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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22390/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, all'esito di controlli della Guardia di Finanza svolti nel 2009 e 2010 su una società e sulla ricorrente, ha riqualificato una serie di cessioni di singoli beni come cessione d'azienda, recuperando a tassazione euro 9.027,00 a titolo di imposta di registro. La Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva rigettato l'appello della contribuente. In cassazione la società, poi divenuta Santi Trasporti S.r.l., ha proposto cinque motivi di ricorso, ma prima della decisione ha depositato istanza di rinuncia, affermando di avere pagato il debito e ritenendo cessata la materia del contendere. La Corte ha tuttavia rilevato che la documentazione prodotta non consentiva di accertare il pagamento della specifica pretesa oggetto dell'avviso di liquidazione, perché le cartelle e gli avvisi di accertamento indicati non risultavano riferibili con certezza a tale atto. Ha inoltre osservato che la rinuncia era irrituale, perché sottoscritta solo dal difensore senza mandato speciale ad hoc ex art. 390 c.p.c.; ciononostante, la dichiarazione di rinuncia è stata valorizzata come espressione del venir meno dell'interesse al ricorso, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. Le spese sono state compensate e non è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la rinuncia depositata non era rituale per difetto di sottoscrizione della parte e di mandato speciale al difensore, ma che comunque essa manifestava il sopravvenuto venir meno dell'interesse all'impugnazione. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di una fattispecie non riconducibile ai casi tipici previsti dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 139 cod. proc. civ.

    notificazione del ricorso eseguita ai sensi di questa norma

    richiamato solo per la forma della notifica del ricorso, senza specifiche questioni interpretative decisive nella decisione

  • art. 372, primo comma, cod. proc. civ.

    facoltà di partecipare all'udienza di discussione

    richiamato per la nota dell'Agenzia che si riservava la partecipazione all'udienza pur non costituendosi nei termini

  • art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.

    la rinuncia è irrituale perché non sottoscritta dalla parte, ma solo dal difensore privo di mandato speciale

    per la rinuncia al ricorso è necessario un mandato ad hoc; la mera facoltà di rinunciare agli atti inserita nella procura originaria non basta

  • art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.

    nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    la Corte afferma che, nella fattispecie, trova applicazione la nuova disciplina che impone la comunicazione del deposito dell'atto di rinuncia alle parti costituite a cura della cancelleria

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m)

    norma di riforma che ha modificato l'art. 390 c.p.c. in tema di rinuncia al ricorso

  • d.lgs. n. 149 del 2022, art. 35, comma 6

    norma transitoria/raccordo applicata per individuare la disciplina processuale vigente

  • l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)

    richiamata quale modifica della disciplina transitoria del d.lgs. 149/2022

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale

    la misura ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e non può essere estesa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per essere rituale, deve essere sottoscritta dalla parte oppure dal difensore munito di mandato speciale ad hoc; la clausola generica contenuta nella procura alle liti non è sufficiente.
  • Se la rinuncia al ricorso non è rituale ma manifesta comunque il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso.
  • La parte che deduce l'avvenuto pagamento della pretesa tributaria deve fornire documentazione idonea a collegare in modo univoco le quietanze e le cartelle o gli atti prodotti allo specifico atto impugnato.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in via analogica o estensiva oltre i casi tipizzati dalla norma.
  • In presenza di rinuncia al ricorso e di mancata attività difensiva della controparte, è legittima la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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