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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16985/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 133.696,81 nei confronti di un proprio dipendente, comandante della polizia municipale, assumendo che questi avesse svolto incarichi lavorativi per altre amministrazioni pubbliche senza la preventiva autorizzazione e avesse percepito i relativi compensi. L'interessato aveva proposto opposizione, poi respinta in primo grado; in appello la somma era stata ridotta a € 118.129,09 con revoca del decreto, perché la corte territoriale aveva ritenuto non necessaria l'autorizzazione per gli incarichi di formazione dei dipendenti della P.A. svolti dopo il 31 gennaio 2005. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa considerazione del profilo del silenzio-assenso sulle richieste di autorizzazione; 2) violazione dell'art. 53, comma 10, d.lgs. n. 165 del 2001 e, per il periodo precedente, dell'art. 58, comma 10, d.lgs. n. 29 del 1993, sostenendo che la P.A. avrebbe dovuto negare l'autorizzazione entro un termine, con formazione del silenzio-assenso, e che erano stati comunque adottati provvedimenti del Sindaco; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la corte posto a suo carico l'onere di provare le autorizzazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che ciascun motivo non colpisse adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: sul primo e sul terzo motivo perché la Corte d'appello aveva accertato, in fatto, che non vi era prova delle richieste di autorizzazione; sul secondo motivo perché la decisione di merito si fondava su due autonome rationes non specificamente censurate, ossia che i documenti richiamati non erano atti ufficiali del Comune ma meri pareri favorevoli e che, secondo il regolamento comunale e la disciplina applicabile, il potere autorizzatorio spettava al direttore generale o, in mancanza, al segretario generale, non al sindaco. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 53, comma 10, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del silenzio-assenso sulle richieste di autorizzazione a incarichi extraistituzionali.

  • art. 58, comma 10, d.lgs. n. 29 del 1993

    Richiamato dal ricorrente per il periodo anteriore alla vigenza del d.lgs. n. 165 del 2001, con la stessa finalità difensiva sul silenzio-assenso.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è inammissibile se non si attacca l'accertamento di fatto posto a base della decisione, qui l'esclusione della prova delle richieste di autorizzazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussiste l'obbligo di versare un importo pari al contributo unificato se dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • legge n. 228 del 2012

    Ha modificato il regime dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile quando non confronta specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle norme.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve impugnarle tutte in modo specifico; la mancata censura di una sola di esse rende il motivo inammissibile per difetto di decisività.
  • L'eccezione di silenzio-assenso o di rilascio implicito dell'autorizzazione presuppone la prova della tempestiva presentazione della richiesta e dell'assetto competenziale dell'organo abilitato a provvedere; in difetto, la censura non può essere accolta.
  • La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova non è ammissibile se la sentenza impugnata ha risolto la controversia a monte escludendo la prova del fatto costitutivo allegato dalla parte stessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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