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Sentenza

Sentenza n. 612/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la revocazione, della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 887 del 18.11.2025, con la quale è stato rigettato il ricorso in appello iscritto al n. 1026/2023 Reg. Ric., proposto da Azzurra di Rotella Angelo & C. S.a.s., volto a ottenere la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione int. Terza) n. 1427 del 2 maggio 2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del CGARS che aveva rigettato l'appello contro la sentenza del TAR Catania relativa alla risoluzione della convenzione di lottizzazione e alla domanda risarcitoria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto revocazione ai sensi dell'art. 106 c.p.a. e dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto revocatorio nella sentenza d'appello. In particolare, ha sostenuto che il CGARS avesse confuso la disciplina del d.lgs. n. 122/2005, invocata per sostenere l'impossibilità giuridica di stipulare preliminari di vendita senza permesso di costruire e fideiussione, con l'art. 40 l. n. 47/1985, così rigettando un motivo mai proposto e omettendo di esaminare quello effettivamente dedotto. Ha inoltre denunciato l'omesso esame dei motivi d'appello dal secondo al sesto, l'erronea percezione del collegamento tra l'acquisto dei terreni e la convenzione di lottizzazione e l'omesso esame del motivo relativo alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, sostenendo che le censure riguardassero valutazioni giuridiche, probatorie e interpretative, non errori percettivi revocatori.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha richiamato i requisiti cumulativi dell'errore di fatto revocatorio: l'errore deve consistere in una svista sulla percezione materiale degli atti, riguardare un punto non controverso, essere immediatamente rilevabile e risultare decisivo. Ha distinto l'errore percettivo dall'errore di giudizio, escludendo dal rimedio revocatorio la qualificazione giuridica delle domande, l'individuazione della norma applicabile, l'interpretazione delle tesi difensive, la valutazione delle prove e del nesso causale. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza revocanda aveva correttamente colto la sostanza della doglianza e aveva valutato, nell'esercizio del principio iura novit curia, la disciplina applicabile; l'eventuale erroneo richiamo all'art. 40 l. n. 47/1985 rispetto al d.lgs. n. 122/2005 avrebbe integrato un errore di giudizio, non di fatto. Inoltre, il rigetto dell'appello era fondato anche sull'autonoma ragione dell'insufficienza probatoria del lucro cessante, con conseguente assenza di decisività dell'errore dedotto. Il secondo motivo è stato respinto perché i motivi dal secondo al sesto erano stati espressamente esaminati e rigettati. Il terzo motivo investiva la valutazione del materiale probatorio e del nesso causale tra acquisto dei terreni, convenzione e danno, quindi un error in iudicando. Il quarto motivo era smentito dal testo della sentenza, che aveva espressamente rigettato la richiesta di liquidazione equitativa e di CTU. Il giudice ha escluso che la revocazione potesse trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. La società è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre accessori come indicati in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Il ricorso per revocazione si articola in quattro motivi.

    L'art. 106 c.p.a. costituisce la base processuale del ricorso per revocazione nel processo amministrativo, con rinvio ai casi previsti dal codice di procedura civile.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'art. 395, n. 4, c.p.c. prevede che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione «se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».

    L'errore revocatorio deve riguardare la percezione di un fatto risultante dagli atti o documenti, non la valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice, e non deve riguardare un punto controverso oggetto di pronuncia.

  • art. 1453, comma 2, c.c.

    Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 1° agosto 2022, Azzurra, rappresentando di non avere più interesse a eseguire la lottizzazione a causa del mutamento radicale del rapporto costi/benefici, agiva per la risoluzione per inadempimento della convenzione ai sensi dell'art. 1453, comma secondo, c.c., insistendo nella domanda di risarcimento dei danni.

    La norma è richiamata quale fondamento sostanziale della domanda di risoluzione per inadempimento della convenzione di lottizzazione; non costituisce tuttavia oggetto della decisione sul ricorso per revocazione.

  • art. 1226 c.c.

    E al punto IX ha soggiunto: «Conseguentemente non può trovare condivisione neppure la richiesta di liquidazione in via equitativa, né la richiesta di CTU».

    La liquidazione equitativa presuppone l'accertamento dell'esistenza del danno e il previo assolvimento dell'onere probatorio; non può sostituire la prova dell'an debeatur. Nel caso esaminato, la sentenza revocanda aveva già esaminato e rigettato la relativa richiesta.

  • art. 40 l. n. 47/1985

    Il CGA ha respinto tale prospettazione, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della L. n. 47 del 1985 trova applicazione limitatamente ai contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il contratto preliminare di vendita (Cass. civ., Sez. II, 5 marzo 2021, n. 6191).

    Il riferimento all'art. 40 l. n. 47/1985 è stato qualificato dal CGARS come scelta interpretativa della disciplina applicabile, non come errore percettivo revocatorio; l'eventuale erroneità del richiamo riguarda il giudizio e non può essere fatta valere con la revocazione.

  • art. 2 d.lgs. n. 122/2005

    Azzurra, in effetti, sosteneva – e sostiene – l'impossibilità giuridica di stipulare validi contratti preliminari di vendita degli appartamenti da costruire, da ciò facendo discendere l'impossibilità di provare l'esistenza di trattative «sulla carta», come invece postulato dalla sentenza del T.A.R..

    La norma era stata invocata dalla società per sostenere l'impossibilità di stipulare preliminari validi senza fideiussione; il giudice ha ritenuto che la contestazione della disciplina applicabile integrasse una questione interpretativa, non un errore di fatto revocatorio.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice incorra in una svista immediatamente rilevabile sulla percezione materiale degli atti o documenti, supponendo l'esistenza di un fatto documentalmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto documentalmente provato; l'errore deve riguardare un punto non controverso ed essere decisivo.
  • La qualificazione giuridica della fattispecie, l'individuazione della norma applicabile e l'interpretazione delle argomentazioni giuridiche delle parti costituiscono attività di giudizio e non possono essere censurate mediante revocazione per errore di fatto, anche quando si assuma che il giudice abbia applicato una norma diversa da quella invocata.
  • Il contenuto concettuale delle tesi difensive non costituisce un fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.; pertanto, l'erronea interpretazione della posizione giuridica dedotta dalla parte integra un errore di giudizio e non un errore percettivo revocatorio.
  • Non sussiste omessa pronuncia revocatoria quando la sentenza abbia esaminato la domanda o il motivo e lo abbia rigettato, anche sinteticamente, sulla base di una motivazione incompatibile con la prospettazione della parte; il giudice non è tenuto a confutare espressamente ogni singola argomentazione o documento.
  • La revocazione non è ammissibile quando la sentenza impugnata resta sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, sicché l'errore dedotto non presenta un rapporto di causalità necessaria con il dispositivo.
  • La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame della valutazione probatoria, del nesso causale o della sufficienza delle allegazioni e prove, né per introdurre un terzo grado di giudizio sul merito.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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