Sentenza n. 102/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della delibera di Giunta Comunale n. 88 del 25.03.2025 avente ad oggetto “DPCM 25 maggio 2016 – intervento 15.a – Piazza Europa – Riqualificazione dell’area – CUP B21B17000100003 –Approvazione del progetto esecutivo” di ogni altro provvedimento connesso, consequenziale e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione di Piazza Europa, comprendente l’abbattimento di dieci cedri
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la delibera della Giunta comunale di approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione superficiale di Piazza Europa, contestando in particolare l’abbattimento di dieci cedri esistenti. Hanno dedotto: violazione degli artt. 9 e 32 Cost., per contrasto con la tutela costituzionale dell’ambiente e della salute; violazione della normativa internazionale ed europea in materia ambientale, inclusi l’art. 191 TFUE, la normativa europea sul cambiamento climatico, l’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli artt. 2 e 8 CEDU; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e incoerenza, poiché l’abbattimento non sarebbe necessario né proporzionato agli obiettivi di riqualificazione; difetto di istruttoria, per omessa valutazione delle funzioni ecosistemiche, del valore paesaggistico, storico, sociale ed economico degli alberi e dell’idoneità delle nuove piantumazioni; difetto di motivazione, per mancata esplicitazione della necessità dell’abbattimento e mancata verifica dello stato di salute dei cedri, potenzialmente qualificabili come alberi monumentali. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione dell’associazione locale e, quanto a tutti i ricorrenti, l’inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione del precedente progetto di fattibilità tecnico-economica, nel quale l’abbattimento era già previsto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, accogliendo l’eccezione preliminare del Comune. Il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato nel 2024, redatto nella vigenza dell’art. 41 del d.lgs. 36/2023, aveva già definito le caratteristiche essenziali della riqualificazione e rappresentato chiaramente, mediante relazione, tavole e rendering, l’abbattimento dei dieci cedri. Il successivo progetto esecutivo si è limitato a confermare tale scelta, aggiungendo indicazioni operative e di dettaglio, senza modifiche sostanziali. Nel sistema del nuovo codice dei contratti pubblici, il progetto di fattibilità tecnico-economica assorbe il contenuto del precedente progetto definitivo e individua compiutamente caratteristiche e localizzazione dell’opera; il progetto esecutivo rende l’opera cantierabile, ma deve restare coerente con il livello progettuale precedente e non può introdurre modifiche sostanziali. Pertanto, la lesività derivante dall’abbattimento si era già prodotta con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, che avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente. Il progetto esecutivo sarebbe autonomamente impugnabile soltanto se producesse una lesione immediata e diretta autonoma, alterasse l’iter procedimentale o introducesse modifiche sostanziali rispetto al precedente progetto, circostanze escluse nel caso concreto. Il mantenimento dei cedri avrebbe richiesto un completo ripensamento dell’intervento e una nuova valutazione dell’interesse pubblico, non coercibile in giudizio in assenza di tempestiva impugnazione del precedente progetto. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1, commi 974 e ss., l. 208/2015
Costituisce la base normativa del programma statale di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, nell’ambito del quale era finanziato l’intervento su Piazza Europa.
D.P.C.M. 25 maggio 2016
Disciplina il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie cui l’intervento comunale era ricondotto.
art. 23 d.lgs. 50/2016
È richiamato per il precedente sistema articolato in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.
art. 41 d.lgs. 36/2023
Nel nuovo codice dei contratti pubblici riduce i livelli di progettazione a progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo; il primo assorbe il contenuto del precedente progetto definitivo e definisce gli elementi essenziali dell’opera.
art. 191 TFUE
È stato invocato dai ricorrenti quale parametro europeo di tutela ambientale, ma il ricorso è stato definito in rito senza esame della relativa censura.
art. 37 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È stato invocato quale parametro di tutela ambientale, senza esame nel merito per l’accertata inammissibilità del ricorso.
artt. 2 e 8 CEDU
Sono stati richiamati in relazione alla tutela della vita, della salute e della vita privata e familiare, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito.
art. 7 l. 10/2013
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alla possibile qualificazione dei cedri come alberi monumentali; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito di documenti e scritti difensivi prima dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nel sistema dell’art. 41 d.lgs. 36/2023, il progetto di fattibilità tecnico-economica non ha più natura meramente preliminare, ma assorbe il contenuto del precedente progetto definitivo e individua compiutamente le caratteristiche essenziali e la localizzazione dell’opera pubblica.
- Le previsioni lesive già chiaramente contenute nel progetto di fattibilità tecnico-economica devono essere impugnate tempestivamente; la successiva impugnazione del solo progetto esecutivo è inammissibile quando quest’ultimo si limiti a confermare quelle previsioni senza produrre un’autonoma lesione.
- Il progetto esecutivo può contenere puntualizzazioni, variazioni di dettaglio e ottimizzazioni finalizzate all’efficienza dell’opera o alla riduzione dei costi in termini di sacrificio di valori protetti, ma non può introdurre modifiche sostanziali né alterare i tratti essenziali dell’opera definiti nel progetto di fattibilità tecnico-economica.
- Il progetto esecutivo è autonomamente impugnabile soltanto quando incida immediatamente e direttamente sulla posizione degli interessati, mediante un’alterazione dell’iter procedimentale o l’introduzione di modifiche sostanziali rispetto al precedente livello progettuale.
- Quando il mantenimento di un elemento già escluso dal progetto di fattibilità tecnico-economica richiederebbe un completo ripensamento dell’opera e una nuova ponderazione dell’interesse pubblico, tale risultato non può essere ottenuto impugnando tardivamente il solo progetto esecutivo.
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