Cassazione Civile, Ordinanza n. 25652/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
Il Comune di Pozzuoli ha richiesto alla società contribuente euro 28.831,00 per maggiore tassa sui rifiuti relativa all'anno d'imposta 2014, con riferimento a un capannone destinato al rimessaggio di imbarcazioni da diporto. La società ha impugnato l'avviso di accertamento n. 4590/2018, sostenendo l'esclusione o la riduzione del tributo per le aree in cui si producevano rifiuti speciali, che assumeva di avere smaltito tramite imprese specializzate. La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 5501/11/2021 depositata il 2 luglio 2021, ha rigettato l'appello. In Cassazione la società ha proposto due motivi. Con il primo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha lamentato che la CTR non si fosse pronunciata sulla disciplina dell'esclusione dalla tassa sui rifiuti prevista dagli artt. 183 e 184 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 62 del d.lgs. n. 507/1993, nonché sulle previsioni regolamentari richiamate; ha inoltre sostenuto che non fosse stata valutata la documentazione sullo smaltimento dei rifiuti speciali da parte di due imprese autorizzate e che il Comune conoscesse gli elementi rilevanti. Con il secondo motivo, formulato in via condizionata, ha denunciato motivazione apparente ai sensi degli artt. 36 e 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., contestando che la CTR avesse respinto l'appello con affermazioni apodittiche, senza spiegare gli elementi posti a fondamento della decisione; ha ribadito di avere provato la produzione e lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato quanto all'omessa pronuncia: la conferma della pretesa impositiva comportava un rigetto implicito delle argomentazioni incompatibili con la decisione. Inoltre, l'omessa pronuncia riguarda domande o eccezioni autonomamente apprezzabili e ritualmente formulate, non mere argomentazioni o imprecisati elementi di valutazione. La distinta censura relativa alla documentazione sullo smaltimento e alla conoscenza dei fatti da parte del Comune è stata dichiarata inammissibile, perché diretta a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti. Il secondo motivo è infondato: la CTR aveva reso comprensibile la ragione del rigetto, individuandola nell'omessa denuncia e nel mancato assolvimento degli oneri informativi e probatori necessari per ottenere l'esclusione delle aree interessate dai rifiuti speciali; aveva anche spiegato l'irrilevanza del precedente invocato dalla società. La motivazione soddisfaceva quindi il minimo costituzionale e consentiva il controllo del percorso logico della decisione. La società è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.305,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, ed euro 200,00 per esborsi. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.
L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice ha completamente omesso una statuizione indispensabile. La decisione che respinge una pretesa può implicare il rigetto delle questioni incompatibili con il suo impianto logico-giuridico, anche senza una risposta espressa.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno confermato la legittimità della pretesa impositiva, rigettando implicitamente tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con la decisione perché non rispondenti alle norme regolanti la materia.
La censura per omessa pronuncia non è fondata quando le questioni dedotte risultano implicitamente respinte dalla decisione. Non è inoltre consentito utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale fattuale.
artt. 183 e 184 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006
Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno confermato la legittimità della pretesa impositiva, rigettando implicitamente tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con la decisione perché non rispondenti alle norme regolanti la materia.
La Corte non enuncia una regola sostanziale autonoma sulla disciplina dei rifiuti speciali; ritiene che le questioni sollevate in base a tale disciplina siano state implicitamente respinte dalla CTR, che ha confermato la pretesa impositiva per il mancato assolvimento degli oneri di denuncia e prova.
art. 62 del d.lgs. n. 507/1993
Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno confermato la legittimità della pretesa impositiva, rigettando implicitamente tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con la decisione perché non rispondenti alle norme regolanti la materia.
La Corte non formula un'interpretazione specifica dell'art. 62, ma considera implicitamente respinta la censura basata sulla disciplina dell'esclusione o riduzione della tassa, in ragione della conferma della pretesa impositiva e del mancato assolvimento degli oneri indicati dalla CTR.
artt. 36 e 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992
Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicare su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato “iuxta alligata et probata”.
La motivazione è apparente quando non espone il percorso logico e le basi della decisione in modo da consentire la verifica del giudizio; nel caso concreto tale vizio non ricorreva, poiché la CTR aveva indicato gli oneri di denuncia e informazione non assolti e l'irrilevanza del precedente invocato.
art. 111, comma 6, Cost.
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha affermato che la società contribuente non ha ottemperato ai propri oneri di denunzia e informazione al fine di ottenere l’esclusione delle aree di produzione dei rifiuti speciali, evidenziando inoltre l’irrilevanza del precedente giurisprudenziale invocato dalla stessa società. Risultano quindi individuabili gli elementi dai quali la Commissione ha tratto il proprio convincimento al fine di reputare legittimo l’atto impositivo impugnato, così da ritenere che la motivazione della sentenza impugnata assolva al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., cui fa riferimento la giurisprudenza di questa Corte.
Il requisito costituzionale della motivazione è soddisfatto quando la sentenza consente di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico seguito. Il controllo di legittimità non permette di censurare la mera insufficienza motivazionale, ma riguarda le anomalie che privano la motivazione del suo contenuto minimo.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice omette completamente una statuizione indispensabile sulla domanda o sull'eccezione; non ricorre se la decisione adottata implica, per incompatibilità logico-giuridica, il rigetto della pretesa o della questione non espressamente trattata.
- Il vizio di omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni autonomamente apprezzabili e ritualmente formulate, non singole argomentazioni o generici elementi di valutazione.
- È inammissibile la censura di legittimità che, sotto la veste della violazione processuale, miri a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e della documentazione.
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando non consente di percepire le ragioni della decisione e l'iter logico seguito, anche se è materialmente presente o formalmente articolata. Il sindacato di legittimità resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale e non comprende la mera insufficienza della motivazione.
- Ai fini dell'esclusione o riduzione della tassa sui rifiuti per aree interessate dalla produzione di rifiuti speciali, nel caso deciso la CTR ha ritenuto necessario che il contribuente effettui la relativa denuncia e fornisca gli elementi informativi e la documentazione sul trattamento dei rifiuti; la Corte ha confermato che la decisione fondata sul mancato assolvimento di tali oneri non è affetta da omessa pronuncia né da motivazione apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25585/2026 del 21/09/2026
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25586/2026 del 21/09/2026
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25587/2026 del 21/09/2026
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25588/2026 del 21/09/2026
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25602/2026 del 21/09/2026
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25606/2026 del 21/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →