Sentenza n. 153/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Commissione Medica Locale che aveva confermato l'idoneità alla guida prescrivendo il codice unionale 6800, corrispondente all'obbligo di tasso alcolemico pari a zero, nonché gli atti delle Motorizzazioni che avevano recepito tale prescrizione
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare patente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già sottoposto a contestazioni per guida in stato di ebbrezza nel 2000 e nel 2022, aveva ottenuto in precedenti visite presso altra Commissione Medica Locale giudizi di idoneità senza prescrizioni sostanziali. In occasione della visita del 6 maggio 2026 presso la Commissione Medica Locale di Trento, pur essendo stato dichiarato idoneo alla guida con validità ordinaria, gli era stato applicato il codice 6800, equivalente alla prescrizione "niente alcool". Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., il difetto assoluto di motivazione e la violazione del legittimo affidamento, lamentando che il verbale non indicava le ragioni della nuova prescrizione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 119, 128 e 186 del Codice della strada, dell'Allegato I alla direttiva 2006/26/CE, dell'art. 320 d.P.R. 495/1992, dell'art. 23 d.lgs. 59/2011 e delle ulteriori disposizioni richiamate, nonché manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che non sussisteva una dipendenza da alcool, che la consulenza alcologica aveva evidenziato un rischio "molto basso" e che non erano state indicate recidive recenti o svolti accertamenti idonei a giustificare la prescrizione. ASUIT ha opposto l'ampia discrezionalità tecnica della Commissione, le proprie linee di indirizzo aziendali e la rilevanza dei precedenti episodi di guida in stato di ebbrezza.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il verbale e gli atti consequenziali limitatamente alla prescrizione del codice 6800. Ha ritenuto non contestabile, in astratto, la competenza della Commissione Medica Locale né la natura tecnico-discrezionale dei suoi giudizi, ma ha precisato che tali valutazioni devono essere sorrette da un corretto iter istruttorio e motivazionale, sindacabile dal giudice amministrativo quando risultino irragionevoli, immotivate o fondate su un travisamento dei fatti. Nel verbale non era indicata alcuna ragione della prescrizione, né era richiamata, neppure per relationem, la disciplina interna invocata da ASUIT. Inoltre, la previsione dell'esonero da successive visite in Commissione e l'assenza di un'indicazione di sorveglianza rendevano non pertinente il richiamo al periodo di sorveglianza previsto dalle linee aziendali. I precedenti del 2000 e del 2022 erano fatti storici, ma non potevano giustificare automaticamente la perpetuazione della prescrizione, considerato che non risultavano ulteriori episodi recenti e che la consulenza alcologica aveva collocato il ricorrente nel livello di rischio minimo, definito "molto basso". Ai sensi dell'art. 331, comma 2, d.P.R. 495/1992 e dell'art. 2, comma 2, d.m. 2 dicembre 2019, l'imposizione di specifiche prescrizioni richiede un'attestazione adeguatamente motivata; tale obbligo è particolarmente stringente quando gli episodi critici siano risalenti e non emerga un pericolo attuale e concreto. L'annullamento è stato disposto per difetto di motivazione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. ASUIT è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero e non vi è stata pronuncia sulle spese per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La Commissione Medica Locale, nel disporre il rinnovo della patente di guida con limitazioni specifiche e con validità temporale ridotta rispetto al termine ordinario, deve fornire un’adeguata motivazione riguardante le ragioni delle limitazioni prescritte.
L'obbligo generale di motivazione impone alla Commissione di esplicitare le ragioni concrete delle limitazioni applicate, così da rendere comprensibile la decisione e consentire la difesa dell'interessato.
art. 331, comma 2, d.P.R. 495/1992
Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice, rilascia all’interessato un’attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall’ordinamento.
Quando la Commissione impone prescrizioni specifiche sulla patente, deve rilasciare un'attestazione adeguatamente motivata; la motivazione costituisce requisito necessario dell'atto e deve rendere conoscibile l'iter seguito.
art. 2, comma 2, d.m. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2019
Sulla ricevuta di cui al comma 1, il medico o la commissione medica locale che hanno ritenuto non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero che hanno ritenuto necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora ha previsto una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall’art. 126 del codice della strada, motivano adeguatamente la propria decisione, al fine di consentire all’utente di intraprendere le iniziative a sua tutela ammesse dalle norme vigenti.
Anche la disciplina attuativa richiede una motivazione adeguata per ogni prescrizione o limitazione, in funzione della tutela e della possibilità di impugnazione dell'utente.
art. 186, comma 9-ter, Codice della strada
sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali LIMITAZIONE DELL’USO - Codice 68. Niente alcool" e LIMITAZIONE DELL’USO - Codice 69».
La specifica previsione automatica dei codici 68 e 69 opera nei casi contemplati dalla disposizione, che il Tribunale ha ritenuto non applicabile al ricorrente poiché non risultava condannato per i reati di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c).
Massime di principio
- La Commissione Medica Locale, pur esercitando una valutazione tecnico-discrezionale sull'idoneità psicofisica alla guida, deve esplicitare nell'atto le ragioni concrete e l'iter istruttorio che giustificano ogni prescrizione o limitazione applicata alla patente.
- L'imposizione di una prescrizione specifica, come l'obbligo di guida con tasso alcolemico pari a zero, non può fondarsi automaticamente sulla mera esistenza di precedenti episodi di guida in stato di ebbrezza, soprattutto quando tali episodi siano risalenti e non risultino comportamenti recenti indicativi di un pericolo attuale.
- Il controllo giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle Commissioni Mediche Locali è ammissibile quando il provvedimento risulti privo di motivazione, irragionevole, contraddittorio, fondato su un travisamento dei fatti o non sorretto da adeguata istruttoria.
- Il richiamo a linee di indirizzo interne non può sostituire la motivazione del provvedimento nei confronti dell'interessato se l'atto non le richiama, neppure per relationem, e se comunque non è dimostrata la concreta applicabilità dei presupposti da esse previsti.
- Quando la Commissione dispone specifiche prescrizioni sulla patente, l'attestazione deve essere adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 331, comma 2, d.P.R. 495/1992 e dell'art. 2, comma 2, d.m. 2 dicembre 2019; in mancanza, l'atto è annullabile per difetto di motivazione, restando salva la riedizione del potere.
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