Sentenza n. 381/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento del Questore di Campobasso -OMISSIS-/2022 del 01.12.2022, notificato in data 02.12.2022, che dispone nei confronti del ricorrente per la durata di anni tre il divieto di accedere all’interno degli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Campobasso che impone per tre anni il divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi del territorio nazionale
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO deducendo: violazione dell'art. 16 Cost. e della legge n. 401/1989, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, sostenendo di non aver partecipato al lancio di bottiglie né ai disordini; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità in relazione alla durata triennale della misura; genericità e sproporzione dell'individuazione dei luoghi e degli eventi interessati dal divieto. Il provvedimento era stato adottato senza comunicazione di avvio e senza preavviso di rigetto, ma l'Amministrazione aveva motivato l'urgenza con la necessità di prevenire la reiterazione delle condotte e ulteriori pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica. La vicenda riguardava il lancio di bottiglie di vetro da un minivan che trasportava tifosi ospiti durante una partita di serie D, la successiva discesa di alcuni tifosi, tra cui il ricorrente, e il tentativo di raggiungere la tifoseria avversaria, con tafferugli e lesioni a due operatori di polizia. Il ricorrente era stato identificato dagli operatori presenti e deferito all'autorità giudiziaria; risultavano inoltre plurimi precedenti e precedenti misure di prevenzione, tra cui avviso orale e divieto di accesso a esercizi pubblici.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l'omissione delle garanzie partecipative, poiché il DASPO era stato adottato d'urgenza dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria, per prevenire la reiterazione delle condotte e ulteriori situazioni di pericolo. Ha escluso il difetto dei presupposti e dell'istruttoria: le annotazioni di polizia, l'identificazione del ricorrente sul minivan dal quale erano state lanciate le bottiglie e la sua partecipazione ai tafferugli costituivano elementi sufficienti per ricondurlo alle categorie dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 401/1989. Il DASPO, quale misura di prevenzione, è autonomo rispetto al procedimento penale e può fondarsi su condotte pericolose anche se non definitivamente accertate in sede penale o non sfociate in una condanna. La durata di tre anni è stata ritenuta proporzionata e ragionevole alla luce della gravità dei fatti, dei plurimi precedenti di polizia, delle pregresse misure preventive e del giudizio prognostico di reiterazione, pur non essendo il ricorrente considerato capo o dirigente dei disordini. Il divieto esteso a tutte le manifestazioni calcistiche e ai luoghi connessi è stato ritenuto determinabile ex post secondo buona fede e coerente con la funzione preventiva della misura: non si tratta di un divieto generale di circolazione, ma dell'obbligo di non trovarsi nei luoghi sensibili durante eventi sportivi e di verificare previamente l'assenza di manifestazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, ed è stata respinta definitivamente la domanda di patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Il primo comma dell’art. 6 della legge n. 401/1989, individua i destinatari del provvedimento di d.a.spo. in: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’art. 2, comma 2, del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, all’art. 6-bis, commi 1 e 2, e all’art. 6-ter, della legge n. 401/1989, nonché per il reato di cui all’art. 2-bis del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'art. 588 dello stesso codice, nonché per i delitti di cui all’art. 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; d) coloro che rientrano nella categoria di pericolosità prevista dall’art. 4, comma 1 lettera d), del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Il DASPO può essere adottato nei confronti di chi sia denunciato per episodi violenti connessi a manifestazioni sportive oppure abbia tenuto, sulla base di elementi di fatto, una condotta concretamente finalizzata alla partecipazione attiva a violenze, minacce o intimidazioni idonee a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico.
art. 6, comma 5, l. 401/1989
L’art. 6, comma 5, della legge 401/2019 prevede per il d.a.spo. ordinario una forbice edittale che va da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni.
La durata ordinaria del DASPO può essere stabilita entro il limite minimo di un anno e quello massimo di cinque anni; la scelta concreta deve essere collegata alla gravità dei fatti e alla prognosi di pericolosità del destinatario.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Con il benestare dell’A.G. inquirente (accordato il 30.11.2022), il provvedimento è stato adottato d’urgenza in data 01.12.2022, non potendosi soddisfare le garanzie previste dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, attesa la necessità di prevenire con urgenza la reiterazione delle condotte censurate e di scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo.
Le garanzie di comunicazione di avvio del procedimento possono essere omesse nell'adozione urgente del DASPO quando l'Amministrazione indichi plausibili e motivate ragioni connesse alla necessità di prevenire la reiterazione delle condotte o ulteriori pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica.
art. 16 Cost.
In definitiva, i luoghi cui è interdetto l’accesso risultano agevolmente identificabili, atteso che il divieto “vuol colpire solo quelle condotte dove c’ è volontà di creare disordini”, lasciando impregiudicate le libertà fondamentali, prima tra tutte quella di circolazione, del soggetto prevenuto.
Il DASPO non viola la libertà di circolazione se è interpretabile come divieto di presenza nei luoghi sensibili durante gli eventi sportivi e non come interdizione generale e indeterminata della circolazione.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura di prevenzione autonoma rispetto al procedimento penale: può essere adottato anche prima dell'accertamento definitivo del reato e indipendentemente dall'esito del giudizio penale, purché l'Amministrazione disponga di elementi concreti dai quali desumere una condotta violenta o pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- Per l'adozione del DASPO è sufficiente che la condotta del destinatario sia concretamente e univocamente orientata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione connessi a una manifestazione sportiva; non è necessario che si verifichi una lesione effettiva, essendo sufficiente anche un pericolo concreto di lesione o di turbativa.
- L'omissione della comunicazione di avvio e delle altre garanzie partecipative è legittima quando il Questore adotta il DASPO con urgenza e motiva specificamente l'impossibilità di attendere l'espletamento del contraddittorio in ragione del rischio di reiterazione delle condotte o di ulteriori pericoli per l'ordine pubblico.
- La durata del DASPO deve essere determinata entro i limiti legislativi e può essere rapportata non soltanto alla gravità dell'episodio, ma anche ai precedenti di polizia, alle pregresse misure preventive e alla prognosi complessiva di pericolosità sociale del destinatario.
- Il divieto di accesso può essere esteso a tutte le manifestazioni sportive e ai luoghi ad esse collegati, anche quando non riguardino la squadra sostenuta dal destinatario, poiché la finalità preventiva è impedire la sua presenza in contesti caratterizzati dal rischio di contatti e disordini. Il precetto è sufficientemente determinato se i luoghi e i periodi vietati sono identificabili ex post secondo buona fede e in relazione allo svolgimento degli eventi sportivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 153/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 620/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 379/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 1240/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 612/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 613/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →