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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30601/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare promossa contro un terzo debitore, nell'ambito della quale la ricorrente aveva proposto opposizione di terzo per rivendicare la proprietà di alcuni beni pignorati. Definita la fase esecutiva con ordinanza di riduzione del pignoramento sui beni della ricorrente, quest'ultima ha presentato domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 sostenendo l'irragionevole durata del giudizio presupposto. La domanda è stata dichiarata inammissibile per tardività, ritenendosi decorso il termine semestrale di cui all'art. 4 L. n. 89/2001 a partire dall'ordinanza del 7 ottobre 2014. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) falsa interpretazione dell'art. 4 L. n. 89/2001 in combinato con l'art. 177 c.p.c., sostenendo che il termine dovesse essere computato secondo l'art. 630 c.p.c. e non dalla ordinanza del 7 ottobre 2014; 2) erronea interpretazione degli artt. 615, comma 2, e 619 c.p.c., deducendo di dover essere considerata parte del procedimento esecutivo poiché i suoi beni erano stati pignorati; 3) violazione dell'art. 630 c.p.c., sostenendo che non vi fosse un'estinzione per inattività delle parti ma un'ordinanza di estromissione priva di incidenza sulla decisione finale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il diritto all'equa riparazione spetta solo alle parti del processo presupposto e non a soggetti estranei, anche se indirettamente danneggiati; chi subisce il pignoramento dei propri beni in una espropriazione a carico di altro soggetto non è parte di quel procedimento e può far valere la propria posizione solo con l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. La Corte ha poi osservato, in via ulteriore, che il primo motivo era inammissibile perché articolato come vizio di motivazione non più deducibile nella forma prospettata alla luce dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. novellato. Ha inoltre chiarito che, anche volendo guardare al merito della questione, la decorrenza del termine semestrale andava riferita alla definitività dell'ordinanza del 7 ottobre 2014 che aveva ridotto il pignoramento e determinato l'estinzione parziale rispetto ai beni della ricorrente, rendendo irrilevante la successiva prosecuzione della procedura per gli altri beni e quindi inconferente il terzo motivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    richiamato quale base del reclamo avverso il decreto della corte territoriale in materia di equa riparazione

  • art. 4 L. n. 89/2001

    indicato come norma che fissa il termine semestrale per proporre la domanda di equo indennizzo, decorrente dal momento ritenuto definitivo dalla Corte

  • art. 2 L. n. 89/2001

    il diritto all'equa riparazione è riconosciuto solo per la violazione del termine ragionevole nelle cause proprie e quindi in favore delle parti del processo presupposto

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    costituisce il fondamento convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo

  • art. 177 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo per il computo del termine nel caso concreto

  • art. 619 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che il terzo pregiudicato dal pignoramento è legittimato a proporre opposizione di terzo e non a considerarsi parte dell'esecuzione

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto idoneo a fondare la partecipazione della ricorrente al processo esecutivo

  • art. 630 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente quale parametro per il termine e la natura dell'estinzione, ma ritenuto inconferente

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 consente solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo o i ristretti casi di motivazione inesistente/apparente/incomprensibile, non il mero difetto di sufficienza

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    richiamato in relazione alla riformulazione del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    legge di conversione che ha novellato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e quater

    esclusa la sua applicazione perché il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato

Massime di principio

  • L'equa riparazione per irragionevole durata del processo spetta solo alle parti del giudizio presupposto; il mero pregiudizio indiretto subito da un terzo non basta a fondare la legittimazione alla domanda.
  • Nell'espropriazione forzata il terzo proprietario dei beni pignorati non diventa parte del processo esecutivo e la sua tutela si esercita con l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., non mediante una pretesa assimilazione alla posizione del debitore esecutato.
  • Ai fini della decorrenza del termine semestrale per proporre la domanda di equo riparazione rileva il momento in cui il provvedimento che definisce in modo definitivo la posizione dell'istante diviene definitivo, anche se il processo prosegue per altri beni o altri soggetti.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, essendo censurabili solo l'omesso esame di un fatto decisivo o le ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da una ragione preliminare assorbente, le ulteriori doglianze che presuppongono una diversa qualificazione della posizione processuale risultano inconferenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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