Sentenza n. 15023/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento dell’Ordinanza Dirigenziale - Settore Ambiente del Comune di Pomezia, notificata a mezzo PEC ai concessionari in data 07 febbraio 2025, con la quale si disponeva: 1)- l’annullamento dell’autorizzazione nr. 617/2011 all’allaccio alla pubblica fognatura e dell’autorizzazione allo scarico nr. 663/2011 rilasciate ai Sigg. ZIBELLINI Giancarlo – CubaLibre srl-, D’AVOLIO Arianna - Ari.va.do.srl, GIAMPA’ Maria Grazia, FOFFI Sandra, inerenti l’immissione in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo domestico prodotte dai quattro insediamenti balneari siti in via Lungomare Tognazzi dal km 10,368 al km. 11,000, in località Campo Ascolano (Torvaianica); 2)-Il conseguente divieto di scarico in fogna per i soggetti di cui alle autorizzazioni di cui al punto sub 1), anche per interposto soggetto, rilasciate ai Sigg. ZIBELLINI Giancarlo –CubaLibre srl-, D’AVOLIO Arianna -Ari.va.do.srl-, GIAMPA’ Maria Grazia, FOFFI Sandra), inerenti l’immissione in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo domestico prodotte dai quattro insediamenti balneari siti in via Lungomare Tognazzi dal km 10,368 al km. 11,000, in località Campo Ascolano (Torvaianica); - L’ordine, emesso con la medesima Ordinanza, di demolizione entro 30 giorni dell''impianto fognario e la rimozione di tutte le opere di tubazioni e/o annessi fognari, eseguite in difformità con variazioni essenziali delle autorizzazioni all’allaccio alla pubblica fognatura nr. 617/2011 e dell’autorizzazione allo scarico nr. 663/2011 ed in assenza di idoneo titolo abilitativo ed in contrasto con la normativa paesaggistica, gli strumenti urbanistici vigenti, il regolamento edilizio e la normativa vigente, altresì il ripristino dello stato dei luoghi ante allocazione, a carico: dei soggetti esecutori e/o utilizzatori; - Il rilievo topografico effettuato in loco il 24/09/2024 da personale tecnico del Comune di Pomezia, recante protocollo nr. 101386 del 01/10/2024 e di tutti gli atti prodromici e conseguenziali ancorché non conosciuti; - L’accertamento tecnico/topografico effettuato in data 03/12/2024 da personale degli uffici tecnici del Comune di Pomezia e di tutti gli atti prodromici e conseguenziali ancorché non conosciuti. - d’ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale ancorché‚ non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di annullamento delle autorizzazioni all’allaccio alla pubblica fognatura e allo scarico, divieto di scarico, demolizione dell’impianto fognario e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale notificata il 7 febbraio 2025, deducendo sette motivi. Ha contestato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata partecipazione dei concessionari e dell’Agenzia del Demanio alle attività di rilievo tecnico; l’errata individuazione dei riferimenti catastali e delle mappe d’impianto; l’erronea ricostruzione dello stato dei luoghi; lo sviamento, l’illogicità manifesta e l’erronea valutazione dell’impianto fognario; la violazione dei doveri di buon andamento, imparzialità, correttezza e durata del procedimento; nonché l’errata applicazione della normativa urbanistica e l’assenza di proporzionalità, anche in considerazione delle autorizzazioni rilasciate nel 2011. L’ordinanza aveva annullato le autorizzazioni all’allaccio e allo scarico, vietato lo scarico in fogna e imposto la demolizione e il ripristino dei luoghi per opere ritenute eseguite in difformità, con variazioni essenziali, in assenza di titolo edilizio e in contrasto con la disciplina paesaggistica e urbanistica.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria del Comune depositata oltre il termine di trenta giorni liberi previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Ha poi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, durante il giudizio, il Comune aveva adottato il 29 agosto 2025 una nuova ordinanza di demolizione riguardante opere in parte coincidenti con quelle originariamente impugnate e, inoltre, ulteriori interventi edilizi. La nuova ordinanza costituiva una rinnovata espressione del potere amministrativo e non un atto meramente confermativo; pertanto, l’interesse della ricorrente si sarebbe dovuto trasferire sull’atto successivo, che non risultava impugnato né era stato chiesto un termine per impugnarlo. Il TAR ha comunque esaminato il merito in via subordinata e ha ritenuto il ricorso infondato. Ha affermato che l’impianto, realizzato congiuntamente ad altri soggetti, non era un mero allaccio alla pubblica fognatura, ma un’opera soggetta a permesso di costruire ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10 d.P.R. 380/2001. La presenza di elementi non interrati escludeva inoltre l’applicazione dell’esenzione paesaggistica di cui alla lettera A.15 del d.P.R. 31/2017, rendendo necessaria l’autorizzazione paesaggistica. Le autorizzazioni del 2011 non avevano efficacia sul piano edilizio o paesaggistico. Il ritardo nell’esercizio del potere repressivo non aveva fatto sorgere alcun legittimo affidamento. Le censure sulla mancata comunicazione di avvio sono state ritenute non decisive, poiché la ricorrente non aveva dimostrato quali elementi avrebbe potuto fornire, se tempestivamente coinvolta, idonei a orientare diversamente l’azione amministrativa. Le spese sono state compensate per la particolarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
trenta giorni liberi prima dell’udienza
Il termine per il deposito delle memorie deve essere rispettato; la memoria del Comune depositata oltre tale termine è stata dichiarata inammissibile.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenienza di un nuovo provvedimento non meramente confermativo, sostitutivo dell’atto impugnato, determina l’improcedibilità del ricorso per venir meno dell’interesse alla decisione sull’atto originario.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La realizzazione di un impianto fognario avente consistenza e autonomia proprie, non riconducibile a un mero allaccio, integra un intervento edilizio soggetto al previo titolo abilitativo.
Per l’impianto fognario considerato dal giudice era necessario il permesso di costruire.
lettera A.15 dell’Allegato A al d.P.R. 31/2017
L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica non è applicabile quando l’impianto comprende elementi non interrati.
La mancata comunicazione di avvio non conduce all’annullamento quando il ricorrente non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto apportare elementi idonei a determinare un diverso esito.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il richiamo ai doveri di correttezza e buon andamento non supera la rilevanza autonoma della mancanza dei titoli edilizio e paesaggistico.
art. 2, commi 1 e 2, l. 241/1990
Le censure concernenti la durata e la gestione del procedimento non incidono sulla legittimità dell’ordine repressivo fondato sull’assenza dei necessari titoli.
Massime di principio
- L’adozione, durante il giudizio, di un nuovo provvedimento che costituisca una rinnovata espressione del potere amministrativo e non sia meramente confermativo dell’atto impugnato determina, di regola, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l’interesse del ricorrente si trasferisce sull’atto successivo, che deve essere autonomamente impugnato.
- La realizzazione di un impianto fognario dotato di consistenza e autonomia proprie, non riconducibile a un semplice allaccio alla rete pubblica, è soggetta al previo permesso di costruire ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10 d.P.R. 380/2001.
- La presenza di elementi non interrati in un impianto collocato in area vincolata impedisce di invocare l’esenzione paesaggistica prevista per determinate opere interrate e rende necessaria l’autorizzazione paesaggistica.
- Le autorizzazioni amministrative relative all’allaccio alla pubblica fognatura e allo scarico non sostituiscono né attribuiscono implicitamente il titolo edilizio o l’autorizzazione paesaggistica eventualmente necessari per la realizzazione dell’opera.
- La mancata tempestiva repressione di un abuso edilizio non determina, di per sé, la formazione di un legittimo affidamento del privato sulla sua conservazione.
- In materia di ordinanze demolitorie, la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’atto se il ricorrente non dimostra concretamente quali elementi avrebbe potuto introdurre nel procedimento e che tali elementi avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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