Sentenza n. 1240/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Brescia n. 22 del 20 dicembre 2024, comunicata in data 23 dicembre 2024, avente per oggetto “Determinazione dei conguagli gestionali definitivi a favore di ASVT in esito al subentro gestionale di Acque Bresciane”, nonché di ogni atto a esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, conosciuto e non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell'Ufficio d'Ambito di Brescia che ha determinato definitivamente il valore residuo e i conguagli gestionali spettanti al gestore uscente in occasione del subentro del nuovo gestore del servizio idrico integrato
Esito
Favorevole al resistente (ente di governo d'ambito)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la deliberazione che ha determinato in via definitiva il valore residuo e il conguaglio spettante per la gestione operativa svolta fino al 31 maggio 2023. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 154 d.lgs. 152/2006 e del principio del full cost recovery, sostenendo che i costi del servizio sarebbero stati calcolati secondo il metodo tariffario MTI-3, mentre gli stessi costi sarebbero stati recuperati nella tariffa applicata al gestore subentrante secondo il metodo MTI-4. Ne sarebbe derivato uno scollamento tra il soggetto che aveva sostenuto i costi e quello che ne avrebbe recuperato il corrispettivo tariffario, con indebito vantaggio del nuovo gestore. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione e contraddittorietà, sostenendo che il valore residuo avrebbe dovuto essere determinato utilizzando il medesimo metodo tariffario applicato alla tariffa del gestore subentrante e lamentando il mancato accoglimento delle proprie proposte e osservazioni, nonché la mancata considerazione degli oneri finanziari e fiscali relativi all'intero stock dei cespiti, del time lag e del diverso metodo di ammortamento. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità delle censure rivolte contro il valore residuo già determinato con precedenti deliberazioni non impugnate.
La decisione
Il Collegio ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione amministrativa, ritenendo che la controversia non riguardasse il mero calcolo aritmetico del valore dei cespiti o un diritto di credito già definito secondo criteri vincolati, ma l'individuazione e l'applicazione dei criteri tariffari per la quantificazione dei conguagli e degli oneri finanziari e fiscali. Tale attività implica un margine di valutazione tecnico-discrezionale dell'Ente d'Ambito e rientra nella giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di pubblici servizi ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato respinto. L'applicazione del metodo MTI-3 agli oneri maturati durante la gestione della ricorrente è stata ritenuta coerente con il criterio di competenza temporale, poiché la gestione è cessata il 31 maggio 2023, mentre il MTI-4 si applica dal 2024 alle gestioni in corso nel relativo periodo regolatorio. Non è stata individuata una disposizione che imponesse l'applicazione retroattiva del MTI-4 alla gestione cessata. Il principio del full cost recovery non garantisce al gestore l'applicazione del metodo tariffario successivo né impone una perfetta corrispondenza tra quanto riconosciuto al gestore uscente a titolo di subentro e quanto recuperato in tariffa dal gestore entrante; occorre invece verificare l'equilibrio economico-finanziario complessivo della gestione. Il Collegio ha inoltre rilevato che gli oneri finanziari e fiscali erano stati riconosciuti alla ricorrente mediante il conguaglio secondo il MTI-3 e che gli oneri relativi alla quota residua del valore di subentro trovavano specifica remunerazione negli accordi contrattuali stipulati con il gestore subentrante. La censura sull'eventuale surplus percepito dal nuovo gestore è stata ritenuta inammissibile sia per carenza di interesse, avendo la ricorrente ottenuto la remunerazione spettante secondo il metodo applicabile alla propria gestione, sia perché il profilo era già stato esaminato da una precedente deliberazione non impugnata. Le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione sono state in parte respinte e in parte dichiarate inammissibili: il procedimento era stato partecipato, le metodologie di calcolo erano state illustrate e le ragioni delle scelte erano conoscibili; inoltre, le contestazioni alle singole voci, formulate soltanto nella parte in fatto e non articolate specificamente nei motivi, non potevano essere ricostruite d'ufficio dal giudice. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 5.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Si tratta di apprezzamenti ulteriori rispetto al mero calcolo del valore dei cespiti, che non si esauriscono in un calcolo aritmetico o nell’applicazione di criteri a carattere vincolato, correlati all’accertamento di un diritto di credito, ma che implicano l’esercizio di un margine di valutazione tecnico-discrezionale da parte dell’Ente d’Ambito nella determinazione del criterio in base al quale liquidare i conguagli, sulla base delle differenziate discipline ritenute applicabili dalle parti: il che giustifica la sussistenza della giurisdizione amministrativa in materia di concessioni di servizio pubblico ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia sui conguagli del servizio pubblico richiede di sindacare scelte tecnico-discrezionali dell'amministrazione, e non consiste nel mero accertamento contabile di un credito secondo criteri vincolati.
art. 154, comma 1, d.lgs. 152/2006
La disposizione impone che la determinazione tariffaria sia congegnata in modo tale da garantire la copertura integrale dei costi sostenuti dal gestore ma non tutela la pretesa di quest’ultimo a vedersi riconosciuti tali costi con un metodo tariffario divenuto applicabile in un momento successivo alla cessazione della gestione, né implica la necessità che vi sia perfetta corrispondenza tra quanto riconosciuto a titolo di subentro al gestore uscente e quanto recuperato nella tariffa dal nuovo gestore.
Il full cost recovery richiede una regolazione tariffaria idonea a garantire la copertura integrale dei costi, ma non impone l'applicazione retroattiva del metodo tariffario successivo né la corrispondenza analitica tra remunerazione del gestore uscente e tariffa del gestore entrante.
art. 153, comma 2, d.lgs. 152/2006
Il gestore è tenuto a corrispondere al gestore uscente “un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico”.
Il valore di rimborso dovuto al gestore uscente deve essere determinato secondo i criteri stabiliti dall'autorità di regolazione.
art. 40 c.p.a.
Discende da tali principi che non è consentito al giudice ricostruire i motivi di impugnazione sulla base di spunti disseminati nel corpo del ricorso, dovendo le ragioni di censura dei provvedimenti impugnati essere specificamente e compiutamente articolate in una parte distinta dell’atto, ciò che nel caso di specie difetta radicalmente.
I motivi di ricorso devono essere formulati in modo specifico e compiuto in una parte distinta dell'atto; il giudice non può ricostruirli sulla base di contestazioni sparse nella narrazione dei fatti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
In via preliminare, il Collegio, re melius perpensa rispetto a quanto prospettato con la sopra citata ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti con le rispettive memorie, reputa sussistente la giurisdizione amministrativa.
Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio e, dopo il contraddittorio, riesaminare la propria valutazione sulla giurisdizione alla luce dei chiarimenti acquisiti.
art. 31.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR
Il metodo MTI-4 (delibera ARERA 639/2023) trova applicazione a decorrere dall’anno tariffario 2024 e disciplina le gestioni in corso nel relativo periodo regolatorio (2024-2029), laddove la gestione di ASVT si è definitivamente conclusa il 31 maggio 2023, in epoca antecedente all’entrata in vigore del nuovo metodo.
Il MTI-4 opera per l'anno tariffario 2024 e per le gestioni rientranti nel periodo regolatorio 2024-2029; non si applica retroattivamente a una gestione cessata prima della sua entrata in vigore.
art. 12.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR
Detta disposizione, tuttavia, regola gli “oneri finanziari del gestore del SII”, con riguardo agli anni dal 2024 al 2029, senza stabilirne l’operatività con riferimento alle gestioni pregresse e senza prevedere in generale che il nuovo metodo debba essere trasposto nella liquidazione delle poste maturate durante la precedente gestione.
La disciplina del time lag prevista dal MTI-4 per gli oneri finanziari del gestore del servizio nel periodo 2024-2029 non si estende, in assenza di una specifica previsione, alle poste maturate durante una gestione pregressa.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla determinazione dei conguagli e degli oneri finanziari e fiscali dovuti al gestore uscente di un servizio pubblico, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva sulle concessioni di pubblici servizi quando la decisione richiede di sindacare la scelta tecnico-discrezionale dei criteri tariffari applicabili; resta invece estranea tale giurisdizione la controversia limitata al mero calcolo aritmetico di un credito secondo criteri vincolati.
- Il principio del full cost recovery nel servizio idrico integrato impone che la regolazione tariffaria sia strutturata in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario complessivo della gestione, ma non attribuisce al gestore il diritto alla remunerazione di ogni singola posta con il metodo tariffario più favorevole né richiede una corrispondenza analitica tra ogni costo sostenuto e la relativa voce tariffaria.
- In assenza di una specifica disposizione transitoria o retroattiva, il metodo tariffario applicabile agli oneri maturati durante una gestione del servizio idrico è quello vigente ratione temporis nel periodo di riferimento; il metodo successivo non si applica automaticamente a una gestione cessata prima della sua entrata in vigore.
- La censura relativa a un eventuale vantaggio tariffario del gestore subentrante è inammissibile per carenza di interesse quando il gestore uscente abbia già ottenuto la remunerazione spettante secondo il metodo applicabile alla propria gestione; inoltre, il profilo non può essere riproposto contro un atto successivo se era già stato esaminato e definito da una precedente deliberazione non impugnata.
- I motivi di ricorso devono essere articolati in modo specifico e compiuto in una parte distinta dell'atto; sono inammissibili le contestazioni alle singole voci del provvedimento collocate soltanto nella parte in fatto o disseminate nel ricorso, quando non consentano di individuare con precisione la censura dedotta.
- La motivazione del provvedimento sui conguagli è sufficiente quando il procedimento si è svolto in forma partecipata, le metodologie di calcolo sono state illustrate al gestore e le ragioni delle scelte amministrative risultano conoscibili, anche mediante la documentazione istruttoria richiamata.
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