto: per il capitale si applica il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., mentre per gli interessi opera il termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.; inoltre, la sentenza del TAR Veneto n. 936/2022 ha prodotto l’effetto interruttivo-sospensivo previsto dall’art. 2945, comma 2, c.c., sicché non era maturata la prescrizione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non omogenei.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. 602/1973
Richiamato tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta dalla ricorrente; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 8-ter l. 33/2009
Richiamato quale fondamento delle censure relative alla cartella e agli atti presupposti; la cartella è stata annullata perché derivata da atti presupposti già annullati.
art. 8-quater l. 33/2009
Richiamato tra le norme dedotte con il secondo motivo; la relativa censura è stata assorbita.
art. 8-quinquies l. 33/2009
Richiamato tra le norme dedotte con il secondo motivo; la relativa censura è stata assorbita.
art. 21-septies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità; il giudice non ha definito la controversia sulla base di una specifica declaratoria di nullità.
art. 2946 c.c.
Il termine ordinario decennale si applica alla somma imputata a titolo di capitale.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Il termine quinquennale si applica alla somma imputata a titolo di interessi.
art. 2945, comma 2, c.c.
Il giudizio definito con la sentenza del TAR Veneto n. 936/2022 ha prodotto effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione, impedendo che questa maturasse nel periodo considerato.
art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973
Richiamato tra le norme asseritamente violate; la relativa censura è stata assorbita.
art. 1283 c.c.
Richiamato nel motivo concernente interessi e difetto di motivazione; la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- La cartella di pagamento fondata su atti presupposti già annullati è illegittima in via derivata e deve essere annullata, anche quando l’amministrazione dichiari di voler procedere al discarico e di riavviare successivamente il recupero del credito.
- Nel giudizio amministrativo è possibile definire prioritariamente la controversia sulla base della questione ritenuta di più immediata soluzione, assorbendo le ulteriori censure di merito non necessarie alla decisione.
- Per il credito relativo al prelievo latte, il capitale è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, mentre gli interessi sono soggetti al termine quinquennale previsto per gli interessi periodici.
- Il giudizio promosso contro un atto di recupero può produrre l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dall’art. 2945, comma 2, c.c.; la prescrizione non può quindi ritenersi maturata se, tenuto conto di tale effetto e del tempo trascorso, non è decorso il relativo termine.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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