Sentenza n. 379/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento del Questore di Campobasso 146/DIV. P.A. - M.P./2022 del 01.12.2022, notificato in data 03.12.2022, che dispone nei confronti del ricorrente per la durata di anni due il divieto di accedere all’interno degli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Campobasso che dispone per tre anni il divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi del territorio nazionale
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore in relazione ai disordini verificatisi in occasione di una partita di calcio, deducendo: violazione dell’art. 16 Cost. e della legge n. 401/1989; difetto dei presupposti, di motivazione e di istruttoria; violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989; sproporzione e inadeguatezza della durata della misura; genericità e indeterminatezza dei luoghi e degli eventi interessati dal divieto. Ha inoltre chiesto l’ammissione di prova testimoniale per dimostrare la propria estraneità agli scontri. Ha contestato la ricostruzione degli operatori di polizia, sostenendo di non avere lanciato bottiglie, partecipato ai disordini o tenuto condotte violente, e ha riferito di essere stato a sua volta aggredito da un operatore. Ha censurato anche l’omessa partecipazione procedimentale, assumendo che fossero state pretermesse le garanzie degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto comprovata la presenza del ricorrente sul luogo dei fatti, sul minivan dal quale erano state lanciate bottiglie di vetro, nonché la sua partecipazione ai tafferugli e il contatto fisico con operatori di polizia. Le annotazioni di polizia giudiziaria, l’informativa di reato e gli ulteriori elementi istruttori sono stati ritenuti sufficienti a fondare una prognosi attuale di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. La prova testimoniale è stata esclusa perché inconferente e inidonea a superare le evidenze documentali e video. Il giudice ha affermato che il DASPO è una misura di prevenzione atipica, applicabile indipendentemente dall’accertamento definitivo di un reato e dall’esito del procedimento penale, anche sulla base di condotte concretamente pericolose non necessariamente sfociate in una condanna. Ha ritenuto integrati sia i presupposti dell’art. 6, comma 1, lett. a), sia quelli della lett. b), della legge n. 401/1989. La durata triennale è stata giudicata proporzionata e ragionevole, alla luce della gravità delle condotte, dei precedenti di polizia e penali e dell’inefficacia deterrente di precedenti misure preventive. La genericità apparente dell’indicazione dei luoghi è stata ritenuta compatibile con la funzione preventiva del DASPO: il divieto è determinabile ex post secondo buona fede e riguarda i luoghi e i tempi collegati a manifestazioni calcistiche, senza introdurre un divieto generale di circolazione. L’omessa partecipazione procedimentale è stata ritenuta legittima per l’urgenza di prevenire la reiterazione delle condotte e ulteriori situazioni di pericolo. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, legge n. 401/1989
Il primo comma dell’art. 6 della legge n. 401/1989, individua i destinatari del provvedimento di d.a.spo. in: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’art. 2, comma 2, del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, all’art. 6-bis, commi 1 e 2, e all’art. 6-ter, della legge n. 401/1989, nonché per il reato di cui all’art. 2-bis del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'art. 588 dello stesso codice, nonché per i delitti di cui all’art. 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; d) coloro che rientrano nella categoria di pericolosità prevista dall’art. 4, comma 1 lettera d), del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Il DASPO può essere adottato nei confronti di chi rientri nelle categorie di pericolosità previste dalla norma, comprese le persone denunciate per episodi violenti connessi a manifestazioni sportive e quelle che abbiano tenuto condotte concretamente finalizzate alla violenza o idonee a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l’ordine pubblico.
art. 6, comma 5, legge n. 401/1989
L’art. 6, comma 5, della legge 401/2019 prevede per il d.a.spo. ordinario una forbice edittale che va da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni.
La durata ordinaria del DASPO deve collocarsi tra uno e cinque anni; la scelta concreta è legittima se motivata in rapporto alla gravità delle condotte e alla prognosi di pericolosità del destinatario.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
L’impugnato provvedimento è stato adottato in via d’urgenza, non potendosi soddisfare le garanzie previste dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, attese l’urgenza e la necessità di prevenire la reiterazione delle condotte censurate e di scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo.
Le garanzie partecipative possono essere omesse nell’adozione del DASPO quando l’urgenza di prevenire la reiterazione delle condotte e ulteriori pericoli per l’ordine pubblico sia concretamente indicata e motivata.
art. 6 legge n. 401/1989
Il d.a.spo. di cui all’art. 6 citato costituisce misura di prevenzione atipica con funzione anticipatoria della tutela: il potere interdittivo attribuito dalla normativa al Questore è esercitabile nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica; l’applicazione di essa ben può essere disposta, non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di rischio.
Il DASPO ha natura preventiva e anticipatoria: non richiede una lesione effettiva dell’ordine pubblico né l’accertamento definitivo di un reato, essendo sufficiente una condotta violenta o concretamente pericolosa, riferibile al destinatario, idonea anche potenzialmente a creare situazioni di allarme o rischio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte, il giudice dispone l’oscuramento delle generalità nella pubblicazione della decisione.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura di prevenzione atipica e anticipatoria, adottabile anche senza un accertamento penale definitivo e indipendentemente dall’esito del procedimento penale, purché siano acquisiti elementi concreti dai quali emerga una condotta violenta, minacciosa o comunque idonea a porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione o a causa di una manifestazione sportiva.
- Per l’adozione del DASPO è sufficiente che il soggetto rientri in una delle categorie previste dall’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989; la misura può fondarsi anche su una prognosi di pericolosità elaborata dall’autorità di pubblica sicurezza sulla base di condotte non necessariamente costituenti reato o non ancora definitivamente accertate in sede penale.
- La durata del DASPO, compresa nel limite edittale, è legittima quando sia motivata mediante riferimento alla gravità della condotta, ai precedenti del destinatario, all’eventuale inefficacia di precedenti misure preventive e alla prognosi di reiterazione di comportamenti lesivi dell’ordine e della sicurezza pubblica.
- L’indicazione dei luoghi e degli eventi cui si riferisce il DASPO non deve necessariamente essere analitica e completa ex ante, purché il precetto sia determinabile ex post secondo buona fede e in coerenza con la finalità preventiva, limitandosi ai luoghi e ai tempi collegati alle manifestazioni sportive e senza trasformarsi in un divieto generale di circolazione.
- Le garanzie partecipative degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 possono essere omesse nell’adozione urgente del DASPO quando l’amministrazione motivi plausibilmente l’impossibilità di attendere il contraddittorio per prevenire la reiterazione delle condotte o ulteriori situazioni di pericolo.
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