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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36488/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva versato, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, un'imposta calcolata sulle somme ricevute dal datore di lavoro a titolo di incentivo all'esodo, con applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986. In seguito alla pronuncia della Corte di giustizia UE che aveva dichiarato incompatibile tale disciplina con il diritto unionale, egli presentava nel 2011 istanza di rimborso. L'Agenzia delle Entrate rigettava la domanda ritenendola nuova rispetto a una precedente istanza del 2003 e comunque tardiva, perché proposta oltre il termine decadenziale di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, decorrente dal versamento dell'imposta. La CTP e poi la CTR accoglievano invece la tesi del contribuente, ritenendo che il termine iniziasse a decorrere solo da quando il contrasto con il diritto UE era divenuto conoscibile attraverso la pronuncia della Corte di giustizia. L'Agenzia ricorreva in cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il termine di decadenza decorre dal versamento e non dalla decisione europea, e che la sentenza della Corte di giustizia non può incidere sul regime decadenziale interno.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ribadito il principio secondo cui, quando un'imposta è stata pagata sulla base di una norma poi ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine di decadenza per chiedere il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 decorre dalla data del versamento dell'imposta e non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia. Poiché nel caso concreto il versamento risaliva al 2001 e la domanda di rimborso era stata presentata solo nel 2011, la richiesta era tardiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito respingendo l'istanza di rimborso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente, con compensazione delle spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Era la disposizione fiscale applicata al momento del prelievo sulle somme corrisposte per l'incentivo all'esodo, poi ritenuta incompatibile con il diritto UE.

  • Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE

    La Corte di giustizia aveva dichiarato il contrasto della norma interna con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso al lavoro.

  • d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    La norma interna oggetto di contrasto era stata successivamente abrogata.

  • art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il termine di decadenza per la domanda di rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento dell'imposta, anche se la norma applicata è poi risultata incompatibile con il diritto UE.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È stato il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 7, l. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamato solo in relazione all'irregolarità della notifica e alla necessità di rinnovazione.

Massime di principio

  • Nel caso di rimborso di imposte versate in base a una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine decadenziale previsto dalla disciplina interna decorre dal pagamento dell'imposta e non dalla pronuncia della Corte di giustizia che accerta l'incompatibilità.
  • La pronuncia della Corte di giustizia non ha effetti di "riapertura" dei termini decadenziali o prescrizionali già maturati secondo il diritto interno, salvo che la disciplina nazionale renda eccessivamente difficile o impossibile l'esercizio del diritto europeo.
  • Il diritto al rimborso di tributi riscossi in base a norme incompatibili con il diritto UE resta azionabile solo nei rapporti non esauriti e non oltre i termini di decadenza o prescrizione già maturati.
  • Quando la questione è esclusivamente di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiDecadenzaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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